Incarto n.
15.97.00166

Lugano

27 luglio 1998/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 2 settembre 1997 di

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’dell'UEF di Locarno nell'ambito del fallimento

 

 

__________

 

 

viste le osservazioni 23 settembre 1997 dell’UEF di Locarno

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 3 luglio 1997 veniva decretato il fallimento della società __________. In data 21 luglio 1997 a seguito dell’incarico rogatoriale del Konkursamt di __________, l’UEF di Locarno procedeva all’inventario dei beni della fallita siti nei locali di __________ a __________.

 

                                  B.   Il 28 agosto 1997 __________ in qualità di locatore chiedeva all’UEF di Locarno di avviare una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno mobiliare con domanda di erezione d’inventario nei confronti della __________, presunto proprietario dei beni da realizzare.

 

                                  C.   Con scritto 29 agosto 1997 l’UEF di Locarno comunicava al legale del locatore l’impossibilità di avviare una procedura esecutiva nei confronti della __________, essendo quest’ultima in fallimento. Precisava inoltre che tutte le esecuzioni avviate in precedenza, vengono integrate nella procedura di fallimento in applicazione dell’art. 206 LEF. Invitava quindi il locatore ad insinuare il proprio credito in tale ambito.

 

                                  D.   Con ricorso 2 settembre 1997 __________ si aggrava contro l’operato dell’UEF di Locarno sostenendo che sussisterebbero delle eccezioni all’applicazione dell’art 206 LEF. Infatti il divieto di promuovere nuove esecuzioni durante la procedura di fallimento non sarebbe applicabile alle esecuzioni per realizzazioni di pegni appartenenti a terzi, come nella fattispecie in esame.

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni 23 settembre 1997 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per l’art. 283 cpv. 1 LEF il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione ex art. 268 e ss. CO. L’allestimento dell’inventario di ritenzione (art. 283 cpv. 3 LEF) è soltanto una misura intesa ad assicurare, individuandolo, il substrato della futura esecuzione per pigioni e affitti, e in questo senso l’inventario di ritenzione è paragonabile al verbale di pignoramento o al verbale di sequestro (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - Konkursrechts, Berna 1997, § 34 n. 8, p. 274). Esso non esplica effetti materiali, il diritto di ritenzione sussistendo indipendentemente dalla presa dell’inventario (Amonn/Gasser, op. cit., § 34 n.28, p. 277). Le pretese di terzi sui beni oggetto del diritto di ritenzione non ne impediscono l’inventario, ma saranno oggetto di una procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 34 n. 27, p. 277).

 

                                   2.   Per l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Giurisprudenza e dottrina hanno riconosciuto da tempo alcune eccezioni a questo divieto, eccezioni ora in parte codificate dal nuovo diritto. In particolare fanno eccezione al divieto le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (DTF 79 III 130 s.), le esecuzioni per pegni appartenenti a terzi, sia in modo esclusivo che in regime di comproprietà o proprietà comune con il fallito (DTF 93 III 57), nonché le esecuzioni in via di realizzazione del pegno, qualora le stesse al momento della dichiarazione di fallimento si trovassero in uno stadio procedurale avanzato e il fallimento venisse sospeso e chiuso per mancanza di attivi (cfr. DTF 88 III 20; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol II, Zurigo 1993, § 45 n. 13, p. 242). Quest’ultima eccezione è stata ammessa in linea di principio anche per le esecuzioni per realizzazione di beni colpiti da diritto di ritenzione (cfr. Fritzsche/Walder, op. cit., § 45 n. 13, p. 242)

 

                                   3.   Nel caso di specie il ricorrente ha inoltrato la domanda di esecuzione una prima volta il 18 luglio 1997, riproponendola in seguito il 28 agosto 1997., quindi dopo la dichiarazione di fallimento della __________ avvenuta il 3 luglio 1997. Il ricorrente sostiene l’inapplicabilità dell’art. 206 LEF, essendo, a suo dire, l’esecuzione rivolta alla realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Orbene gli oggetti colpiti da diritto di ritenzione a favore di __________ sono stati inventariati nel fallimento della __________. La rivendicazione __________ sui beni colpiti dal diritto di ritenzione pur non impedendone l’inventario, rende quantomeno prematura la domanda d’esecuzione inoltrata dal ricorrente. Infatti sino alla conclusione dell’eventuale procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF non è possibile avviare alcuna esecuzione non essendo in presenza di pegni appartenenti a terzi (cfr. art. 206 cpv. 1 LEF). L’ufficio ha quindi agito correttamente rifiutando di avviare una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno nei confronti della __________, essendo quest’ultima in fallimento. Il ricorrente dovrà quindi insinuare il proprio credito per pigioni arretrate nell’ambito del fallimento, facendo rilevare che lo stesso è garantito da diritto di ritenzione

 

                                   4.   Ne consegue la reiezione del ricorso.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 206 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 2 settembre 1997 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria