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Incarto n. |
B/fc/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 6 novembre 1997 di
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__________ patr. dallo Studio legale __________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la notifica dei PE emessi nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la ricorrente da
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__________ rappr. dall'Immobiliare __________
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rilevato che con decreto presidenziale 7 novembre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con provvedimento 1. dicembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha annullato la notifica dei PE n. __________ e __________, non essendo stata effettuata regolarmente come previsto all’art. 64 LEF, ed ha reso noto che provvederà ad emettere due nuove procedure esecutive dagli identici contenuti di quelle annullate;
ritenuto che il pregresso provvedimento, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato;
considerato come il presente gravame sia così divenuto privo d’oggetto;
richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia
1. Il ricorso 6 novembre 1997 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria