Incarto n.
15.97.00122

Lugano

26 gennaio 1998 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sull’istanza 5 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da

 

 

__________

 

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa contro l’istante da

 

 

__________

 

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;

 

                                         che con atto 5 agosto 1997 __________ ha chiesto alla Pretura di Lugano la restituzione del termine per poter far opposizione;

 

                                         che la Pretura di Lugano ha trasmesso l’istanza alla scrivente Autorità cantonale di vigilanza, che l’ha ricevuta il 7 agosto 1997;

 

                                         che __________ ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del PE in esame solo il 31 luglio 1997. Il PE è stato notificato, in sua assenza, a sua madre, che non l’ha avvertito. Egli ne è entrato in possesso per caso e contesta qualsiasi debito nei confronti di __________;

 

                                         che con ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;

 

                                         che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

 

                                         che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997);

 

                                         che __________ non si è determinato;

 

                                         che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);

 

                                         che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   L'istanza di restituzione del termine 5 agosto 1997 di __________, è accolta.

 

                               1.1.   Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 5 agosto 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

 

                               1.2.   L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:      - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità cantonale di vigilanza

Il presidente:                                                                             La segretaria: