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Incarto n. 15.96.000111 |
/MR/fp/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini,
vicepresidente,
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul reclamo 6/10 giugno 1996 di (inc. 15.96.75) di
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__________ |
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contro |
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l’operato dell’Ufficio esecuzioni di Lugano,
e sul reclamo 4/5 luglio 1996 (inc. n. 15.96.111) di
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__________
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contro
l’operato dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, e meglio contro la decisione 26 giugno 1996, con la quale l’UE ha stralciato dai ruoli il reclamo 6/10 giugno 1996 del qui ricorrente nell’esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da
__________
patr. dall’ avv. __________
contro
__________
con __________, quale terza proprietaria del pegno;
viste le osservazioni 8 luglio 1996 della __________ e 10 luglio 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 27 luglio 1992 fatto spiccare dall’UE di Lugano, la __________, ora __________ ha promosso l‘esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare contro __________ rispettivamente contro __________ quale terza proprietaria del pegno, per gli importi di fr. 1’200’000.-- oltre interessi al 6.75% dal 1° maggio 1992, fr. 155’000.-- oltre interessi al 7% dal 1° maggio 1992, più gli importi di fr. 27’000.-- e di fr. 3’616.65, indicati rispettivamente come “interessi al 6.75% 1.1.- 30.4.1992” e “interessi al 7% 1.1.- 30.4.1992 “, più le spese esecutive.
Quale titolo di credito sono stati indicati in particolare il contratto di prestito 18 maggio 1987 e le tre cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 430’000.-- fr. 450’000.-- e fr. 520’000.--, gravanti - in primo e pari grado - la prima il foglio PPP n. __________ fondo base n. __________, la seconda e la terza il foglio PPP n. __________ fondo base n. __________.
B. Contro il PE n. __________ hanno interposto opposizione sia l’escusso __________ che __________.
L’ opposizione di __________ è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore con decisione 10 novembre 1992 limitatamente all’importo di fr. 1’381’100.-- oltre interessi dal 1° maggio 1992 al 5 3/4 % su fr. 1’200’000.-- e al 6 % su fr. 155’000.-- ; il giudizio pretorile, in assenza di appellazione tempestiva, è passato in giudicato (cfr. sentenza CEF 27 novembre 1992 in re __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita/ __________ e __________ - inc. CEF 140/92-141/92).
L’ opposizione al PE n. __________ interposta da __________ quale terza proprietaria del pegno è stata rigettata in via provvisoria con decisione 15 settembre 1993 di questa Camera, in parziale riforma del giudizio pretorile 13 gennaio 1993 e limitatamente a fr. 1’200’000.-- oltre interessi al 5 1/4 % dal 1° maggio 1992 e interessi al 5 1/4 % dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 e a fr. 155’000.-- oltre interessi al 5 ½ % dal 1° maggio 1992 e interessi al 5 ½ % dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 (cfr. sentenza CEF 15 settembre 1993 in re __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita/ __________ - inc. CEF 7/93).
C. Con domanda di vendita 13/14 ottobre 1994 la __________ ha chiesto la realizzazione delle due particelle n. __________ e n. __________, oggetto del pegno.
D. L’UE ha fissato per l’ 11 giugno 1996 la data per l’incanto e per il 26 febbraio 1996 la scadenza del termine per le insinuazioni di oneri fondiari gravanti gli immobili da realizzare.
Il relativo avviso di incanto unico del 2 febbraio 1996 è stato spedito lo stesso giorno, per invio raccomandato, personalmente alle parti interessate, tra le quali anche il reclamante quale titolare di un diritto di abitazione, ed è stato pubblicato sul FUC del 6 febbraio 1996.
E. Con raccomandata 8 marzo 1996 l’UE ha comunicato alle parti interessate, tra le quali anche il reclamante, l’elenco oneri relativo alle due particelle da realizzare.
A favore della __________, sub “Ipoteche convenzionali, cifra 2” risulta iscritto un credito complessivo di fr. 1’840’603.80, corrispondente a quanto notificato e pari all’importo del capitale di fr. 1’200’000.-- più interessi al 31.12.1991 (fr. 16’500.--), interessi di ritardo (in totale fr. 24’000.--), interessi al 6 3/4% dal 1.1.1992 al 30.9.1992 (in totale fr. 60’750.--) e interessi al 7% dal 1.10.1992 all’ 11.6.1996 (in totale fr. 310’566.65), più l’importo del capitale di fr. 155’000.-- con interessi di ritardo (in totale fr. 3’487.50), interessi al 7% dal 1.7.1991 al 30.9.1992 (in totale fr. 13’562.50) e interessi al 7 1/4 % dal 1.10.1992 all’ 11.6.1996 (in totale fr. 41’547.55), più premi assicurativi (in totale fr. 8’585.60) e più spese esecutive e di giustizia (fr. 6’604.--).
Nell’elenco oneri la pretesa della __________ è preceduta da ipoteche legali per crediti d’imposta di complessivi fr. 12’673.30 a favore del Comune di __________.
F. Con scritto 18 marzo 1996 __________ ha contestato parte degli oneri iscritti, “soprattutto tutti gli importi inerenti agli interessi di cui alle cartelle ipotecarie di primo rango” e in particolare “sulla scorta della sentenza CEF 7/93” ha contestato “i tassi di interessi applicati, che (...) non corrispondono a quanto deciso dal(la) CEF”, chiedendone la rettifica.
G. Con scritto raccomandato 20 marzo 1996 l’UE ha assegnato erroneamente a __________, invece che a __________, il termine per contestare in giudizio la pretesa di fr. 640’603.80 relativa agli interessi iscritta nell’elenco oneri a favore della __________.
H. Con reclamo 6/10 giugno 1996 __________ ha chiesto che fosse annullato l’incanto fissato per l’ 11 giugno 1996 e che fosse fatto “ordine alle preposte Autorità di procedere alla completazione degli atti necessari secondo il diritto vigente”, rilevando in sostanza di non aver ricevuto più alcuna comunicazione da parte dell’UE dopo la contestazione 18 marzo 1996 dell’elenco oneri, che quindi quest’ultimo non sarebbe stato correttamente completato (nel senso prospettato nell’atto di contestazione 18 marzo 1996), e che inoltre sarebbero “tuttora in corso accertamenti in sede di giustizia civile”.
I. Con decreto presidenziale 10 giugno 1996 al reclamo 6/10 giugno 1996 non è stato concesso effetto sospensivo.
J. Nelle more della medesima procedura di reclamo l’UE, con scritto raccomandato 10 giugno 1996, ha assegnato a __________ un termine di dieci giorni per far valere in giudizio contro __________ la propria contestazione 18 marzo 1996 dell’elenco oneri.
K. In data 11 giugno 1996 ha avuto luogo il previsto incanto con l’aggiudicazione delle due particelle n. __________ e n. __________ alla __________ per fr. 1’100’000.--.
L. Con decisione 24 giugno 1996 l’UE, dopo aver constatato il mancato inoltro da parte di __________ - nel termine assegnatogli con atto 10 giugno 1996 - di un’azione di contestazione dell’elenco oneri e richiamando l’art. 11 LPR, ha stralciato dai ruoli il reclamo 6/10 giugno 1996 “ormai divenuto privo d’oggetto”.
M. Contro siffatta decisione __________ si è rivolto a questa Camera con tempestivo reclamo 4/5 luglio 1996, chiedendo in sostanza l’annullamento della decisione di stralcio 24 giugno 1996 e l’accoglimento del reclamo 6/10 giugno 1996, nel senso di rettificare l’elenco oneri 8 marzo 1996, in particolare “tutti gli oneri del creditore in primo rango” (ossia gli interessi ipotecari insinuati dalla __________) in base alla citata sentenza CEF 7/93, nonché di “comunque attendere l’esito della procedura di cui all’incarto no 1541 e 1542 della Lodevole Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2”.
N. Delle osservazioni dell’ UE e di quelle della __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I reclami 6/10 giugno 1996 e 4/5 luglio 1996 di __________ risultano strettamente connessi fra loro nel senso che il secondo è diretto contro la decisione di stralcio, ad opera dell’UE, del primo, postulandone contestualmente l’accoglimento. Si giustifica pertanto la congiunzione delle due procedure inc. n. 15.96.75 e inc. n. 15.96.111.
2. Per l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi in cui è prescritta la via giudiziale, è ammesso il reclamo (dal 1° gennaio 1997 “ricorso”) all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell’ufficio, sia che violi le disposizioni della LEF, sia che appaia non giustificato dalle circostanze. Il rimedio del reclamo è dato anche per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).
a) Nel Cantone Ticino autorità di vigilanza è la Camera di esecuzione e fallimenti e la procedura di reclamo è tuttora retta dalla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento (LPR) del 27 aprile 1991 (RL 3.5.1.2). L’atto di reclamo è da presentare all’organo d’esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato (cfr. art. 7 LPR), il quale ne trasmette subito una copia per conoscenza all’autorità di vigilanza (art. 9 cpv. 1 LPR) e fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di reclamo per presentare le loro osservazioni (art. 9 cpv. 3 LPR). Presentate dalle parti le loro osservazioni o scaduto il termine per produrle, l’incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di reclamo all’autorità di vigilanza con le osservazioni dell’organo di esecuzione e fallimento (art. 9 cpv. 5 LPR).
b) L’art. 11 cpv. 1 LPR prevede che il reclamo esplica effetto devolutivo, con la conseguenza di sottrarre il contenzioso ad ogni intervento dell’organo che ha emanato il provvedimento impugnato. Entro il termine per la trasmissione delle proprie osservazioni (cfr. art. 9 cpv. 5 LPR) l’organo che ha emanato il provvedimento impugnato è tuttavia ancora legittimato ad annullarlo o modificarlo, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all’autorità di vigilanza: in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di nuovo reclamo (art. 11 cpv. 2 LPR). Si tratta di un correttivo che “consente di evadere, senza l’intervento dell’autorità cantonale di vigilanza e senza pregiudizio per le parti, tutte quelle dispute che o sono state composte o sono sfociate in un nuovo provvedimento” (F. Cometta, Brevi cenni sulla LPR, in: RDAT I - 1996, p. 292). In tal caso il reclamo è superato dal nuovo provvedimento dell’organo d’esecuzione e fallimento, pure suscettibile di reclamo.
Nel caso in esame, con decisione 24 giugno 1996, l’UE di Lugano ha “stralciato dai ruoli” il reclamo 6/10 giugno 1996, “ormai divenuto privo di oggetto”. Nella sua decisione l’UE ha rilevato che “__________ non ha inoltrato alcuna azione presso la competente autorità giudiziaria nel termine di dieci giorni (da noi) assegnato e pertanto l’elenco oneri è divenuto definitivo e cresciuto in giudicato” e ha indicato esplicitamente la facoltà di nuovo reclamo. La decisione 24 giugno 1996 dell’UE fa seguito ad altro provvedimento, datato 10 giugno 1996, con il quale l’UE, preso atto del reclamo 6/10 giugno 1996, ha assegnato a __________ un termine per far valere in giudizio la contestazione dell’elenco oneri da questi formulata l’8 marzo 1996.
Con il reclamo 6/10 giugno 1996 infatti __________ aveva rilevato di non aver ricevuto più alcuna comunicazione da parte dell’UE dopo la sua contestazione dell’elenco oneri. Con l’assegnazione del termine per la promozione della causa di contestazione dell’elenco oneri in data 10 giugno 1996, l’UE ha provveduto a colmare quindi una lacuna procedurale e con ciò ha evaso, su questo punto, il reclamo 6/10 giugno 1996 di __________, nell’ambito della facoltà conferitagli dall’art. 11 cpv. 2 LPR. Con il medesimo reclamo __________ chiedeva però anche la rettifica dell’elenco oneri sulla base della sentenza15 settembre 1993 di questa Camera nonché l’annullamento (nel senso di differimento) dell’imminente incanto fino a rettifica avvenuta, annotando che “sono tuttora in corso accertamenti in sede di giustizia civile”. Su tali punti il provvedimento 10 giugno 1996 non dà evasione al reclamo. In questo senso ci si potrebbe chiedere se a rigore, in quelle circostanze, l’UE poteva, in base al correttivo dell’art. 11 cpv. 2 LPR, procedere con nuovo provvedimento allo stralcio del reclamo 6/10 giugno 1996 “in quanto divenuto privo di oggetto” o doveva comunque trasmettere l’incarto, con le proprie osservazioni, all’autorità di vigilanza. La questione può invero restare indecisa, avendo __________ con atto 4/5 luglio 1996 fatto uso della facoltà di reclamo contro la decisione di stralcio, postulando con esso l’accoglimento del reclamo 6/10 giugno 1996 e risultando quest’ultimo, come si vedrà, comunque destituito di fondamento.
3. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione si opera secondo le disposizioni degli art. da 122 a 143 LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 primo periodo LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF).
a) Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’ esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
b) L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa che, in caso di tempestiva contestazione, l’ufficio provvede a norma dell’art. 107 cpv. 1 LEF, prescindendo dalle formalità previste dall'art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111; contra P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 232): esso invita pertanto colui che vanta il credito iscritto nell’elenco oneri (e contestato) a far valere la sua pretesa in giudizio. In caso però di contestazione di un diritto iscritto a registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione, oppure di un diritto di pegno valido senza iscrizione a registro fondiario, il ruolo di attore spetta invece, di regola, a chi chiede la modifica o la cancellazione di tale diritto (art. 39 cpv. 1 secondo periodo RFF; cfr. art. 109 primo periodo LEF; DTF 112 III 26 ss., 49 III 166 ss.; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed., Berna 1993, p. 241, n. 29; CEF 14 marzo 1997 su reclamo Stato del Cantone Ticino e Comune X, cons. 2b). La mancata tempestiva introduzione della causa nel primo caso (ruolo di attore assegnato a colui che vanta la pretesa iscritta nell’elenco oneri) vale quale rinuncia alla pretesa contestata (cfr. art. 107 cpv. 3 LEF), determinandone lo stralcio dall’elenco oneri, mentre nel secondo caso (ruolo di attore assegnato a colui che contesta la pretesa iscritta) vale quale riconoscimento - per quanto concerne l’esecuzione in corso - della pretesa così come iscritta nell’elenco oneri (cfr. art. 109 secondo periodo LEF; K. Amonn, op. cit., p. 242 n. 30; A. Brunner/ M. Houlmann/ M. Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 124 s.), il quale su questo punto diviene definitivo.
Da quanto sopra esposto la richiesta del reclamante di operare una rettifica in base alla sentenza di questa Camera del 15 settembre 1993 (inc. CEF 7/93) della pretesa della __________ iscritta a elenco oneri così come notificata risulta destituita di ogni fondamento ed estranea al sistema istituito dalla LEF. La sentenza cui fa riferimento il reclamante ha per oggetto il rigetto dell’opposizione al PE all’origine della stessa esecuzione e vede come parti la __________, quale creditore procedente, e __________, quale terza proprietaria del pegno. Essa è pertanto assolutamente irrilevante ai fini dell’appuramento dell’elenco oneri, per il quale è prevista l’apposita procedura sopra riportata, dove va inserita la contestazione formulata dal reclamante. Va qui ricordato che, come giustamente osservato dall’UE, la mancata introduzione della causa di contestazione presso la competente autorità giudiziaria determina per __________ la crescita in giudicato dell’elenco oneri, con la conseguenza che esso non può più venire contestato in una fase procedurale successiva (cfr. art. 43 RFF).
4. Secondo l’art. 41 cpv. 1 RFF, se sorge contestazione sopra un diritto iscritto nell’elenco oneri o se la contestazione era già pendente, la vendita è differita fino a definizione del litigio, a meno che l’esito della contestazione non sia influente sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione o che l’incanto non possa aver luogo senza pregiudizio di legittimi interessi. In altri termini la contestazione su una pretesa iscritta nell’elenco oneri, non impedisce tout court la tenuta dell’incanto, bensì l’ufficio, e su reclamo l’autorità di vigilanza (cfr. DTF 84 III 89 ), deve valutare in base all’oggetto della contestazione se l’esito della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione (e quindi sul risultato dell’incanto) rispettivamente se il non differimento dell’ incanto comporta il pregiudizio di legittimi interessi (cfr. DTF 111 III 29). Siccome per la fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione è determinante il cosiddetto “Deckungsprinzip”, secondo cui può esservi aggiudicazione soltanto se l’offerta eccede l’importo dei crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente (cfr. art. 126 LEF), la giurisprudenza federale ha ritenuto non influenti sul prezzo minimo di aggiudicazione contestazioni riguardanti la pretesa del creditore pignoratizio procedente, salvo che questi proceda soltanto per gli interessi o per una quota del suo credito (cfr. DTF 107 III 124 cons. 1), così come contestazioni su pretese posteriori o di pari grado a quella del creditore procedente (DTF 84 III 92 cons. 2 e riferimenti).
Nel caso in esame al momento della data fissata per l’incanto (11 giugno 1996) decorreva ancora il termine di dieci giorni assegnato dall’UE a __________ per far valere in giudizio la contestazione formulata in data 8 marzo 1996. Quest’ultima riguarda però la pretesa della __________, creditrice pignoratizia procedente (per l’intero credito), e pertanto l’esito di un’eventuale causa di contestazione non avrebbe potuto a priori influire sul prezzo minimo di aggiudicazione. Né si vedono quali interessi degni di protezione avrebbero potuto essere pregiudicati dal non differimento dell’incanto.
Lo stesso discorso varrebbe evidentemente per le cause pendenti presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, qualora le stesse, come sembra ritenere __________, si riferissero pure alla pretesa della __________ qui posta in esecuzione e iscritta nell’elenco oneri; come verificato da questa Camera, gli incarti indicati dal reclamante (n.__________ e n. __________) riguardano in realtà due cause di disconoscimento del debito tra __________ rispettivamente __________ da una parte e la __________ (quale convenuta) dall’altra, nell’ambito di altra, precedente procedura esecutiva (esecuzione n. __________), pure promossa dalla __________, ma per l’incasso dei soli interessi scaduti il 31 dicembre 1991; a maggior ragione l’esito di siffatte cause non poteva quindi influire in alcun modo sul prezzo minimo di aggiudicazione.
Nulla ostava pertanto allo svolgimento dell’incanto che correttamente ha avuto luogo l’11 giugno 1996, alla data e all’ora fissate dall’UE.
5. Ne consegue che il reclamo 6/10 giugno 1996 di __________ va respinto. Il reclamo 4/5 luglio 1996 va pure respinto, non apportando alcun elemento nuovo rispetto al precedente rimedio.
6. Per entrambe le decisioni non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 140, 155 ss. LEF, 39 e 41 RFF,
pronuncia:
1. Il reclamo 6/10 giugno 1996 __________, è respinto.
1.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
1.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
2. Il reclamo 4/5 luglio 1996 __________, è respinto.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
3. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria