Incarto n.
15.97.00240

Lugano

18 maggio 1998/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 17 dicembre 1997 di

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

 

 

in materia di annullamento dell'esecuzione;

 

viste le osservazioni 31 dicembre 1997 dell'UE di Lugano;

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

                                         che __________ procede per fr. 5'060.-- oltre accessori contro __________ con precetto esecutivo n. __________ notificato il 9 agosto 1994, cui l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che il 9 ottobre 1997 l'escussa ha chiesto in sostanza all'UE di Lugano di annullare l'esecuzione n. __________ con riferimento alle dichiarazioni 26 settembre 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 5 e 2, da cui risulta che non sono state introdotte istanze di rigetto o azioni creditorie riferite all'esecuzione n. __________

 

                                         che con provvedimento 10 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha respinto la domanda di cancellazione dell'esecuzione n. __________ evidenziando che si può accedere alla richiesta solo su esplicita istanza del creditore procedente oppure in ossequio dell'art. 85a LEF;

 

                                         che con atto 17 dicembre 1997 __________ ha chiesto di nuovo la "cancellazione del precetto esecutivo" per l'impossibilità di far capo all'art. 85a LEF, con riferimento a Froidevaux, LP, p.79, e al messaggio sulla revisione della LEF, p.50-51;

 

                                         che l'atto citato va ritenuto - così come inteso espressamente dalla ricorrente nell'ipotesi di diniego della "cancellazione del precetto esecutivo" quale "reclamo" (recte: ricorso) ex "art. 18 LEF" (recte: 17);

 

                                         che con osservazioni 31 dicembre 1997 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso ove sia ammessa la tempestività del gravame;

 

                                         che l'organo d'esecuzione si è determinato sulla domanda di cancellazione con provvedimento 10 ottobre 1997;

 

                                         che per l'art. 17 cpv.2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                         che il ricorso 17 dicembre 1997 è irrimediabilmente tardivo, la nuova richiesta di cancellazione essendo manifestamente inidonea a determinare un nuovo provvedimento dell'UE di Lugano avente portata propria;

 

                                         che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;

 

                                         che in via abbondanziale va ricordato che il ricorso sarebbe comunque stato respinto, ritenuto che:

                                         -     __________ postula all'UE di Lugano l'annullamento dell'esecuzione n. __________, sostenendo che l'esecuzione è perenta perché "non è stata continuata";

                                         -     la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85 e 85a LEF, e non solo dall'art. 85a LEF come erroneamente indicato dall'UE di Lugano con atto 10 ottobre 1997;

                                         -     in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);

                                         -     è qui opportuno ricordare a futura memoria che - benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF - le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);

                                         -     resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità o l'annullamento avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla o annullata (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n.8 ad art. 22 LEF, p.105);

                                         -     non si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento dell'esecuzione n. __________ così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione delle lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta [art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo LEF);

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

richiamati gli art. 8a e 85a LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il ricorso 17 dicembre 1997 di __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:      __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria