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Incarto n. |
26 gennaio 1998 /B/fc/fb
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 19 dicembre 1997 di
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__________ patr. dallo Studio legale __________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento del PE n. __________ emesso il 16/18 dicembre 1997 su istanza di
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avv. __________
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viste le osservazioni: - 31 dicembre 1997 dell’UE di Lugano
- 5 gennaio 1998 dell’avv. __________
preso atto dell’ammissione dell’avv. __________ contenuta nelle sue osservazioni, nel senso che tra i coniugi __________ e __________ vige il regime matrimoniale della separazione dei beni;
rilevato pertanto che mancano le premesse perché si proceda nell’esecuzione così come al PE n. __________ trattandosi di esecuzione nulla;
ritenuto che l'UE di Lugano procederà pertanto all'opposizione della lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo di esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta (art. 8a cpv. 3 LEF), salvo l'eccezione prevista all'art. 8a cpv. 4 secondo periodo LEF;
richiamati gli art. 68a LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia
1. Il ricorso 19 dicembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è annullata l’esecuzione n__________ del 16/18 dicembre 1997 dell’UE di Lugano che procederà all'opposizione della lettera E nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria