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Incarto n. |
1° aprile 1997/B/fc/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1996 di
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__________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia (validità dell’opposizione a un precetto esecutivo) nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
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__________ patr. dall'avv. __________
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viste le osservazioni : - 22 gennaio 1997 della __________
- 4 febbraio 1997 dell’UEF di Vallemaggia
rilevato che con decreto presidenziale 7 febbraio 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ dell’11/14 ottobre 1996 dell’UEF di Vallemaggia la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 27’489.85 oltre interessi.
Sull’esemplare ritornato alla creditrice appare l’indicazione “nessuna opposizione”.
B. Con ricorso 3 dicembre 1996 __________ ha dichiarato di avere ricevuto il 25 novembre 1996 una lettera raccomandata dalla __________ con cui gli veniva chiesto il pagamento dell’importo di Fr. 27’489.85 entro il 20 dicembre 1996. Questo importo era stato posto in esecuzione con il PE n. __________, che egli riteneva di avere respinto. Dalle informazioni ottenute dall’UEF di Vallemaggia è invece emerso che il PE non è stato formalmente respinto. Il ricorrente ha sostenuto che era sua ferma volontà respingere il PE e che quando il portalettere glielo ha presentato, sia lui che sua moglie, erano rimasti molto confusi e spaventati, non avendone mai ricevuti in precedenza. Alla domanda se voleva respingerlo, aveva risposto “rimandatelo indietro”, il che significava “respingetelo”. Il funzionario postale, vista la sua confusione, gli aveva detto che avrebbe tenuto il PE nell’ufficio postale fino alle ore 16.30, così da permettergli di contattare il suo architetto. __________ ha poi sostenuto che l’architetto gli ha confermato che il PE era da respingere. Egli non aveva però più telefonato all’ufficio postale, convinto che con la sua indicazione “mandatelo indietro”, aveva espresso sufficientemente la sua volontà di opporsi. D’altro canto aveva sempre respinto le pretese della ditta __________ per le opere di riattazione della sua casa, sia per iscritto che verbalmente allo stesso titolare della ditta. Infatti la liquidazione finale dei lavori, che aveva accettato, era stata onorata fino all’ultimo centesimo.
C. Interrogato formalmente __________ ha ribadito di avere detto al portalettere che respingeva il PE. Quest’ultimo gli ha comunicato che l’avrebbe rispedito verso le 16.00/16.30. Il reclamante ha poi dichiarato di non conoscere il significato di “opposizione”.
D. __________, moglie del reclamante, interrogata formalmente ha dichiarato, di avere detto al portalettere di rinviare il PE, le fatture essendo state pagate.
E. Durante la sua deposizione testimoniale __________, buralista postale a __________, ha reso noto che al momento della notifica del PE, la signora __________ ha dichiarato di mandarlo indietro. Egli si è accorto che era la prima volta che i signori __________ ricevevano un PE. Ritenuto che gli avevano detto che avrebbero telefonato al loro architetto, il quale si occupava della questione, ha comunicato loro, che avrebbe trattenuto il PE presso l’ufficio postale fino alle 16.30, ossia fino alla partenza del postale per Locarno. Non essendosi fatto vivo l’architetto, ha rimandato il PE all’UEF. __________ ha poi dichiarato che se l’architetto si fosse annunciato, si sarebbe comportato secondo la dichiarazione di quest’ultimo, ossia se avesse detto di interporre opposizione, sarebbe ritornato dai signori __________ a farla firmare. Il buralista postale ha affermato di non avere chiesto ai signori __________ se intendevano interporre opposizione, poiché questi avevano dichiarato di mandare indietro il PE e che della questione si occupava il loro architetto. Secondo __________ “mandare indietro” il PE significa retrocederlo in bianco, ossia senza opposizione.
Considerato
in diritto
1. Per l’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intenda formulare opposizione deve dichiararlo verbalmente o in forma scritta all’ufficio d’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione del precetto.
L’opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà espressa verbalmente anche per telefono; in caso di dubbio sulla dichiarazione si applica il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990 su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le gravi conseguenze che all’escusso derivano dall’obbligo di pagamento e dalla conseguente azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto all’interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di rigetto o far capo all’azione ordinaria ex art. 79 LEF(DTF 108 III 9; RDAT 1989 p. 343).
2. Dalle dichiarazioni dei coniugi __________ emerge la loro totale inesperienza di fronte alla notifica del PE in oggetto e la loro volontà di respingerlo. Questa volontà trova d’altro canto conforto nella ricostruzione degli eventi. Infatti in risposta alla lettera 11 settembre 1996, con cui la __________ aveva inviato al reclamante la liquidazione finale ammontante a Fr. 26’245.50 per l’opera prestata (doc. B), __________ aveva comunicato il 12 settembre 1996 (doc. 2) all’escutente che avrebbe provveduto al versamento di Fr. 2’242.70 a saldo per le sue prestazioni e che con tale pagamento - effettivamente avvenuto (doc. B) - riteneva conclusa e liquidata la questione. Il buralista postale ha dal canto suo dichiarato di avere notato l’inesperienza e l’agitazione dei coniugi __________. Ciò nonostante egli non ha chiesto loro chiaramente se intendevano interporre opposizione ed in mancanza di un cenno da parte dell’architetto del reclamante, ha rinviato il PE senza l’opposizione. Ora avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali di cui al precedente considerando e alle peculiarità del caso, il fatto che il buralista postale abbia dato soggettivamente all’indicazione di __________ di “mandare indietro” il PE, seppur espressa in modo inusuale ed equivoco, il significato di “retrocederlo in bianco”, non può andare a sfavore del ricorrente.
Pertanto la volontà di __________ di opporsi al PE, costituisce mezzo di prova sufficiente per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione, ritenuto che è decisivo il reiterare da parte dell'escusso e della moglie l'espressione "rimandatelo indietro", alla quale non è ragionevolmente e oggettivamente possibile dare altro valore se non quello di dichiarazione di volontà di opporsi al PE. Siffatta conclusione si impone anche avuto riguardo allo scambio epistolare che ha preceduto l'invio del PE, ritenuto altresì che coerentemente con l'assunto dell'escusso vi era stato il versamento di Fr. 2'242.70 a saldo.
3. Per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la prosecuzione dell’esecuzione: l’avviso di pignoramento 29 gennaio 1997 va pertanto dichiarato nullo.
4. Il ricorso 3 dicembre 1996 __________ va quindi accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 74 cpv. 1, 78 cpv. 1 e 86 LEF
pronuncia
1. Il ricorso 3 dicembre 1996 __________ è accolto.
2. L’opposizione interposta il 14 ottobre 1996 da __________ dell’UEF di Vallemaggia è dichiarata valida.
3. Di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 29 gennaio 1997 è annullato.
4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
5. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria