Incarto n.
15.97.00169

Lugano

26 marzo 1998

/MR/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 29 settembre 1997 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 nell’esecuzione n.__________ promossa da

 

 

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 1° ottobre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni 13 ottobre 1997 __________ e 14 ottobre 1997 dell’UE di __________

 

esaminati atti e documenti;


ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

                                          che su istanza 17 dicembre 1997 presentata da __________, __________, nei confronti di “__________, via __________ ”, il Pretore del Distretto di __________, Sezione __________, con decisione 30 aprile 1997, ha condannato “_________” al pagamento all’istante dell’importo di fr. 5’353.-- oltre accessori e deduzione degli oneri di legge sulla base di un rapporto di lavoro;

 

                                          che con domanda di esecuzione 20 maggio 1997 __________, __________, ha quindi chiesto all’UE __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro “__________ (Società in nome collettivo), __________ ”, per un importo di fr. 5’353.-- oltre accessori a titolo di “pretese salariali”;

 

                                          che al PE n. __________ del 23 maggio 1997 è stata interposta tempestiva opposizione per la parte escussa da __________, moglie di __________;

 

                                          che con istanza 24 giugno 1997 - ancora presentata nei confronti di “__________, ” - la creditrice ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della decisione pretorile 30 aprile 1997, cresciuta in giudicato;

 

                                          che con sentenza 25 agosto 1997 la __________  sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________;

 

                                          che con atto 9 settembre 1997 __________ ha presentato all’UE domanda di proseguire l’esecuzione nei confronti di “__________ ”, allegando alla stessa copia del PE n. __________ e copia della sentenza 25 agosto 1997di rigetto dell’opposizione;

 

                                          che l’UE ha quindi emesso la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 contro “__________ ”;

 

                                          che contro siffatta comminatoria è insorto con ricorso 29 settembre 1997 __________, postulandone l’annullamento, a motivo del fatto che “sia la domanda di esecuzione sia del resto l’istanza presentata a suo tempo presso le competenti preture non sono state indirizzate contro la __________ bensì unicamente contro la __________ ”;

 

                                          che innanzitutto va osservato che al contrario di quanto affermato dal ricorrente sia la domanda d’esecuzione 20 maggio 1997 che la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 9 settembre 1997 sono state presentate nei confronti di “__________ e __________ (società in nome collettivo), __________, __________ ”, e ciò in conformità all’iscrizione che figura a registro di commercio __________;

 

                                          che inoltre lo stesso precetto esecutivo n.__________ così come la comminatoria di fallimento impugnata sono stati emessi contro “__________

                                          che pertanto non vi possono essere dubbi di sorta che escussa nella presente procedura è la società in nome collettivo  “__________

                                          che la comminatoria impugnata è stata emessa dall’UE in conformità degli art. 88 e 159 LEF, sulla base del citato precetto esecutivo nonché della sentenza pretorile 26 agosto 1997 che ne ha rigettato in via definitiva l’opposizione, sentenza cresciuta in giudicato e prolata formalmente nei confronti di “__________ ” (cfr. intestazione sentenza 25 agosto 1997);

 

                                          che la censura del ricorrente relativa all’errata indicazione della parte convenuta negli atti presentati dalla creditrice nelle citate istanze giudiziarie - per altro superata dai relativi giudizi pretorili prolati entrambi come visto nei confronti  “__________ __________ ” - sfugge manifestamente all’esame dell’autorità di vigilanza, avendo dovuto se del caso essere fatta valere mediante impugnativa contro le pregresse decisioni;

 

                                          che pertanto il ricorso va respinto;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.


Per questi motivi

richiamati gli art. 88 e 159 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 29 settembre 1997 __________, è respinto.

                                   

                                2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione a:

                                          – avv. __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                            La segretaria