Incarto n.
15.97.00137

Lugano

15 ottobre 1997 /MR/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 22 agosto 1997

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l'emissione del precetto esecutivo n. __________ del 14 agosto 1997 nell'esecuzione promossa da

 

 

__________

 

 

 

nei confronti della ricorrente;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 27 agosto 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano e 11 settembre 1997 della __________;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

 

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ l’UE di Lugano ha proceduto il 23 ottobre 1996 al pignoramento del credito da salario per fr. 6’370.-- relativo al mese di ottobre 1996 e vantato dall’escusso nei confronti della __________;

 

                                         che contro siffatto pignoramento, in particolare contro il relativo atto di pignoramento intimato il 18 dicembre 1996, __________ __________ ha interposto ricorso a questa Camera in data 23 dicembre 1996, tuttora pendente;

 

                                         che con domanda di esecuzione 13 agosto 1997 la __________ __________ ha promosso esecuzione contro la __________ per un credito di fr. 6’370.-- oltre accessori indicando quale titolo di credito “assegno per l’incasso di ragioni creditorie, art. 131-2 LEF, esecuzione No. __________ UE Lugano”;

 

                                         che l’UE di Lugano in data 14 agosto 1997 ha spiccato contro la __________ il precetto esecutivo n. __________;

 

                                         che il 18 agosto 1997 l’escussa ha interposto opposizione;

 

                                         che con ricorso 22 agosto 1997 la __________ chiede in via principale l’annullamento, in via subordinata la sospensione, del PE n. __________ del 14 agosto 1997, atteso in sostanza che:

                                         -     l’esecuzione promossa dalla __________ con il PE impugnato “porta sul medesimo credito già inventariato nell’atto di pignoramento  23.10.96, ossia la quota salario del mese di ottobre 1996 dell’importo di Fr. 6’370.--, quota appunto contestata con il reclamo 2/97 __________ alla CEF”;

                                         -     l’assegnazione dei crediti, oppure la cessione dei crediti prevista dall’art. 131 LEF è una forma di realizzazione dei beni inventariati nell’atto di pignoramento”;

                                         -     “nella fattispecie la realizzazione dei beni è tuttora sospesa in seguito all’interposizione del reclamo 2/97 da parte del dipendente __________, che contesta l’atto di pignoramento 23.10.96, segnatamente la quota di salario da pignorare”;

                                         -     che “tale reclamo  (...) non è ancora stato evaso”;

                                         -     che “pertanto l’UE Lugano non avrebbe dovuto stendere il PE oggetto di questo reclamo”;

 

                                         che ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo con il contenuto e le formalità stabiliti dalla legge (art. 69 e 70 LEF), limitandosi ad esaminare la validità formale della domanda di esecuzione in conformità all’art. 67 LEF, nonché l’esistenza di tutti i presupposti procedurali per dare avvio all’esecuzione, ogni questione relativa alla fondatezza materiale o all’esecutività della pretesa dedotta in esecuzione essendo demandata al giudice nell’ambito dell’apposita procedura introduttiva (“Einleitungsverfahren”; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 17 n.1, p. 105);

 

                                         che nel caso concreto l’UE ha emesso il PE n. __________ dando seguito alla domanda di esecuzione 13 agosto 1997;

 

                                         che sullo stesso precetto esecutivo sono indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua validità, elementi ripresi letteralmente dai dati indicati dalla __________ nella domanda di esecuzione;

 

                                         che anche quest’ultima da un profilo formale soddisfa i requisiti posti dall’art. 67 LEF;

 

                                         che nulla ostava all’emissione di un precetto esecutivo come quello impugnato, atteso che risultano dati tutti i presupposti procedurali;

 

                                         che la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto attinente alla possibilità stessa per la __________ di dedurre in esecuzione la pretesa salariale di __________ nei confronti della __________, sulla base dell’art. 131 cpv. 2 LEF, non rientra invece  tra i presupposti procedurali che l’UE deve esaminare d’ufficio e sfugge alla verifica - su ricorso - da parte dell’autorità cantonale di vigilanza: l’esame della stessa è infatti demandato alla procedura di rimozione dell’opposizione - opposizione che __________ già ha interposto al precetto esecutivo qui impugnato (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 18 n.9 p. 111);

 

                                         che in questo senso il ricorso va respinto;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 ss. , 67, 69 s. LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 22 agosto 1997 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         _____________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria