Incarto n.
15.97.00202

Lugano

25 novembre 1997 /B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 28 ottobre 1997 nell’esecuzione __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

viste le osservazioni:     -  13 novembre 1997 della __________

                                         -  17 novembre 1997 dell’UE di Lugano;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 2’907.95 oltre interessi, Fr. 200.-- spese di mora  e le spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 3 ottobre 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n. __________ per Fr. 3’107.95.-- oltre interessi  e spese. Con attestazione 21 ottobre 1997 la medesima Pretura, ha certificato la crescita in giudicato della sentenza.

 

                                B.      In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 28 ottobre 1997 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 30 ottobre 1997.

 

                                C.      Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo di non aver potuto partecipare all’udienza di contraddittorio fissata per il venerdì 3 ottobre 1997 dalla Pretura nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione per causa di forza maggiore. Il lunedì seguente avrebbe voluto chiedere la fissazione di una seconda udienza, ma la Pretura il 3 ottobre 1997 aveva già rigettato l’opposizione. La ricorrente fa valere errori nel calcolo dei premi, non conforme al salario effettivo versato nel 1995 ad un suo dipendente. Essa ha poi contestato l’importo indicato sulla comminatoria di fallimento.

 

                                D.      Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:               1.      Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                          -       l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                          -       l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                          -       è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                          -       la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                          -       l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                2.      Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                3.      La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti alla Pretore, oppure, se del caso, impugnare tale decisione.

 

                                4.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 3 novembre 1997 della __________, è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione:

                                          –      __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                     La segretaria