Incarto n.
15.97.00228

Lugano

30 gennaio 1998 /FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

vista la nota professionale 10 ottobre 1997 dell'

 

 

__________

 

 

quale patrocinatrice d’ufficio di __________, __________ nella procedura di ricorso riferita all’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle esecuzioni n. __________ __________ __________ e __________ promosse contro il ricorrente da __________

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

 

                                         che ex art. 24 TOA (Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984, in: RL 3.2.1.1.2 ) per i ricorsi alle Autorità di vigilanza, compreso il Tribunale federale, contro i provvedimenti delle autorità esecutive, l’onorario va da fr. 300.-- a fr. 5’000.--;

 

                                         che avuto riguardo alle peculiarità del caso sottoposto a giudizio, l’onorario si situa in fr. 1'000.--;

 

                                         che l’assistenza giudiziaria garantisce solo quanto è oggettivamente necessario per tutelare in sede processuale gli interessi del cliente e non si estende a prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 10 maggio 1994 in re avv. X cons. 5a; DTF 109 Ia 111 cons. 3b ), ciò che - se necessario - l’avvocato deve ricordare al suo mandante;

 

                                         che l’onorario del patrocinatore d’ufficio va ridotto del 30% in conformità dell’art. 36 cpv.1 LTG (Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, in RL 3.1.1.5 ) e diviene pertanto fr. 700.- (= fr. 1'000.-- - fr. 300.--);

 

                                         che le spese esposte in fr.463.30 sono manifestamente esagerate,

 

                                         che le conversazioni telefoniche, 25  tra il difensore e l’assistito, di cui 17 mediante l’uso dell’apparecchio natel e l’esuberanza di fotocopie, eccedono manifestamente quanto è necessario dal profilo oggettivo per tutelare in sede processuale gli interessi del cliente;

 

                                         che, le maggiori spese sono state cagionate dall’atteggiamento tenuto dal difensore, il quale ha svolto anche funzioni di assistenza sociale, i cui costi non possono essere accollati a questa procedura;

 

                                         che quindi le spese, tenuto conto dell’IVA al 6.5%, possono essere ammesse unicamente in fr.100.--;

 

 

richiamato l’art.36 cpv.3 LTD,

 

 

decreta

 

 

                                   1.   La nota professionale 10 ottobre 1997 dell’avv. __________, è così approvata:

 

                                         a) onorario                     fr. 700.--

                                         b) spese                         fr. 100.--

                                         c) IVA 6.5%                   fr.   52.--

                                         Totale                             fr. 852.--

 

 

                                   2.   Intimazione:       avv. __________

                                                                    __________

 

 

                                         Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale          d’appello

                                         quale autorità di vigilanza

                                         Il presidente