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Incarto n. |
6 ottobre 1998 /MR/fp/fc
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, vicepresidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 24 ottobre 1997
__________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato l’11 settembre 1996 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona su istanza di
__________
contro
__________,
indicato come “già presso le __________ ”
viste le osservazioni 13 novembre 1997 della __________ e 18 novembre 1997 dell’UEF __________,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decisione 11 settembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha decretato, per un credito da locazione di fr. 9’060.25 oltre accessori ____________________ nei confronti __________, il sequestro della ”__________ presso la ditta __________, sulla base dell’art. 271 cpv.1 n. 2 LEF.
B. Il 13 settembre 1996 l’UEF __________ ha allestito il relativo verbale - spedito alle parti il 18 settembre 1996 - , indicando quale oggetto del sequestro “la liquidazione del fondo di previdenza LPP delle __________, fino a concorrenza dell’importo di Fr. 12’000.--”.
Il medesimo giorno l’Ufficio ha provveduto mediante formulario Form. N.9 alla notifica ex art. 99 LEF. __________.
C. Con lettera 16 settembre 1996 all’indirizzo __________, la ditta __________, ha comunicato al debitore di non poter esaudire la sua “richiesta del 3.9.us.” a seguito del sequestro notificatole dall’UEF __________.
D. Con scritto 18 marzo 1997 indirizzato al “Fondo di Previdenza delle __________ ” a __________, l’UEF facendo riferimento al sequestro notificato il 13 settembre 1996 ha chiesto l’invio “della liquidazione del fondo di previdenza LPP spettante al debitore(..), sino a concorrenza della somma di fr. 15’000.--, mediante la polizza allegata”.
E. Con scritto 20 marzo 1997, con copia all’UEF, la __________ la richiesta di versamento della liquidazione del fondo formulata dall’Ufficio , informando la banca che ___________ aveva lasciato l’impresa il 29 luglio 1994 per la __________, e che “il capitale del fondo di previdenza delle __________, maturato durante la sua attività, è depositato in un conto di libero passaggio presso il Vostro istituto”.
F. Nuovamente, il 20 maggio 1997, l’UEF, facendo riferimento allo scritto 20 marzo 1997 della __________ e al decreto di sequestro 11 settembre 1996, ha chiesto __________ il versamento della “liquidazione del fondo di previdenza LPP spettante al signor __________, sino a concorrenza della somma di fr. 15’000.--”.
G. Con scritto 26 settembre 1997 __________, per il tramite del Servizio giuridico del Gruppo __________, ha dichiarato all’UEF __________ che “(...) non è possibile dar seguito alla (vostra) richiesta (...) stante come la Fondazione di libero passaggio __________, presso la quale si sarebbe se del caso dovuto sequestrare l’avere previdenziale spettante ad un assicurato, ha la propria sede a (__________), per cui chi è abilitato ad ordinarne il sequestro e a metterlo in esecuzione sono le competenti autorità del __________ ”.
H. L’UEF __________ si è rivolto allora con scritto 29 settembre 1997 alla Fondazione di libero passaggio __________, alla quale ha riformulato la richiesta di versamento della liquidazione spettante al debitore sequestrato fino a concorrenza di fr.15’000.--
I. Il 20 ottobre 1997 l’UEF ha quindi inviato al Servizio giuridico __________ di Lugano uno scritto del tenore seguente:
“ Con riferimento al decreto di sequestro sopracitato ed alla nostra raccomandata del 29 settembre 1997, vi comunichiamo che l’oggetto del sequestro è la liquidazione del fondo di previdenza LPP delle __________ e per cui di competenza delle Autorità del nostro circondario.
Pertanto vi invitiamo nuovamente a volerci trasmettere la liquidazione del fondo di previdenza in questione, sino a concorrenza dell’importo di fr. 15’000.--, mediante la polizza allegata.
La presente vale quale decisione. Contro la stessa è data facoltà di ricorso entro 10 giorni dalla notifica, presso la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello in __________ e per il tramite del nostro ufficio.”
L. Con atto 24 ottobre 1997, a valere quale “formale ricorso ai sensi dell’art.17 LEF”, __________ ha dichiarato di ritenere “nulla e pertanto priva di qualsiasi efficacia” la decisone 20 ottobre 1997 dell’UEF, rilevando in sostanza:
- che “essendo oggetto del sequestro la liquidazione del Fondo di previdenza LPP delle __________ ovvero averi destinati dalle __________ alla rispettiva Fondazione di previdenza - a prescindere dall’esito negativo del sequestro non risultando alcun conto in tal senso presso __________ (...) il provvedimento della cui esecuzione siete stati incaricati non coinvolge in alcun modo l’entità giuridica __________ ”;
- che ”nel caso in cui si fosse inteso sequestrare l’importo di libero passaggio spettante al debitore sequestrato in base alla LPP - ciò che non risulta essere indicato nel decreto di sequestro - tornerebbe applicabile il principio sancito nella sentenza pubblicata in DTF 107 III 147, (secondo cui) in caso di sequestri di crediti (non incorporati in un titolo di credito), il cui titolare dimora all’estero, la competenza è data dal domicilio o sede svizzeri del terzo debitore”;
- che “in simile caso, anche ammettendo per semplice ipotesi l’esistenza di un conto di libero passaggio a favore del debitore sequestrato, (...) tali conti sono normalmente aperti a nome della Fondazione di libero passaggio __________ (terzo debitore) che ha (...) la propria sede a __________ e che non dispone per altro di alcuna succursale in Ticino”;
- che pertanto “anche in questa evenienza - ciò che avrebbe comunque dovuto espressamente essere indicata nel decreto di sequestro correttamente formulato dalla competente autorità (__________per l’appunto) __________ non sarebbe in ogni caso stata toccata come entità giuridica a sé stante”.
M. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per l’art. 17 cpv.1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un organo di esecuzione e fallimento che risulti contrario al diritto esecutivo oppure quando appaia non giustificato dalle circostanze. La legittimazione a presentare reclamo dev’essere riconosciuta in linea di principio ad ogni persona che sia lesa nei suoi diritti giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale, e che quindi abbia un interesse proprio all’annullamento, alla modifica o all’emanazione di una determinata decisione (cfr. DTF 112 III 3 cons. 1b con rinvii; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 6 n.24, p.40; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.56; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16, p.58).
b) Nel caso in esame il ricorso __________ è diretto in primo luogo contro l’atto 20 ottobre 1997 indicato dall’ufficio quale “decisione”. Mediante tale atto l’UEF invita genericamente il Servizio giuridico __________ a “trasmettere la liquidazione del fondo di previdenza in questione (ossia il fondo di previdenza LPP delle __________, come indicato appena più sopra nel medesimo atto, N.d.R.), sino a concorrenza dell’importo di fr.15’000.--, mediante la polizza allegata”. Siffatto scritto per la sua formulazione può essere assimilato in sostanza più a un atto di riscossione ex art. 100 LEF nei confronti del (presunto) terzo debitore di un credito sequestrato scaduto che non a una semplice (implicita) diffida al terzo debitore ex art. 99 LEF. Sia come sia, tale atto non coincide con l’esecuzione del sequestro vera e propria, ma rientra in quelle ”misure cautelari” ex art.98 ss. LEF (cfr. Titolo marginale agli art. 98 ss. LEF, applicabili per analogia all’esecuzione del sequestro per l’art. 275 LEF; cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op. cit. (Vol. I) , § 23 n. 42, p. 297; DTF 50 III 47 s.) in linea di principio già riconosciute quali provvedimenti suscettibili di essere impugnati in via di ricorso dai loro destinatari (cfr. DTF 80 III 123). Nel caso specifico tuttavia la questione della natura specifica dell’atto impugnato rispettivamente dell’esistenza di un interesse pratico e attuale della ricorrente ad impugnarlo può restare indecisa, per le considerazioni che seguono risultando il decreto di sequestro comunque non eseguibile.
2.
a) Il creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (nel caso di specie al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 vLEF. Se l’autorità di sequestro (nel caso di specie il pretore) concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è possibile verificarne le condizioni materiali, salvo i casi in cui la nullità del decreto risultasse manifesta (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 51 n. 49s. p. 416) . Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 118 III 7 s.,112 III 117 ss. cons. 2, 107 III 36 ss. cons. 4; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; cfr. anche P.-R. Gilliéron, op.cit., p. 384 s.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 58 p. 467 ss.). In particolare, per quanto qui di rilievo, l’ufficio deve rifiutare l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 34), non esistono (DTF 107 III 37-38,105 III 141, 80 III 87), oppure sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 116, 80 III 126, 75 III 26).
b) Nel caso concreto è stato decretato il sequestro della “liquidazione __________ presso la ditta __________”. Ora ai fini della sua esecuzione una simile formulazione del decreto di sequestro risulta alquanto generica e insufficiente, in particolare in punto all’oggetto specifico colpito dal provvedimento esecutivo. Infatti non è dato di sapere chi sia il (terzo) debitore della liquidazione intesa quale prestazione di libero passaggio a seguito di abbandono della __________ da parte del debitore, se la stessa ditta __________ luogo del sequestro - (ciò che però non sembra essere il caso alla luce dello scritto scritto 20 marzo 1997 con cui la ditta gira la richiesta dell’UEF alla succursale _________ della __________) oppure se l’istituzione di previdenza presso la quale la società ha un conto intestato al debitore. Del resto della carenza del decreto e della conseguente sua non eseguibilità fa prova anche la circostanza che l’atto impugnato è preceduto da identiche richieste di versamento da parte dell’UEF a differenti (presunti) terzi debitori, e meglio alla “Fondazione di libero passaggio __________” (del 29 settembre 1997, richiamata nell’atto 20 ottobre 1997), a “__________ ” (del 20 maggio 1997, a sua volta richiamata nello scritto 29 settembre 1997), e al “Fondo di Previdenza delle __________, ” (18 marzo 1997).
L’indicazione precisa dell’identità del terzo debitore (del credito oggetto del sequestro) è tanto più rilevante nel caso concreto, dove il debitore sequestrato risulta essere domiciliato all’estero, in __________: per costante giurisprudenza federale infatti crediti non incorporati in un titolo di credito - come è la prestazione di libero passaggio in oggetto - possono essere sequestrati al domicilio svizzero del creditore (e debitore del sequestro) oppure, se questi non ha domicilio in __________, al domicilio __________ del terzo debitore, sia esso la sede principale oppure la succursale dove sono avvenute le operazioni all’origine del credito oggetto del sequestro (DTF 112 III 119, 107 III 149 ss. e rif.; cfr. anche H. Fritzsche/ H.U. Walder, op.cit. (Vol.II), § 57 n. 6 p. 457, P.-R. Gilliéron, op. cit., p. 374). Per l’esecuzione del sequestro, così come per la sua stessa validità, risulta pertanto essenziale conoscere l’identità precisa del terzo debitore della pretesa sequestrata così come il luogo in cui tale terzo debitore ha la sede, atteso che in quel luogo si trova, per finzione, anche il credito da sequestrare: soltanto conoscendo questo dato il giudice del sequestro può verificare allora la propria competenza territoriale, rispettivamente l’organo esecutivo competente può dare seguito all’ordine di sequestro. Si tratta di un requisito fondamentale di cui il decreto 13 settembre 1996 della Pretura __________ fa palesemente difetto.
Ne consegue che __________ non può evidentemente procedere al sequestro di un credito di cui non gli siano stati indicati anche il l’identità, rispettivamente il domicilio del terzo debitore.
Non effettuandosi più il sequestro del credito in questione viene a cadere evidentemente anche la necessità per l’ufficio di prendere “misure cautelari” ex art. 98 ss. LEF a tutela dell’oggetto sequestrato. In questo senso il ricorso di __________ va accolto e l’atto 20 ottobre 1997 dell’UEF __________ - così come del resto tutti gli atti compiuti in esecuzione del sequestro 13 settembre 1996 del Pretore di __________ - va dichiarato nullo e privo di ogni effetto.
3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 98 ss., 271 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso di __________, del 24 ottobre 1997 è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’ dichiarato nullo l’atto 20 ottobre 1997 dell’UEF __________ indirizzato al Servizio giuridico __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, a __________ per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di Appello, __________ in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria