Incarto n.
15.97.00066

Lugano

25 aprile 1997/FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla domanda di revisione 15 aprile 1997 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presenata da

 

 

__________

 

 

contro la sentenza 25 febbraio 1997, intimata il 5 marzo 1997, della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. __________ su reclamo 14 novembre 1996 di

 

                                         __________

 

in materia di pignoramento nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da lei promossa contro __________;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Con sentenza 25 febbraio 1997, intimata il 5 marzo 1997, questa Camera ha accolto il reclamo 14 novembre 1996 di __________, annullando "il pignoramento dell'autovettura marca Volvo 960, colore grigio, mod. 1991, targata __________ e del rimorchio trasporto cose, marca M.F.T.T.I. __________, mod. 1994, targato __________ ".

 

                                  B.   Con domanda di revisione 15 aprile 1997 __________ produce cinque documenti e chiede un complemento di istruttoria, in particolare l'interrogatorio formale dell'escusso.

 

                                  C.   Visto l'esito, si prescinde dalla notifica ex art. 28 cpv.2 LPR all'escusso della domanda di revisione.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   La precettante ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p. 301-303 , n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal 1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in consonanza con il mutato art. 17 LEF).

 

                                   2.   Per l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone, all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui l'avente diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 26 LPR.

                                         La norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op. cit., p. 303, n. 6.1.2).

 

                                   3.   Nel caso di specie, la sentenza di cui è implicitamente chiesta la revisione è stata intimata il 5 marzo 1997 ed è pertanto giunta alla creditrice procedente, nell'ipotesi a lei più favorevole, il 13 marzo 1997: ne consegue l'irrimediabile tardività dell'atto 15 aprile 1997.

                                   4.   Trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile.

 

                                   5.   La domanda di revisione è irricevibile.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR).

 

 

Richiamati gli art. 26 ss. LPR, in particolare l'art. 28 cpv.1 LPR,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   La domanda di revisione 15 aprile 1997 di __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a __________

                                         Comunicazione all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria