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Incarto n. |
14 novembre 1997 /MR/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 13 gennaio 1997
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__________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 7 gennaio 1997 nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato il 5 aprile 1996 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di
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__________ rappr. dallo studio legale __________
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nei confronti della ricorrente;
viste le osservazioni 24 gennaio 1997 __________ e 27 gennaio 1997 dell’UE di Lugano;
viste le osservazioni di replica 6 febbraio 1997 presentate dalla ricorrente alle osservazioni __________
viste le osservazioni di duplica 3 marzo 1997 di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza 4 aprile 1996 __________ nei confronti di __________, con sede a Lugano, il 5 aprile 1996 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha ordinato per un credito di fr. 800’000.-- oltre accessori e sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.2 LEF, il sequestro delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ di proprietà della __________, di tutti gli averi e importi intestati alla __________ o depositati a suo nome presso la ____________ __________ delle pretese spettanti alla __________ nei confronti di __________ e derivanti da un contratto di locazione relativo alla __________ di __________, dei mobili trovantisi in detta villa, nonché di due automobili. Quale causa del credito è stato indicato sul decreto di sequestro “pretesa di risarcimento per atti illeciti”.
B. Il 9 e 10 aprile 1996 l’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano (UE) ha eseguito il sequestro (n. __________) dei beni immobili di __________ nonché diffidato la __________ ad accertare l’esistenza presso l’istituto di averi della debitrice rispettivamente a non disporne senza autorizzazione dell’UE, non ritenendo sequestrabili invece gli altri beni indicati nel decreto.
C. Ricevuto il verbale di sequestro, il 22 aprile 1996 la __________ ha introdotto presso la Pretura del Distretto di Lugano un’azione di revoca del sequestro ex art. 279 vLEF contestando l’esistenza della causa di sequestro ammessa dal giudice.
D. Con scritto 3 maggio 1996, rilevando l’assenza di un’esecuzione a convalida del sequestro malgrado l’avvenuta intimazione, il 16 aprile 1996, del verbale di sequestro, l’UE ha diffidato _____________ a voler produrre la prova dell’esistenza di una causa giudiziaria ancora in corso, promossa per lo stesso credito, a termine dell'art. 278 cpv.3 LEF, prima di aver ottenuto il sequestro con la comminatoria che in caso contrario, trascorsi cinque giorni dalla presente il sequestro sarebbe stato dichiarato caduco.
E. Con scritto 6 maggio 1996 __________ ha informato l’UE del fatto che il 22 aprile 1996 era stata promossa azione di revoca del sequestro, affermando che durante quella procedura “i termini di cui all’art. 278 LEF per l’azione di convalida non decorrono (art. 279 cpv. 2 LEF)” e che sarebbe stata sua premura informarlo “circa l’azione di convalida una volta conclusa la procedura di annullamento”.
F. Precedentemente, il 26 gennaio 1996, __________ aveva inoltrato nei confronti della __________, allora con sede a __________ un’istanza di conciliazione (Vermittlungsbegehren), istanza cui ha fatto seguito il 14 marzo 1996 l’inoltro presso il __________ di un’azione di risarcimento per un credito di fr. 800’000.-- oltre accessori. A seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in un primo tempo dalla convenuta (________) e successivamente ritirata, __________ il 28 maggio 1996 ha a sua volta ritirato l’azione, riservandosi comunque di riproporla, ciò che ha comportato lo stralcio della causa dai ruoli mediante Abschreibungsbeschluss del 13 giugno 1996, con carico delle spese all’attore.
G. Dopo aver trasferito il 17 giugno 1996 la propria sede nuovamente a, __________ ha presentato lo stesso giorno, presso il ____________, un’istanza di conciliazione contro ____________ in vista dell’introduzione di un’azione di accertamento dell’inesistenza di pretese creditorie del convenuto nei confronti dell’attrice, causa poi effettivamente promossa l’11 luglio 1996 davanti al __________ e tuttora pendente.
H. Con istanza 30 dicembre 1996 __________ ha chiesto all’UE di Lugano la revoca del sequestro con ordine all’Ufficiale del registro fondiario di cancellare l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre sulle part. n.__________ e __________ RFD __________ nonché l’immediata liberazione e messa a disposizione della __________ di tutti gli averi a lei intestati e depositati presso la __________, atteso in sostanza:
- che nell’istanza di sequestro il creditore sequestrante ha fatto esplicito riferimento all’azione di risarcimento allora ancora pendente presso il tribunale distrettuale __________ quale “azione di convalida del sequestro”;
- che quell’azione è stata ritirata da __________ il 28 maggio 1996 e la causa è stata formalmente stralciata dai ruoli con decreto 13 giugno 1996;
- che per l’art. 278 cpv. 4 LEF “il sequestro è revocato qualora il creditore non osservi i termini stabiliti ovvero ritiri o lasci perimere l’azione o la domanda d’esecuzione, oppure la sua azione sia definitivamente rigettata dal giudice”;
- che essendosi avverata senza ombra di dubbio una delle condizioni per la revoca del sequestro, l’autorità esecutiva deve d’ufficio liberare i beni sequestrati, e ciò senza preliminarmente consultare il creditore.
I. Con scritto 7 gennaio 1997 l’UE ha comunicato alla __________ di non poter dar seguito alla richiesta di revoca del sequestro, in quanto come appreso dal creditore sequestrante è pendente una procedura di annullamento del sequestro e “i termini di convalida del sequestro (art. 278 LEF) avranno decorrenza solo dopo la conclusione” di siffatta procedura.
L. Con ricorso 13 gennaio 1997 __________ ha impugnato la decisione negativa dell’UE, contestandone le conclusioni e postulando l’accoglimento della propria istanza di revoca del sequestro, affermando in particolare che:
- dallo stesso tenore dell’art. 278 cpv. 4 vLEF e art. 280 nLEF “si deduce con evidenza che il beneficio della sospensione dei termini vale per il caso in cui il creditore sequestrante non abbia ancora presentato l’azione di convalida” e non invece per i creditori che hanno avviato l’esecuzione o promosso l’azione di convalida prima del sequestro;
- tale interpretazione “è anche perfettamente conforme allo scopo della legge”: ”se da un canto è previsto che per motivi di economia processuale il creditore non debba essere costretto ad intraprendere i passi necessari per convalidare il sequestro nei termini brevi previsti dalla legge, fintanto che, per effetto dell’azione di annullamento, è ancora incerta la validità del sequestro stesso, il legislatore non ha assolutamente inteso sospendere l’accertamento del benfondato del credito, per il fatto che sia pendente una domanda di annullamento del sequestro”;
- ”detto altrimenti, se i termini per intraprendere l’azione e l’esecuzione per la convalida del sequestro sono sospesi durante la procedura di annullamento, la causa di merito già pendente prima dell’inoltro del sequestro, cosi come il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, non risultano sospesi in virtù di alcuna norma della LEF e neppure del CPC”;
- “anzi, la LEF prevede implicitamente la continuazione della causa, il cui esito può essere motivo di decadenza del sequestro indipendentemente dall’esito dell’azione di annullamento. In caso contrario la LEF avrebbe previsto espressamente la sospensione della causa di convalida introdotta prima del sequestro e del termine ordinario di un anno di validità del precetto esecutivo ex art. 88 cpv. 2 LEF”;
- “tale beneficio per il creditore sequestrante non è previsto proprio perché assurdo ed iniquo” in quanto “si affiderebbe al creditore sequestrante la possibilità di protrarre gli effetti del sequestro, quando il legislatore ha voluto accelerare la definizione del benfondato della pretesa risarcitoria” e inoltre “ addirittura si impedirebbe di far decadere il sequestro quando è pendente un’azione di annullamento sulla base di una sentenza definitiva che respinge l’azione creditoria di convalida”.
M. Delle osservazioni al ricorso delle altre parti, nonché delle osservazioni di replica e di duplica si dirà se del caso in seguito.
N. Con decisione 12 settembre 1997 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha respinto l’azione di revoca del sequestro introdotta da __________ contro il creditore sequestrante. Con domanda di esecuzione 15 settembre 1997 __________ __________ ha promosso un’esecuzione nei confronti di__________, a convalida del sequestro n. __________.
Considerando
in diritto: 1. Il sequestro in esame è stato ordinato il 5 aprile 1996, sulla base del diritto in vigore fino al 31 dicembre 1996 (in seguito vLEF). Si terrà conto pertanto del nuovo diritto (nLEF) nei limiti posti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 2 Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994.
a) Per l’art. 278 cpv. 1 vLEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve domandare l’esecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 278 cpv. 2 vLEF; art. 279 cpv. 2 nLEF).
b) Già sotto il diritto previgente parte della dottrina (cfr. H. Fritzsche/H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 60, n.3, p. 488 s.; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5,. ed., Berna 1993, § 51 n.78; contra P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 390 s.) e in tempi recenti la giurisprudenza federale (DTF 121 III 184) hanno riconosciuto la possibilità di convalidare un sequestro anche mediante l’introduzione, entro lo stesso termine di dieci giorni, dell’azione di accertamento del credito, facoltà ora ammessa esplicitamente dall’art. 279 cpv. 1 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997: in tal caso il creditore dovrà poi promuovere l’esecuzione a convalida (cfr. supra cons. 1a) entro dieci giorni dalla crescita in giudicato della decisione di merito (H. Fritzsche/H. U. Walder, op.cit., Vol.II, p. 489, n.3; cfr. art. 279 cpv. 4 nLEF).
c) La (tempestiva) promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del sequestro sia già stata promossa un’esecuzione rispettivamente sia già pendente un’azione per lo stesso credito. Nel primo caso l’esecuzione già pendente vale quale esecuzione a convalida del sequestro e continua alle medesime condizioni (cfr. supra cons. 1a) , atteso tuttavia che se è stata formulata opposizione al precetto esecutivo prima dell’intimazione del verbale di sequestro, il termine di dieci giorni per chiedere il rigetto o per promuovere l’azione di riconoscimento del credito (cfr. art. 278 cpv. 2 vLEF; art. 279 cpv.2 primo periodo nLEF) inizia a decorrere non già dalla notificazione dell’opposizione, ma dall’intimazione del verbale di sequestro (DTF 93 III 70; H. Fritzsche/H. U. Walder, op.cit., Vol.II, § 60 p. 491 n.7; P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 390). Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall’azione già pendente in Svizzera o all’estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l’esecuzione a convalida (art. 278 cpv. 3 vLEF; art. 279 cpv. 4 nLEF).
d) L’art. 279 cpv. 2 terzo periodo vLEF stabilisce che durante la procedura di revoca del sequestro (Arrestaufhebungsklage ex art. 279 vLEF) i termini stabiliti all’art. 278 vLEF sono sospesi, non potendosi esigere dal creditore che proceda a convalidare un sequestro della cui ragione di essere non vi è ancora certezza. Dal 1° gennaio 1997 la procedura di revoca del sequestro è sostituita dalla procedura di opposizione al sequestro ex art. 278 nLEF, la quale pure sospende i termini per la convalida del sequestro (cfr. art. 278 cpv. 5 nLEF).
e) Per l’art. 278 cpv. 4 vLEF (ripreso nel contenuto dall’art. 280 nLEF) il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini per la convalida (art. 278 cpv. 1,2 e 3 vLEF rispettivamente art. 279 nLEF), se ritira o lascia perimere l’azione o la domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente rigettata dal giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi contemplati dall’art. 278 cpv.4 vLEF (art. 280 nLEF) il sequestro decade ope legis, senza necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra nella libera disposizione dei beni sequestrati (cfr. H. Fritzsche/H. U. Walder, op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 393; K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 p. 424 n.9; DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare e decidere se il sequestro è diventato caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare d’ufficio, atteso che sia l’accertamento che la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono suscettibili di ricorso all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 66 III 59; 106 III 93 cons.1). Va comunque ricordato che, vista la conseguenza della loro decisione, l’ufficio d’esecuzione, e con esso l’autorità di vigilanza, devono operare con una certa cautela: in particolare possono concludere per la caducità del sequestro soltanto quando hanno una conoscenza sicura dell’esito sfavorevole per il creditore della causa di convalida, in particolare quando lo stesso tribunale oppure una delle parti produce loro una sentenza passata in giudicato (cfr. DTF 77 III 145 ss; BlSchK 1991, p.24 s.)
2. In concreto l’UE si è rifiutato di dare seguito alla richiesta di __________ di liberare i beni sequestrati ritenendo sospesi i termini di convalida del sequestro a seguito dell’introduzione da parte del debitore dell’azione di revoca del sequestro in quel momento ancora pendente, e senza prendere in considerazione l’azione di __________ contro __________ già pendente presso il __________ al momento della concessione del sequestro e successivamente, 13 giugno 1996, - pendente la procedura di sequestro - stralciata dai ruoli per intervenuto ritiro da parte dell’attore.
a) Se un’azione possa essere considerata idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall’oggetto dell’azione. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l’azione a convalida del sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. H. Fritzsche/H. U. Walder, op.cit., Vol.II, §60 n. 19, p.498), che dev’essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF 106 III 94 cons.2) e che , se promossa all’estero, deve condurre a un giudizio eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). In quest’ottica del tutto irrilevante risulta il fatto che il sequestro sia stato ottenuto prima o dopo l’introduzione della causa, con l’unica evidente differenza che nella prima ipotesi dovrà essere rispettato anche il termine di dieci giorni dall’intimazione del verbale di sequestro (cfr. supra cons. 1b) oppure dalla notifica dell’opposizione al precetto esecutivo rispettivamente della decisione che non ammette il rigetto dell’opposizione (cfr. supra cons.1a).
b) Qualora un’azione già pendente al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare il sequestro, il creditore è tenuto procedere come se quella azione non esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall’intimazione del relativo verbale - con un’esecuzione oppure con un’azione di riconoscimento del credito - pena la decadenza del sequestro. Avesse il debitore nel frattempo promosso azione di revoca del sequestro (cfr. art. 279 vLEF, entro cinque giorni dall’intimazione del verbale di sequestro) rispettivamente avesse fatto opposizione (cfr. 278 nLEF, entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro), il termine per la convalida sarebbe, come detto (cfr. supra cons. 1d) senz’altro sospeso per la durata di quelle procedure.
Nel caso invece che il sequestro fosse preceduto da idonea azione di convalida, la successiva procedura di revoca del sequestro (ora di opposizione al sequestro) potrebbe in linea di principio sospendere soltanto il termine per promuovere l’esecuzione a convalida, una volta ricevuta la decisione definitiva.
In entrambi i casi occorre quindi tenere conto della citata sospensione dei termini di convalida prima di concludere per la decadenza del sequestro a seguito del mancato rispetto dei termini (ex art. 278 cpv.4 vLEF, nel caso ora previsto dall’art. 280 n.1 nLEF).
c) Diversa è però la fattispecie quando un’azione di per sé (per il suo oggetto) idonea a convalidare il sequestro - sia essa già pendente al momento della concessione del sequestro oppure tempestivamente introdotta - viene poi ritirata oppure respinta definitivamente dal giudice: in questi casi il sequestro in linea di principio decade per altro, diverso motivo di legge (ex art. 278 cpv.4 vLEF nei casi previsti ora dall’art. 280 n.2 e 3 nLEF), e dunque indipendentemente dal rispetto dei termini di convalida (cfr. anche Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation du séquestre sous l’angle de la nouvelle LPDF, in V. Jeanneret (éd.), Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 108-109). Da questo punto di vista irrilevante risulta essere pertanto l’introduzione o meno di una procedura di revoca del sequestro. La giurisprudenza federale ha tuttavia ammesso che un’azione per sua natura idonea alla convalida, ma viziata da un difetto formale è atta a mantenere il sequestro se il vizio può essere sanato entro il termine di convalida oppure - qualora il termine di convalida sia già scaduto - se il vizio può essere sanato senza interruzione della litispendenza (DTF 75 III 75 ss.). In quel caso il Tribunale federale aveva ritenuto ammissibile il mantenimento di un sequestro anche se l’azione di convalida precedentemente introdotta presso il giudice incompetente era stata ritirata e riproposta al giudice competente dopo che i termini di convalida erano già scaduti, e ciò in quanto un termine supplementare di diritto cantonale consentiva di riproporre l’azione senza interrompere la litispendenza.
d) Per rifiutare la liberazione dei beni sequestrati l’ufficio esecuzione non poteva quindi limitarsi a richiamare l’avvenuta sospensione dei termini di convalida a seguito della procedura di revoca: doveva invece esaminare se l’azione già pendente al momento della concessione del sequestro era idonea a convalidare il sequestro e, in caso affermativo, decidere sulle conseguenze del suo ritiro da parte del creditore, tanto più che la debitrice, con la sua istanza di revoca del sequestro 31 dicembre 1996, ha prodotto sia copia dell’allegato di petizione relativo a quell’azione (doc. 2), che copia del decreto di stralcio della relativa causa (doc.3).
3. In concreto al momento della concessione del sequestro, il 5 aprile 1996, presso il __________ era pendente una causa promossa da __________ contro __________ con istanza di conciliazione (Vermittlungsbegehren) del 26 gennaio 1996 e successiva petizione 14 marzo 1996 per un credito di complessivi fr. 800’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 gennaio 1996 a titolo di risarcimento per atti illeciti ex art. 41 CO, art. 55 CC e art. 722 CO (cfr. doc.2, p. 4s., allegato all’istanza di revoca). Il sequestro del 5 aprile 1996 è stato concesso per un credito di identico importo e asserito fondato su identici elementi di fatto e di diritto. Del resto nella stessa istanza di sequestro 4 aprile 1996 è indicato espressamente che “ l’azione di risarcimento per le pretese fatte valere e quindi l’azione di convalida del sequestro è pendente presso il __________ __________ ” (cfr. istanza di sequestro, p. 3 in fine). Non vi è pertanto alcun dubbio che l’azione pendente al momento del sequestro era intesa dallo stesso creditore quale azione di convalida, né che quella - avendo per oggetto le medesime pretese - fosse di per sé idonea a convalidare il sequestro. Che poi in un secondo tempo il creditore non abbia più voluto considerarla tale (come sembra potersi dedurre dallo scritto 6 maggio 1996, con il quale il creditore, rispondendo all’UE che lo sollecitava a documentare l’avvenuta convalida, non fa cenno della causa in quel momento ancora pendente nel Canton __________, limitandosi invece a rilevare che i termini per la convalida erano sospesi dalla procedura di revoca e che sarebbe stata sua premura informarlo “circa l’azione di convalida una volta conclusa la procedura di annullamento”) non può evidentemente incidere sulla reale situazione di fatto e di diritto. Si tratta pertanto di valutare la portata del ritiro di quella azione, intervenuto il 28 maggio 1996 - con riserva di riproporla - a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in un primo tempo successivamente ritirata dalla convenuta, ritiro che ha comportato lo stralcio della causa mediante Abschreibungsbeschluss del 13 giugno 1996.
a) Come visto (cfr. supra cons.1e) il sequestro decade in particolare quando il creditore ritira o lascia perimere l’azione di convalida oppure se la sua azione è definitivamente rigettata dal giudice (art. 278 cpv. 4 vLEF e art. 280 n. 2 e 3 nLEF). La norma non distingue tra azione promossa prima o dopo la concessione del sequestro. Determinante è infatti che si tratti di azione idonea a convalidare il sequestro, e dunque che abbia per oggetto l’accertamento del credito per il quale è chiesto il sequestro: in caso di esito della causa sfavorevole per il creditore, più non si giustifica il mantenimento della misura del sequestro, non potendo il creditore comunque procedere per quel credito. Ora se tale conclusione è pacifica nel caso in cui l’azione di convalida è respinta definitivamente dal giudice (con l’accertamento materiale dell’inesistenza della pretesa fatta valere in giudizio), non lo è necessariamente in caso di ritiro dell’azione da parte del creditore, in particolare, come visto, quando il ritiro non interrompe la litispendenza oppure quando sia ancora possibile riproporre l’azione entro i termini di convalida (cfr. DTF 75 III 73 ss.). Ciò deve valere anche quando il ritiro dell’azione non comporta un giudizio suscettibile di crescere in giudicato materiale: soltanto infatti un ritiro che determina l’impossibilità di riproporre l’esame giudiziale del fondamento della pretesa sottesa al sequestro ne può giustificare la decadenza ope legis, tale ritiro costituendo di fatto una vera e propria desistenza del creditore a far valere il proprio credito. Quando invece il ritiro dell’azione di convalida non preclude al creditore la possibilità di riproporre la causa di merito, non vi è motivo per non mantenere la misura conservativa, a condizione tuttavia che anche la (nuova) azione rispetti i termini legali di convalida: la precedente azione va infatti considerata come se non fosse mai stata introdotta, e dunque il sequestro dev’essere ancora convalidato (art. 278 vLEF).
b) Nel caso concreto con atto 28 maggio 1996 (doc. C - osservazioni __________ 24 gennaio 1997) __________ __________ ha ritirato l’azione di merito 14 marzo 1996 (doc. 2 - istanza di revoca del sequestro 31 dicembre 1996) - già pendente al momento della concessione del sequestro - con l’espressa riserva di riproporla, ciò che il diritto processuale del Canton __________ in quel caso consentiva di fare senza che il conseguente stralcio della causa (Abschreibungsbeschluss) acquistasse forza di cosa giudicata materiale (cfr. art. 114 cpv. 1 e 2 CPC __________). Che il decreto di stralcio 13 giugno 1996 non abbia forza di cosa giudicata materiale è del resto riconosciuto dalla stessa __________ che per l’identica pretesa non ha esitato a introdurre un’azione di accertamento negativo (“Feststellung des Nichtbestehens eines Forderungsverhältnisses”) presso lo stesso __________ __________ (cfr. doc. G e J - osservazioni __________ 24 gennaio 1997; cfr. anche osservazioni __________ di replica 6 febbraio 1997, p. 3). Siffatto ritiro dell’azione non era dunque atto da solo a costituire motivo di decadenza del sequestro ex art. 278 cpv. 4 vLEF, potendo il creditore, come del resto si era espressamente riservato di fare, riproporre identica causa di convalida. D’altra parte essendo i termini ex art. 278 vLEF per la convalida al momento del ritiro dell’azione 14 marzo 1996 così come alla presentazione dell’istanza di revoca del sequestro 31 dicembre 1996 sospesi per l’introduzione dell’azione di revoca del sequestro ex art. 279 vLEF, non si verificava neppure il motivo di decadenza del sequestro per non rispetto dei termini.
Non essendo decaduto il sequestro, l’istanza della __________ di revoca del sequestro con conseguente annullamento degli atti esecutivi ad esso connessi presentata il 30 dicembre 1996 non poteva essere accolta. La decisione 7 gennaio 1997 dell’UE di Lugano va pertanto nell’esito confermata e il ricorso 13 gennaio 1997 di __________ respinto.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 271 e segg. vLEF, per le spese gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 gennaio 1997 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria