Incarto n.
15.97.00164

Lugano

15 dicembre 1997 /FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 agosto 1997 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro l'operato dell'UEF di Locarno

 

 

nella procedura esecutiva n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

 

 

in materia di luogo dell'esecuzione;

 

viste le osservazioni 23 settembre 1997 dell'UEF di Locarno;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che la precettante procede contro __________ con PE 28 aprile 1997, notificato a __________, madre dell'escusso, a Locarno il 6 maggio 1997;

 

                                         che non è stata interposta opposizione;

 

                                         che il domicilio del debitore è indicato a Locarno, Via __________

 

                                         che dal 1° marzo 1996 __________ è domiciliato a __________;

 

                                         che con avviso di pignoramento 4 agosto 1997 - indirizzato ancora a __________, pervenuto all'escusso il 26 agosto 1997 secondo modalità inusuali - l'UEF di Locarno ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1997;

 

                                         che con tempestivo ricorso 27 agosto 1997 l'escusso ha chiesto la declaratoria di nullità dell'esecuzione per carenza di competenza ratione loci dell'UEF di Locarno, subordinatamente la restituzione del termine per interporre opposizione, protestate spese e indennità;

 

                                         che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio, ritenuto che ex art. 53 LEF - se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nell'esecuzione cambiaria, ipotesi che comunque nel caso di specie non si realizzano - l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente;

 

                                         che il PE 28 aprile 1997 è pertanto stato emesso dall'organo d'esecuzione incompetente ratione loci, a prescindere dalla carente notificazione alla madre dell'escusso a Locarno, cui non si poteva far capo senza aver prima esperito l'iter di notifica a Mendrisio quale foro ordinario d'esecuzione ex art. 46 cpv.1 LEF;

 

                                         che l'emissione di un precetto esecutivo ad opera di organo d'esecuzione incompetente ratione loci come pure il successivo avviso di pignoramento da parte del medesimo organo d'esecuzione incompetente hanno per effetto la declaratoria di caducità dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno;

 

                                         che la caducità dell'esecuzione trae seco l'annullamento del precetto esecutivo 28 aprile 1997 e dell'avviso di pignoramento 4 agosto 1997 siccome atti irriti;

 

                                         che il ricorso va pertanto accolto;

 

                                         che l'UEF di Locarno procederà all'annullamento della citata esecuzione;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF);

 

 

richiamato l'art. 46 cpv.1 LEF

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il ricorso 27 agosto 1997 di __________, è accolto.

 

                               1.1.   L'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno è dichiarata caduca, come pure il precetto esecutivo 28 aprile 1997 e l'avviso di pignoramento 4 agosto 1997.

 

                               1.2.   Di conseguenza l'UEF di Locarno procederà alle radiazioni di rito degli atti annullati.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:       -    __________

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario