Incarto n.
15.97.00142

Lugano

24 marzo 1999 /FP/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 29 agosto 1997 di

 

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 7 agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

                                         __________                                                          patr. dall’avv. __________

 

nei confronti di

 

                                         __________

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 1° settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni   

- 8 settembre 1997 della __________

- 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                     A.   La __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 2’024’853.30

 

                                  B.   In data 8 agosto 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla __________ il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla __________.

 

                                  C.   Con ricorso 29 agosto 1997 __________ nella sua qualità di amministratore unico della __________ insorge contro le modalità della notifica del precetto esecutivo n. __________ UE Lugano. Il ricorrente afferma che essendo la creditrice e la debitrice domiciliate entrambe presso lo studio legale avv. __________ ed essendo il precetto esecutivo stato notificato alla segretaria dell’avv. __________, all’insaputa dell’amministratore unico della __________, quest’ultimo non ha potuto formulare opposizione. Il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’esecuzione n. __________ UE Lugano a seguito di irregolarità nella notifica del precetto.

 

                                  D.   Con osservazioni 8 settembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la notifica del precetto esecutivo sarebbe avvenuta correttamente in base a quanto pattuito nel contratto di compravendita di azioni stipulato tra le parti e sul quale si fonderebbe la pretesa posta in esecuzione.

 

                                  E.   Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per l’art. 65 cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:

                                         - per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore.

                                         Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

 

                                   2.   Nel caso in esame, come si evince dalla domanda di esecuzione 6 agosto 1997, la __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito dipendente da un contratto di compravendita di azioni stipulato il 26 aprile 1994 (cfr. doc. 1). Orbene, a pagina 6 di tale contratto le parti hanno convenuto quanto segue:

                                         “ Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________, presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________

                                         Di conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.”

                                         Il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza della __________. Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo n.__________ UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite dalle parti  con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali  __________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a conoscenza.

 

                                   3.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 17 e 65 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 29 agosto 1997 di __________, amministratore unico della __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UE di Lugano

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria