Incarto n.
15.97.00037

Lugano

6 ottobre 1997/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 di

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dallo

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

in materia di avviso di pignoramento;

 

viste le osservazioni 5 marzo 1997 dell'UEF di Mendrisio;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che lo Stato del Cantone Ticino procede contro __________ con precetto esecutivo emesso il 25 aprile 1996 per Fr. 160.-- oltre accessori per il titolo di "multa, tassa di diffida e tassa diffida pagamento";

                                         che l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;

 

                                         che l'opposizione è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del Circolo di Balerna con sentenza 24 settembre 1996 cresciuta in giudicato;

 

                                         che il precettante ha chiesto la prosecuzione con domanda 30 settembre 1996;

 

                                         che con provvedimento (avviso di pignoramento) 15 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio ha reso noto all'escussa che il 18 febbraio 1997 si procederà al pignoramento;

 

                                         che il Giudice di pace ha precisato che a __________ vi è presso il suocero dell'escussa __________ una camera a disposizione di __________ e di suo marito __________;

 

                                         che con tempestivo reclamo (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 l'escussa ha chiesto di annullare l'avviso di pignoramento, protestate spese e ripetibili, atteso che __________ non è stata citata dal giudice di pace e nemmeno le è stata intimata la sentenza di rigetto;

 

                                         che l'escussa non ha impugnato il giudizio del giudice di pace nemmeno dopo che ne ha potuto prendere visione in questa sede ricorsuale, a prescindere dal fatto che nemmeno allega che la pretesa dedotta in esecuzione non sussista;

 

                                         che il Giudice di pace ha reso noto con atto 7 febbraio 1997 di avere notificato citazione e sentenza all'escussa presso il suocero a __________;

 

                                         che l'opposizione è stata tolta con sentenza giudiziale che non è stata oggetto di impugnativa;

 

                                         che l'escussa rimprovera al Giudice di pace di non averla citata correttamente e di aver notificato la sentenza in termini processualmente carenti;

 

                                         che per l'art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione e fallimento per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale;

                                         che, in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di ricorso all’autorità di vigilanza mentre è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario (ad esempio: la dichiarazione di fallimento, il sequestro, il rigetto -tanto provvisorio che definitivo- dell’opposizione);

 

                                         che l'organo d'esecuzione e l'Autorità cantonale di vigilanza non sono legittimati a sindacare il giudizio del giudice del rigetto (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.276, n. 2.1.1. a);

 

                                         che l'UEF di Mendrisio, ricevuta la domanda di prosecuzione accompagnata dalla decisione giudiziale di rigetto definitivo dell'opposizione, rimasta inimpugnata, ha correttamente emesso l'avviso di pignoramento ex LEF 90 a valere quale atto dovuto;

 

                                         che il ricorso va di conseguenza respinto;

 

                                         che questo giudizio di natura amministrativa non può né deve esprimersi sul pronunciato di rigetto del primo giudice;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 17 cpv.1 e 90 LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

 

                                   1.   Il ricorso 6 febbraio 1997 di __________ attualmente in carcere a __________ è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

                                   4.   Intimazione a:      - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria