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Incarto n. |
18 dicembre 1997 /FC/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta,
presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli |
statuendo sull'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
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nell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano promossa contro l'istante da
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richiamata l'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con atto dato alla posta il 13 e pervenuto all'organo d'esecuzione il 17 ottobre 1997 __________ ha interposto opposizione all'UE di Lugano;
che il 17 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha reso noto all'escussa che l'opposizione risultava tardiva;
che il 23 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha rinviato l'escussa a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF;
che con domanda 31 ottobre 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n__________, con riferimento anche ai motivi dell'istanza 21 ottobre 1997 erroneamente formulata alla Pretura del Distretto di Lugano;
che con ordinanza presidenziale 7 novembre 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997);
che __________ non si è determinato;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1. L'istanza di restituzione del termine 31 ottobre 1997 di __________ è accolta.
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 13/17 ottobre 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria: