Incarto n.
15.97.00047

Lugano

13 maggio 1997

/B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani, (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 26 febbraio 1997 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 5 febbraio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

 

__________

 

 

 

viste le osservazioni : 12 marzo 1997 della __________ e 13 marzo 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:

 

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

                                  A.   La __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 870.60 oltre interessi. Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 16 settembre 1996 il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha condannato l’escusso a pagare alla creditrice fr. 870.60 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 1995 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

 

 

                                  B.   In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 5 febbraio 1997 l’avviso di pignoramento

 

 

                                  C.   Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che la __________ non gli ha mai  fornito servizi, ma ha unicamente cercato di vendergli una società fasulla.

 

 

                                  D.   Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 88 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi 20 giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

                                         Secondo l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare. Ex art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art. 91 LEF.

                                         Premessa della domanda di prosecuzione dell’esecuzione è un precetto esecutivo cresciuto in giudicato (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 8 p. 150).

 

 

                                  b)   La creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione sulla base di una sentenza 16 settembre 1996 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, sulla quale il 2 dicembre 1996 è stato apposto il timbro di crescita in giudicato, per cui l’avviso di pignoramento è stato emesso sulla base di un PE cresciuto in giudicato. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C) per le quali la via del ricorso è preclusa. Ne consegue la reiezione del gravame per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Giudice di pace.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 88, 89 e 90 LEF

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso 26 febbraio 1997 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:       - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                    La segretaria