Incarto n.
15.97.00035

Lugano

8 ottobre 1997/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 21 febbraio 1997 di

 

 

 

__________

patr. dall'avv. dott. __________

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno

 

nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dalla

 

 

__________

rappr. da __________

 

 

in materia di notificazione del precetto esecutivo;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                          che il 13 febbraio 1997 è stato notificato a __________ a __________ il precetto esecutivo n. __________;

 

                                         che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che con reclamo (recte: ricorso) 21 febbraio 1997 __________ rende noto di avere cambiato domicilio e di non essere più a __________ (cfr. dichiarazione 20 febbraio 1997 della Cancelleria comunale di __________);

 

                                         che con osservazioni 26 febbraio 1997 l'UEF di Locarno comunica che dal 15 novembre 1996 l'escusso è domiciliato a __________ e che tanto per Contone che per __________ è data la competenza ratione loci dell'UEF di Locarno;

 

                                         che la notificazione del precetto esecutivo è avvenuta correttamente dal profilo del diritto esecutivo, l'escusso avendo ricevuto l'atto esecutivo dall'organo d'esecuzione competente;

 

                                         che __________ ha comunque dimostrato di essersi validamente cautelato interponendo tempestiva opposizione;

 

                                         che il ricorso, al limite del temerario, deve essere respinto;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17, 46 e 64 LEF

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il ricorso 21 febbraio 1997 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

 

 

                                   4.   Intimazione a:      -   __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria