Incarto n.
15.97.00005

Lugano

29 maggio 1998 /B/fb/fc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 8 gennaio 1997

 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di __________, e meglio contro l'atto di pignoramento 23 ottobre 1996 nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti

 

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 gennaio 1997 con la quale al gravame non è stato concesso effetto sospensivo;

                                     

viste le osservazioni 20 gennaio 1997 __________ , 31 gennaio 1997 della __________ e 21 gennaio 1997 dell’UE  __________,                                

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                     A.   Nell’ambito dell’ esecuzione n.__________ promossa da __________ contro __________ ha proceduto al pignoramento complementare (recte: successivo) ex art. 145 LEF (Nachpfändung) di (ulteriori) beni dell’escusso.

                                         In particolare dopo aver interrogato l’escusso presso la sua abitazione __________ il 24 settembre 1996 e dopo essersi recato, previo avviso di pignoramento 26 settembre 1996, presso la __________ il 1° ottobre 1996, l’UE ha steso l’atto di pignoramento impugnato, nel quale sono indicati i seguenti beni:

                                     

                                         - sub cifra 2:                  

 

                                                   il conto privato n. __________.01 presso la __________,intestato al debitore, “con saldo attuale (al 1° ottobre 1996, n.d.r.) attivo di fr. 817.70”, stimato dall’UE in fr. 800.--;

 

                                         - sub cifra 3:                  

 

                                                   il conto Invest n. __________.1 presso la __________, intestato al debitore, “con saldo attivo attuale (sempre al 1° ottobre 1996, n.d.r.) di fr. 44’318.80”, stimato dall’UE in fr. 44’000.--;

 

                                         In relazione a questi due beni nella finca delle “osservazioni” si legge:

 

                                                   “La sig.ra __________ è peraltro suo debitore per importi superiori agli altri pignorati. La __________ si impegna a dichiarare a breve termine se e in quale misura possa far valere un diritto di pegno a compensazione sugli averi emarginati a ricezione di copia del presente verbale” (cfr. verbale di pignoramento , foglio 1, p.2).

 

                                                   “Non appena in possesso della suddetta presa di posizione, lo scrivente ufficio emetterà nuovo verbale debitamente completato in tal senso, assegnando nel contempo al creditore procedente il termine di cui all’art. 108/109 LEF” (cfr. verbale di pignoramento, foglio 2, p. 1)

 

                                         - sub cifra 4:                  

 

                                                   il fondo intestato al debitore di cui alla part. n. __________, stimato dall’UE in fr. 5’100’000.-;

 

                                         - sub cifra 5:                  

 

                                                   il fondo intestato al debitore di cui alla part. n. __________ __________, stimato __________ in fr. 12’000.--;

                                         In relazione ai due fondi nelle “osservazioni “ a margine si legge:

                                                                               

                                                   “Quanto pignorato alla pos. __________è gravato congiuntamente dalle seguenti ipoteche: (...) (segue l’elencazione dei pegni, n.d.r.). (verbale di pignoramento foglio 1, p.2)

 

                                         - sub cifra 6:                  

 

                                                   il credito “vantato dal debitore nei confronti del suo ex-datore di lavoro _________, derivante dalla retribuzione spettante al sig. __________ per il mese di ottobre 1996, ammontante a Fr. 8’596.80, limitatamente all’eccedenza pignorabile di Fr. 6’370.- stabilita in base all’emarginato calcolo del minimo esistenza”.

 

                                         Nella finca delle osservazioni è indicato al proposito il seguente calcolo del minimo di esistenza:

 

                                                   “Minimo base                                              Fr.   1’370.--

                                                   Cassa malati                                               Fr.      752.10

                                                   Diversi                                                          Fr.      100.--

                                                                                                                         Fr.   2’222.10

 

                                                   Il pagamento del canone di locazione dell’abitazione __________ è in arretrato di diversi mesi e tale voce è stata pertanto esclusa dal suesposto conteggio.”

 

                                         Sempre nelle “osservazioni” si legge infine nell’ordine e per quanto qui di rilievo:

 

                                                 “Il debitore ha dichiarato espressamente di non essere proprietario di alcun titolo al di fuori delle citate azioni della __________, ed è stato reso attento delle penalità in caso di dichiarazioni inveritiere. (...)” (cfr. verbale  di pignoramento, foglio 2 p. 1)

                                     

                                                 “L’affitto relativo alla part. n. __________ di __________ (locataria __________), è ceduto alla Société __________. (...) “(cfr. verbale di pignoramento, foglio 3, p. 1)

                                     

                                         In calce alla prima pagina del primo foglio del verbale di pignoramento è infine indicata nella distinta spese, su un totale di fr. 604.--, la posta “Tel. + Tem. + Lettere” di fr. 340.--.

 

                                     

                                  B.   Con scritto 23 ottobre 1996 l’UE ha quindi invitato la __________, facendo riferimento al verbale di pignoramento, a “comunicare preventivamente se sussistono degli impedimenti particolari in sede di realizzazione degli attivi bancari pignorati, essendo presumibilmente gli stessi, per quanto a nostra (__________, n.d.r.) conoscenza, costituiti parzialmente da fondi destinati alla previdenza 2° e 3° pilastro”, nonché a ”confermare espressamente se la vs. __________ detiene o meno delle azioni della __________, eventualmente a titolo di pegno, di proprietà del __________ ”.

 

                                  C.   Con scritto 8 novembre 1996 la __________ ha informato l’UE in particolare “che il conto Invest sottosta alla LPP” e che “i diritti derivanti da tale tipo di conto non sono pignorabili perché rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 92 LEF” . Inoltre ha comunicato che le azioni della __________ “sono effettivamente depositate nel deposito __________ ”  e che le stesse “sono tuttavia cedute in pegno alla nostra banca”.

 

                                  D.   Con scritto 12 novembre 1996 l’UE si è nuovamente rivolto alla __________ chiedendo - “al fine di poter assegnare in modo compiuto il termine di cui all’art. 109 LEF al creditore procedente __________, per eventualmente promuovere azione nella sede giudiziaria competente, in opposizione al diritto di pegno vantato dal vs. istituto sulle azioni della società __________, ch’esso detiene” - di precisare la consistenza effettiva dell’oggetto del pegno e l’ammontare esatto del credito per il quale è fatto valere il diritto di pegno, nonché di fornire documentazione sul conto __________ “da Voi ritenuto ora come impignorabile”.

 

                                  E.   Con risposta 18 dicembre 1996 la __________ ha comunicato di avere in deposito “50 azioni al portatore di nominali CHF 1’000.-- cadauna numerate da 1 a 50” e che dette azioni “sono state costituite in pegno a favore della nostra banca per gli impegni della __________, in fallimento, e ciò per un impegno di quest’ultima di oltre CHF 2 mio.”, allegando allo scritto copia dell’atto di pegno 10 aprile 1991 sottoscritto da __________ nonché copia della convenzione di previdenza 18 marzo 1988 relativa all’apertura del conto Invest.

                                  F.   Nel frattempo l’UE ha completato il verbale di pignoramento 23 ottobre 1996 inserendovi in particolare la seguente indicazione:

 

                                          “N.B. Il presente atto viene intimato alle parti in data 18.12.1996, in vista dell’esecuzione del pignoramento anche delle azioni della società __________, di proprietà del debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di fatto non ha potuto ancora avvenire a causa differimento della risposta definitiva dell’Istituto di credito secondo la lettera __________ del 12.11.1996 (copia già in possesso della creditrice).” (cfr. verbale di pignoramento foglio 3, p.1)

 

                                         Il verbale di pignoramento è stato poi intimato il 18 dicembre 1996, in particolare all’escusso e alla creditrice procedente.

 

                                  G.   Con atto 8 gennaio 1997, __________ ha interposto ricorso contro l’atto di pignoramento 23 ottobre 1996 chiedendo:

 

                                         “1.    Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

 

                                         2.     Gli oggetti ai nri. 2 e 3 del verbale di pignoramento sono dichiarati liberi da rivendicazioni.

 

                                         3.     Il pignoramento è completato inserendovi:

                                                 a)    le azioni della __________ di proprietà del debitore. Tale pignoramento è dichiarato libero da rivendicazioni.

                                                 b)    la mercede pagata dalla __________ per l’affitto della part. 305 di __________.

 

                                         4.     E’ fatto ordine all’ufficio di provvedere agli accertamenti circa il rapporto di lavoro con la __________, l’eventuale sua rescissione, la proprietà delle azioni __________.

 

                                         5.     dalla distinta spese viene ridotta la posta di fr. 340.-- per Tel. +Tem. + Lettere a norma di __________.”

 

                                         In particolare la ricorrente ha affermato:

                                         -     che in merito ai conti __________ pignorati sub cifre 2 e 3, la circostanza secondo cui “la procuratrice della __________ sig. __________ si è dichiarata creditrice dell’escusso sig. __________ per importi superiori a quelli pignorati”, non sarebbe “di alcun rilievo per il pignoramento” ,  e pertanto la relativa dichiarazione iscritta a margine, nella finca delle osservazioni, andrebbe stralciata dal verbale;

                                         -     che inoltre la __________ “pur avendo avuto conoscenza del pignoramento in data 23 ottobre 1996 (...) ancorché sollecitata a due riprese dall’ufficio” non si sarebbe ancora espressa in merito a eventuali sue pretese sui conti pignorati, ciò che avrebbe comportato la decadenza del diritto di rivendicazione;

                                         -     che relativamente ai beni immobili pignorati, nelle relative osservazioni concernenti gli aggravi ipotecari sono state indicate erroneamente le cifre 3 e 4, in luogo delle cifre 4 e 5, ciò di cui si deve dare atto e conseguentemente rettificare nella decisione sul ricorso;

                                         -     che in merito al credito da salario pignorato per fr. 6’370.-- sub cifra 6, il pignoramento non avrebbe dovuto essere limitato al solo mese di ottobre 1996, ma l’UE avrebbe dovuto accertare  quale tipo di contratto legava l’escusso alla __________, se e da chi  tale contratto era stato rescisso e in tal caso quale indennità di guadagno percepirebbe l’escusso; conseguentemente “il pignoramento del salario, rispettivamente dell’indennità per perdita di guadagno deve essere esteso a un periodo di un anno e ciò sino al 30 ottobre 1997”;

                                         -     che relativamente all’affitto della part. __________ l’UE si sarebbe limitato a verbalizzare che lo stesso sarebbe stato ceduto alla creditrice pignoratizia __________, omettendo di indicare “l’ammontare della mercede” e soprattutto la data della cessione, ritenuto che se siffatta cessione risultasse posteriore alla data del pignoramento (principale) del vaglia cambiario, avvenuto il 7 maggio 1993, essa sarebbe contestata __________;

                                         -     che inoltre non sarebbe chiara la portata dell’indicazione __________ secondo cui l’atto di pignoramento impugnato sarebbe stato intimato alle parti “in vista dell’esecuzione del pignoramento anche delle azioni della società __________ di proprietà del debitore  e attualmente cedute in pegno alla __________, che di fatto non ha potuto ancora avvenire causa differimento della risposta definitiva”; __________ avrebbe dovuto comunque pignorare le azioni della __________ e, in assenza di tempestiva rivendicazione da parte della banca di pretese sui titoli, dichiarare la decadenza di tali pretese;

                                         -     che anche qualora la banca avesse fatto valere tempestivamente una sua pretesa, non si sarebbe dovuto applicare la procedura dell’art. 109 LEF(...), ma quella del pignoramento di un  credito contestato”;

                                         -     che la spesa esposta di fr. 340.-- per “Tel.+ Tem.+ Lettere” non sarebbe giustificata in base alla __________;

                                         -     che infine il verbale di pignoramento non indica quando la creditrice può chiedere la vendita dei beni immobili.

 

                                  H.   Con osservazioni 20 gennaio 1997 __________ ha ribadito l’impignorabilità del conto __________ (questione sottoposta  all’esame di questa Camera nell’ambito del parallelo ricorso 23 dicembre 1996 interposto dall’escusso, ha affermato di aver stipulato il contratto di lavoro con la __________ il 21 dicembre 1995, di essere stato licenziato unitamente ad altri quattro dipendenti il 29 settembre 1996 per mancanza di lavoro, di non avere l’intenzione di chiedere un’indennità per la perdita di guadagno” e di sperare, “a breve” e con l’aiuto di amici di poter intraprendere una nuova attività che gli permetta di rimborsare il debito; in merito alla cessione del contratto di affitto relativo alla part. __________, l’escusso ha confermato inoltre che l’avvenuta cessione dello stesso alla __________ “si riferisce non solo all’affitto percepito in questo periodo dalla __________, ma anche a tutti gli affitti percepiti dagli inquilini che in precedenza hanno occupato l’immobile”; infine , per quanto qui di rilievo,  ha osservato che l’importo di fr. 340.-- “corrisponde, in alcuni mesi per difetto, alle spese postali, fax e di telefono, del numero __________ (ultimo mese di dicembre fr. 304.-)” per attività da egli stesso svolte.

 

                                    I.   La __________, nelle sue osservazioni, ha da parte sua affermato che:

                                         -     l’annotazione scritta nella finca “osservazioni” a margine dei conti pignorati sub cifre 2 e 3 non è corretta, non essendo evidentemente la __________, procuratrice della banca, ma la banca stessa ad avere eventuali pretese nei confronti dell’escusso; 

                                         -     inoltre la __________ non avrebbe mai ricevuto formale notifica del verbale di pignoramento 23 ottobre 1996, “al momento del pignoramento , effettuato nei nostri uffici il 1.10.1996, avendo soltanto  “estratto fotocopia della seconda pagina del verbale scritto a mano”;

                                         -     in merito al conto Invest, la banca, “al momento del pignoramento”, avrebbe “verbalmente reso attento il cursore che quel conto non era probabilmente  pignorabile, e ciò in virtù delle disposizioni della __________ ”; inoltre “poiché quell’informazione era stata data in modo sommario dalla signora __________ (...)” l’UE avrebbe ritenuto “di dover chiedere alla banca maggiori ragguagli in merito”;

                                         -     quanto alla tardiva indicazione delle azioni della __________, la __________ spiega l’omissione al momento del pignoramento dei conti con una svista, tuttavia corretta e motivata con lo scritto 8 novembre 1996, mediante il quale la banca oltre che confermare l’esistenza di dette azioni ha dichiarato anche “che le stesse le erano state cedute in pegno” ; essa contesta quindi che vi sia stato abuso nel formulare la rivendicazione di un diritto di pegno sulle azioni e si oppone quindi allo stralcio della propria rivendicazione dal verbale di pignoramento come postulato dalla ricorrente.

 

                                  L.   Delle osservazioni dell’UE si dirà, se necessario, in seguito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata dalla realizzazione dei beni pignorati non basti a coprire l’ammontare del crediti l’ufficio procede senza indugio a un pignoramento complementare (recte: successivo, “Nachpfändung” nella terminologia tedesca) e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Al pignoramento successivo tornano in sostanza applicabili le norme generali sul pignoramento ex art. 90 ss. LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 145 LEF; sulla distinzione tra l’istituto del pignoramento complementare (o completivo) ex art. 110 LEF e quello successivo ex art. 145 LEF cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §25 n.23 p.203; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984,§32 n.12 p.459).

 

                                  a)   In particolare l’escusso è debitamente avvisato del (nuovo) pignoramento conformemente all’art. 90 LEF. Il giorno preannunciato, l’ufficio procede al pignoramento di ulteriori beni, specificando al debitore, se presente, o al suo rappresentante, quali altri beni o crediti sono colpiti dal provvedimento esecutivo e facendogli esplicitamente divieto , sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporne senza la sua autorizzazione. L’ufficiale  o la persona che vi procede , stende quindi un processo verbale dei beni e crediti oggetto del pignoramento (successivo)  (“atto di pignoramento” - cfr. art. 112 cpv. 1 LEF - o “verbale di pignoramento” - cfr. moduli 6, 7 e 7b) con l’indicazione dei nomi dei creditori e del debitore, dell’ammontare del credito, del giorno e dell’ora del pignoramento, dei beni oggetto del pignoramento con la loro stima  e delle eventuali pretese avanzate da terzi sugli oggetti ivi elencati. L’atto di pignoramento, sottoscritto dall’ufficiale o dalla persona che ha proceduto al pignoramento, è poi notificato ai creditori e al debitore (cfr. art.114 LEF).

 

                                  b)   Il pignoramento è validamente eseguito ed esplica i suoi effetti quando il debitore, o il suo rappresentante, è informato dall’ufficio che determinati beni rispettivamente crediti verso terzi sono colpiti dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’ufficio al debitore (cosiddetta “Pfändungserklärung”; cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.53 p158 ss.) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento, in assenza del quale non può esservi valido pignoramento (cfr. DTF 112 III 15; cfr. anche P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.ed., Losanna 1993, p.190). Neppure la notifica dell’atto di pignoramento al debitore ha in questo senso influenza alcuna sulla validità del pignoramento, se non nel caso in cui quest’ultimo fosse avvenuto in assenza sia dell’escusso che di un suo rappresentante, e ciò malgrado regolare avviso di pignoramento: in tal caso infatti il pignoramento produce i suoi effetti soltanto con la notifica al debitore del verbale di pignoramento. Quali “misure cautelari” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF), intese ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo fino alla sua realizzazione, la legge prevede in particolare - a seconda della natura dei beni - la presa in custodia da parte dell’ufficio (art. 98 LEF), la diffida ex art. 99 LEF al terzo debitore rispettivamente l’annotazione a registro fondiario in caso di fondi. Tali provvedimenti non costituiscono tuttavia elemento essenziale dell’esecuzione del pignoramento (cfr. __________) , che come detto è efficace ope legis con la dichiarazione di pignoramento (“Pfändungserklärung”) al debitore (cfr. supra cons.1b) ; il Tribunale federale ha del resto ammesso la possibilità per l’ufficio - in casi di urgenza particolare - di fare ricorso alle misure ex art. 98 ss. LEF anche prima del pignoramento, sia per assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili (cfr. DTF 107 III 67 114 III 44; 120 III 78; Amonn/Gasser, op.cit., §22 p.160, n.65; Gilliéron, op. cit., p.190).

                                   2.   __________

 

                                         Per quanto riguarda i conti surriferiti, dal tenore della lettera 8 novembre 1996 della __________ all’UE  __________ si evince che la rivendicazione della banca concerne unicamente un diritto di pegno sulle azioni __________ presso di lei depositate e non anche sui conti. Pertanto L’indicazione espressa dalla funzionaria __________ sulle eventuali rivendicazioni, di cui alla finca “Osservazioni” nella seconda pagina dell’atto di pignoramento impugnato, nella misura in cui è intesa riferirsi ai conti sub cifre 2 e 3 va depennata. Della rivendicazione sulle azioni __________ si dirà al considerando 6.

 

 

                                   3.   __________

 

                                         In merito al pignoramento di tali fondi, si può senz’altro accedere a quanto richiesto dalla ricorrente, e meglio sostituire, nella finca delle relative “Osservazioni”, l’errata indicazione “pos. nn. 3/4” con quella di “pos. nn. 4/5”, così come indicato dallo stesso UE nelle sue osservazioni, trattandosi all’evidenza di un’involontaria e, del resto, ininfluente svista.

 

                                   4.   Affitti derivanti dalla locazione del fondo part. n. _____

 

                                         Per l’art. 102 cpv.1 LEF il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi  e avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare. Avvenendo il loro pignoramento ope legis con il pignoramento del fondo, gli affitti e le pigioni in corso non vengono menzionati singolarmente nel verbale di pignoramento e non potranno essere pignorati separatamente finché dura il pignoramento del fondo; il verbale di pignoramento farà tuttavia menzione dei contratti di locazione e di affitto esistenti (cfr. art. 14 RRF; Jaeger/Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., n.5 ad art. 102 LEF). Qualora la titolarità dell’escusso sui crediti derivanti dalla locazione o affitto del fondo di sua proprietà è contestata, rispettivamente è rivendicata da terzi, si dovrà dare avvio alla procedura di rivendicazione ex art.106ss. LEF.                      

 

                                         In concreto, sull’atto di pignoramento impugnato è indicato, nelle “Osservazioni” a margine della posizione relativa al fondo part. n.__________, che l’affitto relativo “è ceduto alla __________ ”.

 

                                         Agli atti risulta uno scritto 31 ottobre 1996 del __________, con il quale si informa l’UE “che gli affitti concernenti la proprietà del sig. __________ sono stati regolarmente ceduti alla __________ ”; una dichiarazione di cessione sottoscritta dall’escusso il 28 marzo 1994 secondo la quale _________, tutti i crediti presenti e futuri verso il locatario per i locali nello stabile sito al mappale 305 del __________, come da contratto di locazione del 10 febbraio 1994, a partire dalla rata del secondo trimestre con scadenza 1 maggio 1994”; un “annesso del 13 giugno 1996” pure sottoscritto dal debitore, che fa esplicito riferimento sia all’atto di cessione 28 marzo 1994 che al contratto di locazione stipulato il 30 maggio 1996 con la __________ Lo stesso escusso ha ribadito nelle proprie osservazioni, al punto 7, l’avvenuta cessione di tali crediti alla “__________ ”.

 

                                         Vista l’esplicita richiesta di pignoramento da parte della creditrice formulata nell’atto di ricorso, l’ufficio - alla luce della rivendicazione della titolarità su siffatti crediti e degli atti di cessione citati da parte  __________) (cfr. anche scritto 16 gennaio 1997 del legale della medesima, tuttavia successivo al ricorso in esame) - dovrà quindi dare avvio alla procedura ex art.106 ss. __________, cosi come del resto l’organo esecutivo ha già dichiarato di voler fare al punto 7 delle sue osservazioni 21 gennaio 1997.

 

                                   5.   Credito da salario, sub cifra 6

 

                                         Dalla lettera 27 settembre 1996 della __________ a __________ si evince che il contratto di lavoro è stato disdetto per il 31 ottobre 1996.  L’escusso ha dichiarato all’UE di __________ e nelle sue osservazioni 20 gennaio 1997 di non essere intenzionato a chiedere un’indennità di disoccupazione. Su richiesta di questa Camera l’Ufficio regionale di collocamento ha confermato che __________ non risulta essere iscritto all’Ufficio di collocamento. Il pignoramento di salario effettuato dall’UE __________ unicamente per il mese di ottobre 1996 è pertanto corretto. Dal  verbale interno per le operazioni di pignoramento emerge che l’escusso ha dichiarato e sottoscritto di essere stato edotto che la dissimulazione di beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei beni che gli appartengono è punibile ex art.164, 169 e 323 n. __________ Codice penale e che le sue indicazioni sono esatte. L’accertamento d’ufficio dei fatti avviene nei limiti delle allegazioni delle parti e di quanto emerge oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla vericidità di tali dichiarazioni e della documentazione prodotta, la ricorrente deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso. 

 

                                     

                                   6.   Azioni della _______

 

                                         Nell’atto di pignoramento 23 ottobre 1996 è indicato al proposito - sulla prima pagina del secondo foglio nella finca delle “osservazioni” - che

 

                                              “il debitore ha dichiarato di non essere proprietario di alcun titolo al di fuori delle citate azioni della __________, ed è stato reso attento delle penalità in caso di dichiarazioni inveritiere“.

 

                                         Inoltre, più in avanti, in calce alla prima pagina del terzo foglio, si legge:

 

                                              “N.B. Il presente atto viene intimato alle parti in data 18.12.1996, in vista dell’esecuzione del pignoramento anche delle azioni della società __________, di proprietà del debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di fatto non ha potuto ancora avvenire a causa differimento della risposta definitiva dell’Istituto di credito secondo la lettera UE del 12.11.1996 (copia già in possesso della creditrice).” (cfr. verbale di pignoramento foglio 3, p.1)

 

                                         La formulazione scelta dall’ufficio risulta effettivamente ambigua, in quanto da un lato fa riferimento a titoli di proprietà del debitore [“(...) citate azioni __________ “, senza tuttavia che vi sia nell’atto  siffatta citazione], dall’altro lato lascia intendere che l’esecuzione del pignoramento degli stessi possa dipendere dalla risposta del (presunto) detentore, mentre  come ricordato in precedenza essenziale per la validità del pignoramento è la dichiarazione dell’Ufficio al debitore (“Pfändungserklärung”), l’eventuale diffida al terzo rispettivamente la presa in custodia dei titoli rappresentando soltanto misure cautelari. E dalle indicazioni sull’atto di pignoramento non risulta con sufficienza chiarezza se tale dichiarazione con riferimento alle azioni della __________ sia stata fatta (come tuttavia va dedotto dalla prima indicazione) oppure non ancora (come si potrebbe concludere dalla seconda, sub N.B.). L’atto di pignoramento va quindi rettificato, nel senso che l’indicazione apposta dall’UE va depennata e nell’elenco dei beni pignorati, sotto nuova cifra, va inserita la voce relativa alle azioni della __________ .

 

                                         Ora dagli atti (scritto __________ 8 novembre 1996, pervenuto all’UE dopo la stesura dell’atto di pignoramento 23 ottobre 1996, ma ancora prima della sua intimazione alle parti) risulta che la __________ è detentrice delle azioni della __________ “depositate nel deposito __________ ”) e che sulle stesse la banca fa valere un diritto di pegno (“esse sono tuttavia cedute in pegno alla nostra banca”). In quello scritto la banca inoltre si scusa per non aver dichiarato  l’esistenza delle azioni già “al momento del pignoramento”, attribuendo tale circostanza a una svista dovuta al fatto che  “nel deposito sono indicate solo promemoria (ossia senza valutazione), non essendo le stesse quotate”. Con scritto 18 dicembre 1996, incrociatosi con l’intimazione dell’atto di pignoramento impugnato, ma pervenuto all’UE ancora nel termine per le osservazioni al presente ricorso, la __________, su richiesta dell’UE,  ha poi specificato meglio sia la natura delle azioni che la natura del diritto di pegno rivendicato.  In queste circostanze non sono dati gli estremi per ammettere un comportamento della banca nell’annunciare  la propria rivendicazione tale da giustificarne la decadenza, conseguenza questa che per la sua gravità può essere ammessa soltanto con cautela, in particolare  in caso di abuso manifesto (cfr. DTF 114 III 95; 120 III 125; Amonn/Gasser, op.cit., § 24 n.26, p. 189).

                                         La rivendicazione dev’essere quindi registrata nel verbale di pignoramento (rettificato) e l’UE dovrà dare indilatamente avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF. 

                                         Al proposito va osservato che al caso di specie non trova applicazione la giurisprudenza federale citata dalla ricorrente in merito al pignoramento di crediti contestati (cftr. DTF 120 III 18): non è infatti controversa l’esistenza o l’ammontare dei crediti da pignorare (ai quali nel caso citato era opposta eccezione di compensazione da parte della banca quale terza debirice), bensì l’esistenza di un diritto di pegno sui beni pignorati (fatto valere dalla banca quale terza rivendicante).

                                        

                                   7.   Spese

 

                                         La ricorrente contesta inoltre la posta di fr. 340.-- indicata nella Distinta spese per “ Tel.+ Tem.+ Lettere”.

                                         Per l’art. 3 __________ una parte può domandare che sia allestito, a sue spese, un conteggio dettagliato delle spese indicante gli articoli della presente ordinanza che sono stati applicati. La censura della ricorrente va quindi intesa come legittima formale richiesta nel senso della citata norma intesa a conoscere nel dettaglio le spese indicate in modo generico con  “Tel.+ Tem.+ Lettere”  nella “Distinta”  in calce all’atto impugnato e l’organo esecutivo si dovrà pertanto determinare sulla medesima con provvedimento impugnabile. La tassa per l’allestimento del conteggio è stabilita secondo l’art. 9 OTLEF (art  3 secondo periodo __________) e sarà messa a carico del richiedente.

 

                                   8.   Termini per la realizzazione

                                     

                                         La ricorrente si lamenta infine che nell’atto di pignoramento impugnato è stata omessa l’indicazione del termine  a partire dal quale la creditrice può chiedere la vendita dei beni immobili pignorati. A torto. Per l’art. __________ infatti in caso di pignoramento successivo l’ufficio realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati (cpv. 1, primo periodo), senza necessità d’istanza da parte del creditore e senza che l’ufficio d’esecuzione sia tenuto ad osservare i termini ordinari di realizzazione (cpv. 1, secondo periodo). Va tuttavia osservato che non si potrà procedere alla realizzazione prima dello scadere del termine per la partecipazione al pignoramento ex art. 110 e 111 LEF nonché prima della conclusione di eventuali procedure di rivendicazione LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §29 n.14); in caso di fondi si dovrà inoltre in principio disporre dei relativi elenchi degli oneri definitivi. 

 

                                   9.   Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

 

Richiamati gli art. 90, 92, 93, 95, 97, 145 LEF, 3 OTLEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 8 gennaio 1997 __________, è parzialmente accolto.

 

                                   2.   L’atto di pignoramento 23 ottobre 1996 è così rettificato:

 

                               2.1.   Sub cifre 2 e 3, nella finca “Osservazioni”, sono depennate le indicazioni:

                            2.1.1.   Al foglio 1 p. 2:

 

                                         “La sig.__________ osservare che il __________ è peraltro suo debitore per importi superiori agli altri pignorati. La __________ si impegna a dichiarare a breve termine se e in quale misura possa far valere un diritto di pegno a compensazione sugli averi emarginati a ricezione di copia del presente verbale”.

                                        

                            2.1.2.   Al foglio 2 p. 1:

 

                                         "Non appena in possesso della suddetta presa di posizione, lo scrivente ufficio emetterà nuovo verbale debitamente completato in tal senso, assegnando nel contempo al creditore procedente il termine di cui all’art. 108/109 LEF”.

 

                               2.2.   Sub cifre 4 e 5, nella finca “Osservazioni” l’indicazione

 

                                         “Quanto pignorato alle pos. nn. 3/4...“

 

                                         è sostituita con

 

                                         “Quanto pignorato alle pos. nn. 4  e 5....”

 

                               2.3.   Sub nuova cifra 7 è inserito:

 

                                         “Presso la __________, sono pignorate 50 azioni al portatore di nominali Fr. 1’000.-- cadauna, numerate da 1 a 50, della società __________.”

 

                                         E a margine della stessa cifra, nella finca “Osservazioni” è indicato :

 

                                         “La __________, fa valere sulle stesse un diritto di pegno come agli scritti 8 novembre 1996 e 18 dicembre 1996, e ai documenti ivi allegati”.

 

                               2.4.   Al foglio 3. p. 1 è depennata l’indicazione:

 

                                         “N.B. Il presente atto viene intimato alle parti in data 18.12.1996, in vista dell’esecuzione del pignoramento anche delle azioni della società __________, di proprietà del debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di fatto non ha potuto ancora avvenire a causa differimento della risposta definitiva dell’Istituto di credito secondo la lettera __________ del 12.11.1996 (copia già in possesso della creditrice).”

                                   3.   E’ fatto ordine all’Ufficio esecuzione __________ di dare indilatamente avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-108 LEF in merito alle pretese della __________ sulle

 

                                   4.   E’ fatto ordine all’Ufficio esecuzione __________ di dare indilatamente avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-108 LEF in merito alle pretese __________ Int. du __________) sui crediti derivanti dall’affitto della part.n. __________ __________.

 

                                   5.   E’ fatto ordine all’UE di determinarsi, con provvedimento impugnabile, sulla richiesta __________, di allestimento di conteggio dettagliato delle spese indicate  “per Tel.+ Tem. + Lett.” nella distinta in calce all’atto di pignoramento 23 ottobre 1996, in conformità dell’art. 3 OTLEF.  

 

                                   6.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   7.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   8.   Intimazione a:

                                         - avv__________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                            La segretaria