Incarto n.
15.97.00199

Lugano

8 aprile 1998/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 novembre 1997 di

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l'avviso e assegnazione di termine

 

nell'esecuzione n. __________ promossa da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

nei confronti di

 

                                         __________

                                         patr. dall'avv. __________

 

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 14 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni   

- 28 novembre 1997 di __________

- 6 dicembre 1997 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

 

in fatto:                     A.   In data 13 luglio 1995 veniva notificato ad __________ il precetto esecutivo n. __________ UEF di Bellinzona con il quale __________ chiedeva il pagamento dell’importo di fr. 300’000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.

 

                                  B.   Con sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ limitatamente all’importo di fr. 220’000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha  chiesto il 21 dicembre 1995 il pignoramento provvisorio.

 

                                  C.   Il 29 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio dell’immobile part.__________ RFD di __________ intestato al debitore. Su richiesta della creditrice l’Ufficio ha eseguito il pignoramento complementare del salario dell’escusso per l’importo di fr. 1’100.-- mensili a far tempo dall’ottobre 1997.

 

                                  D.   Il 16 ottobre l’Ufficio procedeva al pignoramento complementare della cartella ipotecario di fr. 200’000.-- gravante in V rango l’immobile part. __________ RFD di __________. Sul verbale di pignoramento veniva precisato che:

 

                                         -     La CI è in possesso del signor __________, fratello del signor __________.

 

                                         -     La CI è rivendicata dal signor __________, fratello del signor __________.

 

                                  E.   In data 4 novembre 1997 l’UEF comunicava a __________ che la creditrice __________, con dichiarazione scritta del 30 ottobre 1997, ha contestato la rivendicazione di proprietà della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento. L’Ufficio assegnava pertanto al rivendicante __________ un termine di 20 giorni per promuovere l’azione ai sensi dell’art. 107 LEF.

 

                                  F.   Con ricorso 6 novembre 1997 __________ chiede che la decisione 4 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona ed il relativo assegno di termine vengano annullati, rilevando che, quando il bene oggetto del pignoramento è in possesso di un terzo, occorrerebbe assegnare subito al creditore e al debitore il termine per promuovere l’azione di contestazione. Ne seguirebbe che la decisione querelata andrebbe annullata e gli atti dovrebbero essere retrocessi all’UEF affinché proceda nel senso indicato dall’art. 108 LEF.

 

                                  G.   Con osservazioni 28 novembre 1997 __________ ha chiesto che il ricorso venga respinto, in quanto l’UEF avrebbe agito correttamente ritenendo l’escusso unico detentore della cartella ipotecaria pignorata e fissando al terzo, fratello dell’escusso il termine per promuovere l’azione ex art. 107 LEF. Infatti non  sarebbe emerso alcun elemento che provi la cessione della suddetta cartella ipotecarie a terze persone. La creditrice chiede inoltre che la cartella ipotecaria pignorata venga presa in custodia dall’UEF per evitarne la cessione a terzi.

 

                                  H.   Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

Considerando

 

 

in diritto

 

                                   1.   Giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi

                                         L’ufficio di esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le coseguenze penali dell’inosservanza (art. 91 cpv. 6 LEF).

                                         Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore che ha nascosto oggetti del suo patrimonio in un’esecuzione in via di pignoramento (art. 190 cpv. 1 cifra 1; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n.23 ad art.91). Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.

 

                                   2.   Nel caso di specie possessore della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento e quindi presunto proprietario in assenza di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni dell’escusso , nonchè di quelle del legale del ricorrente, __________. Alla luce di tali risultanze la cartella ipotecaria al portatore di fr. 200’000.-- non può essere pignorata, in quanto non di proprietà dell’escusso.

                                         Se la creditrice ritiene contrarie al vero le dichiarazioni dell’escusso e del ricorrente, potrà trovare eventuale tutela nelle appropriate sedi penali, alle quali d’altronde rinvia l’art. 91LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa Camera.

                                     

                                   3.   Ne consegue l’accoglimento del ricorso, anche se per altri motivi.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 17, 91 LEF

 

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 6 novembre 1997 di __________, è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza  è annullato l’avviso e assegnazione di termine 4 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona.

 

                               1.2.   E’ annullato nell’esecuzione n.__________ il pignoramento complementare 16 ottobre 1997  della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla amera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria