Incarto n.
15.97.00212

Lugano

8 giugno 1998/FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 19 novembre 1997 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 14 ottobre 1997 nell'esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da

 

 

__________

rappr. dal __________

 

e

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

nei confronti del ricorrente

 

viste le osservazioni 2 dicembre 1997 dell’UE di Lugano                       

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Il __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

 

                                  B.   Il 14 ottobre 1997 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento del salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

 

                                         Minimo base                                                         fr.  925.--

                                         Figli minorenni                                                      fr.  300.--

                                         Locazione                                                             fr.  500.--

                                         Cassa malati                                                        fr.  296.50

                                         Pasti                                                                      fr.  180.--

                                         Ass. Diverse                                                         fr.  100.--  

 

                                         Totale deduzioni                                                   fr. 2’301.50

 

                                         Con scritto 7 novembre 1997 veniva notificato alla ditta __________, datrice di lavoro di __________, il pignoramento, con effetto immediato, del salario dell’escusso per la somma eccedente l’importo mensile di fr. 2’301.50.

 

                                  C.   Con ricorso 19 novembre 1997 __________ si è aggravato contro il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’Ufficio. Il ricorrente sostiene che l’UE non avrebbe tenuto conto, nella giusta misura, delle spese sostenute per il mantenimento del figlio. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga rivisto.

 

                                  D.   L’UE chiede che il ricorso venga respinto, sostenendo la correttezza del proprio operato.

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

                                   2.   Secondo il punto 1.1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza emanata da questa Camera (di seguito. Tabella), l’importo base per una persona sola che vive presso parenti e di fr. 925.--. Il ricorrente sostiene di abitare con la madre, quindi l’importo di fr. 925.-- riconosciuto dall’UE è da ritenere corretto.

 

                                   3.   Il supplemento all’importo base per ogni figlio a carico, di età compresa tra i 6 e 12 anni ammonta fr. 300.-- (cfr. punto 1.2.1 Tabella). L’escusso deve provvedere al mantenimento di un figlio di __________ anni, per il quale l’Ufficio ha giustamente considerato un importo di fr. 300.--.

 

                                   4.   Dal certificato della __________ si evince che il premio mensile pagato dall’escusso ammonta a fr. 296.50, di cui solo fr. 278.-- riferite a prestazioni obbligatorie secondo la LAMal.

                                         Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UE di Lugano.

 

                                   5.   Il ricorrente sostiene di versare il 50% del canone di locazione alla madre. Di conseguenza l’importo di fr. 500.-- calcolato dall’UE a tale scopo, appare adeguato alle circostanze. Anche l’importo di fr. 180.-- esposto per i pasti consumati fuori dall’economia domestica è coretto, corrispondendo al massimo di quanto previsto dal punto 2.4.3 della Tabella. Atteso che è stato inoltre riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 100.-- per assicurazioni diverse, non esistono ulteriori elementi che consentano di scostarsi dal calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE di Lugano.

 

                                   6.   Ne consegue la reiezione del ricorso.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 novembre 1997 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria