Incarto n.
15.97.00232

Lugano

27 febbraio 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 15 dicembre 1997 di

 

 

 

__________ patr. da: Studio legale __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

 __________;   

 

 

viste le osservazioni:     - 27 dicembre 1997 di ____________________

                                         - 31 dicembre 1997 di __________                          - 5 gennaio 1998 dell’UEF di Bellinzona;

 

preso atto che ordinanza presidenziale 17 dicembre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto

 

                                   A.   Su istanza di __________ il 6 novembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha emesso il PE n. __________ indicando quale debitrice “__________ ”.

                                          Sulla copia del PE destinato al creditore, prodotta dall’UEF di Bellinzona, è stato annotato che la consegna è avvenuta il 7 novembre 1997, che il PE è stata notificato a “__________, moglie” e che non è stata interposta opposizione. Il 5 dicembre 1997 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento, sulla quale è indicata quale debitrice “__________ o, __________, __________ ”. 

 

 

                                   B.   Contro la predetta comminatoria di fallimento si è aggravata la __________ sostenendo di non essere mai entrata in possesso di una copia del PE in esame, malgrado l’abbia chiesto all’UEF di Bellinzona. Il 27 ottobre 1997 a __________ è subentrato, quale amministratore unico, __________. Questi ha subito chiesto all’ex amministratore la consegna di tutta la contabilità e della documentazione relativa alla società. Tale richiesta non è stata interamente soddisfatta. Il nuovo amministratore è infatti venuto a conoscenza dell’esistenza di un PE solo il 27 novembre 1997, senza però conoscerne il contenuto. La __________ ha poi rilevato che con istanza 12 dicembre 1997 ha chiesto la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per poter interporre opposizione, inoltrando contemporaneamente opposizione contro il PE in esame.

 

 

                                   C.   Delle osservazioni di __________, __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                    1.

                                   a)   Ex art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e cioè per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Contro la notifica di un atto esecutivo avvenuta non nella forma prevista dalla legge oppure ad una persona non legittimata, il debitore può presentare ricorso all’Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento. Una notificazione è nulla solo quando manca la notificazione al debitore così come l’attestazione dell’avvenuta notifica oppure quando, in seguito ad altra notificazione errata, l’atto non è giunto nelle mani dell’escusso (DTF 110 III 9, Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 12 n. 27-28 p. 93).

 

 

                                   b)   L’iscrizione nel Registro di commercio ha, in relazione alla nomina di membri del consiglio di amministrazione, solo effetto declaratorio. Con l’iscrizione vengono resi noti fatti e rapporti giuridici già esistenti, indipendentemente dall’iscrizione. Essa vale come attestazione e non ha alcun effetto costitutivo. Dal punto di vista materiale non cambia pertanto nulla (Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Berna 1993, § 5 n. 48 p. 111; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 16 n. 50 p. 160).

 

 

                                   c)   Il PE n. __________ recante l’indicazione “__________ ” è stato emesso il 6 novembre 1997 e notificato il 7 novembre 1997 a __________.  Dall’estratto del Registro di commercio prodotto dalla ricorrente risulta tuttavia che il 27 ottobre 1997 quale amministratore unico della __________ è stato iscritto __________. L’indicazione “__________ ” che appare sul PE in oggetto, e la conseguente notificazione, è pertanto errata, atteso che amministratore unico della società il giorno dell’emissione del PE e della sua notifica era a tutti gli effetti __________. La notificazione del PE n. __________ andrebbe quindi annullata. Ritenuto tuttavia che il 13 dicembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha già proceduto ad emettere un nuovo PE n. __________ a carico della __________, indicando quale amministratore unico __________, si impone l’annullamento di tutta la procedura esecutiva n. __________. L’UEF di Bellinzona procederà pertanto all’apposizione della lettera E a valere quale estinzione dell’esecuzione, con la conseguenza che l’organo di esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta (art. 8a cpv. 3 LEF), salvo l’eccezione prevista all’art. 8a cpv. 4 secondo periodo LEF.

 

                                    2.   Il ricorso 15 dicembre 1997 della __________ va quindi accolto.

                                          Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 65 cpv. 1 n. 2 LEF

 

 

pronuncia

 

                                    1.   Il ricorso 15 dicembre 1997 __________, è accolto.

 

                                1.1.   Di conseguenza è annullata l’esecuzione n. __________ del 6 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona che procederà all’apposizione della lettera E nel senso dei considerandi.

 

                                    2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                    3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                         4.                                     Intimazione:                     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria