Incarto n.
15.96.00071

Lugano

23 settembre 1996 /B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul reclamo 28 maggio 1996 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dell’attestato di carenza di beni emesso l’8 maggio 1996 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni 18 giugno 1996 dell’UE di Lugano;

 

rilevato che con decreto presidenziale 29 maggio 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

 

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   La reclamante procede contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 15’644.15 spese comprese.

 

 

                                  B.   Con atto di pignoramento 24/25 aprile 1995 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ Fr. 1’100.-- al mese, notificando alla __________, datrice di lavoro del debitore, il pignoramento di salario con effetto immediato.

 

 

                                  C.   L’8 maggio 1996 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni,

 

 

                                  D.   Con reclamo 28 maggio 1996 __________ si è aggravata contro il predetto provvedimento argomentando che il debitore, per sottrarsi al pignoramento, nel mese di aprile 1995 si é licenziato. In seguito l’UE di Lugano ha dichiarato di averne perso le tracce, mentre invece __________ era entrato in disoccupazione già dal mese successivo al licenziamento. Solo dal mese di dicembre 1995 l’UE di Lugano ha ordinato il pignoramento dell’indennità di disoccupazione percepita dall’escusso  per l’importo di Fr. 1’000.-- al mese, a partire da gennaio 1996 e fino ad aprile 1996. Secondo la reclamante il pignoramento doveva venire eseguito durante 12 mesi effettivi e pertanto con riferimento alla sua esecuzione fino al 31 dicembre 1996.

 

 

                                  E.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

 

 

 

 

 

Considerato

 

 

 

in diritto

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 89 LEF entro tre giorni dal ricevimento della domanda di pignoramento l’ufficio di esecuzione procede al pignoramento.

 

 

                                  b)   Secondo giurisprudenza e dottrina costanti il futuro reddito del debitore può essere pignorato solo per la durata di un anno dall’esecuzione del pignoramento. Questo limite di tempo va inteso sia a vantaggio dei creditori, che non hanno partecipato al pignoramento e che pertanto a loro volta possono usufruire del pignoramento dell’introito del debitore, sia indirettamente a favore del mantenimento della credibilità finanziaria del debitore e pertanto a vantaggio dell’interesse pubblico. Se il reddito del debitore pignorato durante la durata di un anno non è sufficiente a coprire il credito del creditore escutente, l’ufficio di esecuzione deve emettere per la parte di credito rimasta scoperta un attestato di carenza di beni. Solo in un’esecuzione proseguita sulla base di tale attestato oppure in una nuova esecuzione il creditore può chiedere un (nuovo) pignoramento di salario per la durata di un anno (cfr.  DTF 117 III 28, 116 II 22, 112 III 20 e 98 III 14; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 42 p. 181/182; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, fallite et concordat, Losanna 1993 p. 183). 

 

 

                                  c)   Sulla base delle precedenti considerazioni l’UE di Lugano, trascorso il periodo di un anno dall’inizio del pignoramento, avvenuto il 1. maggio 1995, ha pertanto correttamente emesso in data 8 maggio 1996 un attestato di carenza di beni a favore della reclamante. Infatti contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice,  l’inizio del pignoramento ha avuto luogo con l’emissione dell’atto di pignoramento 24/25 aprile 1995 e la relativa comunicazione, datata 24 aprile 1995, alla __________, mentre  la notifica del pignoramento comunicata alla __________ il 2 gennaio 1996, resasi necessaria in seguito all’ottenimento da parte del debitore di un’indennità di disoccupazione, non ha provocato un nuovo inizio della decorrenza del termine di pignoramento di un anno.

                                   2.   Il reclamo 28 maggio 1996 di __________ va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indenità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 17 e 89 LEF

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il reclamo 28 maggio 1996 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:    -    __________

                                         Ufficio di esecuzione, Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                    La segretaria