Incarto n.
15.97.00042

Lugano

14 maggio 1997 /B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 6 marzo 1997 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 27 febbraio/1. marzo 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni 25 marzo 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 5’975.55 oltre interessi e Fr. 100.--. Non avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, per cui l’UE di Lugano il 27 febbraio 1997 ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escussa il 1. marzo 1997.

                                C.      Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo di avere interposto opposizione. Essa ha prodotto copia della relativa lettera datata 8 febbraio 1987 indirizzata all’UE di Lugano.

 

                                D.      Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha dichiarato di non avere mai ricevuto la predetta lettera e di avere assegnato il 12 marzo 1997 alla ricorrente un termine di 5 giorni per produrre la prova dell’avvenuto invio. A tale richiesta la __________ non ha dato seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:                  

 

 

                                1.      Ex art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci gionri dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.

                                          Per iscritto l’opposizione deve essere interposta con lettera raccomandata o lettera semplice. Allo scopo di potere provare di avere interposto opposizione, è consigliato di chiederne l’attestazione all’ufficio di esecuzione.

 

                                2.      La ricorrente sostiene di avere interposto opposizione, producendo copia della relativa lettera. Entro il termine assegnatole dall’UE di Lugano, essa non ha tuttavia prodotto alcuna prova in merito all’effettivo invio e ricezione dell’opposizione da parte dell’UE, per cui quest’ultimo ha correttamente ritenuto che contro il PE  in oggetto non è stata interposta opposizione ed ha di conseguenza emesso la comminatoria di fallimento. 

 

                                3.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 74 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 3 marzo 1997 della __________, è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione:

                                          -       __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                    La segretaria