Incarto n.
15.97.00175

Lugano

4 giugno 1998/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 7 ottobre 1997 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 26 agosto 1997

 

nelle esecuzioni n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da

 

                                         __________

rappr. da __________

 

 

__________

                                         rappr. da __________

 

 

                                         __________

                                         patr. dall’avv. __________

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 ottobre 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

 

viste le osservazioni      

- 27 ottobre 1997 di __________,

- 28 ottobre 1997 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                   A.     Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

 

                                 B.     Il 26 agosto l’UE di Lugano procedeva al pignoramento del salario dell’escusso, per l’importo di fr. 705.-- a far tempo dal 1° settembre 1997, sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

 

                                          Introiti                                                                      fr. 4’150.--

 

                                          Minimo di esistenza

 

                                          Minimo base                 fr. 1’025.--

                                          Figli minorenni              fr. 1’000.--

                                          Locazione                      fr.   700.--

                                          Cassa malati                 fr.   419.30

                                          Trasferte                        fr.   300.--

 

                                          Totale deduzioni           fr. 3’444.30

 

                                          Eccedenza mensile pignorabile                          fr.   705.70

 

                                 C.     Con ricorso 7 ottobre 1997 __________ insorge contro tale provvedimento chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati fr. 2’000.-- che egli verserebbe mensilmente alla moglie, dalla quale vive separato, per il mantenimento dei figli.

 

                                 D.     Con osservazioni 27 ottobre 1997 __________ chiede che il ricorso venga respinto asseverando che non esiste alcuna prova dell’asserito versamento mensile di fr. 2’000.-- effettuato dal debitore alla moglie.

 

                                 E.     Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. 

 

 

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                1.     Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                                 2.     Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).

                                          In mancanza di obbligo legale al versamento di più di fr. 1'000.-- stabiliti dalla Tabella LEF, non può essere riconosciuto il versamento volontario di ulteriori fr. 1'000.--. Il regalo ai figli non può essere infatti finanziato dai creditori di __________.

                                          Pertanto non esiste alcuna possibilità di accordare ulteriori riduzioni per il mantenimento dei figli oltre l’importo di fr. 1’000.-- già riconosciuto dall’UE di Lugano. Eventuali modifiche degli obblighi alimentari del debitore derivanti da una decisione delle competenti autorità giudiziarie, potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.

 

                                 3.     Ne consegue la reiezione del gravame.

                                          Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

 

 

pronuncia:            1.     Il ricorso 7 ottobre 1997 di __________, è respinto.

 

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                          - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria