|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta,
presidente
|
|
segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
vista l'istanza 12 giugno 1996 dell'UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
|
|
__________ |
|
|
|
|
|
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
|
|
__________ |
nelle esecuzioni riferite al gruppo n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di cui al gruppo citato;
preso atto che sono state presentate diverse domande di vendita nelle varie esecuzioni del gruppo n. __________;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 4 agosto 1995;
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato con provvedimento 18 aprile 1996 dell'UE di Lugano non ha sortito effetto alcuno;
preso atto che con lettera 18/23 aprile 1996 l'avv. __________, patrocinatore di __________, ha reso noto che "non è stato possibile perfezionare l'accordo così come proposto" e che di conseguenza va dato seguito alla procedura di realizzazione;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,
PRONUNCIA:
1. E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante ad __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni riferite al gruppo n. __________ dell’UE di Lugano.
2. Intimazione all’UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria