Incarto n.
15.97.00027

Lugano

2 novembre 1998

/FC/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 per denegata giustizia presentato da

 

 

__________

(rappr. da __________)

 

 

contro

 

 

l'operato dell'UEF di Vallemaggia nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

 

 

__________

 

viste le osservazioni 30 aprile 1997 dell'UEF di Vallemaggia;

 

sentito il cursore __________ in sede di ispezione 23 ottobre 1998 a __________;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                          che __________ procede per fr. 3'000.-- oltre accessori contro __________, a quel momento domiciliato a __________, con precetto esecutivo n. __________ del 14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno;

 

                                          che al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione;

 

                                          che l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno;

 

                                          che il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ ";

 

                                          che il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria comunale di __________;

 

                                          che con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con effetto dal 1. gennaio 1997;

 

                                          che siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia;

 

                                          che il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte: 26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte: __________);

 

                                          che con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ ";

 

                                          che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento, senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto imputabile ad assenza dell'escusso;

 

                                          che la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1. gennaio 1997;

 

                                          che non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato con un non trascurabile aumento delle procedure correnti;

 

                                          che il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso;

 

                                          che, per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia, non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione;

 

                                          che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamato l'art. 17 cpv. 3 LEF,

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione __________

                                          Comunicazione all'UEF di Vallemaggia, __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria