Incarto n.
15.98.00075

Lugano

16 settembre 1998

FP/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 19 maggio 1998

 

                                          __________

 

                                          contro

 

l’operato dell’UE di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento 1° aprile 1998

nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

                                          __________

 

nei confronti del ricorrente

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 20 maggio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                   A.     __________ procede nei confronti __________ per l’incasso di un credito di fr. 701987.--

                                 B.     In data 1° aprile 1998 l’UE di Lugano pignorava un credito contestato di fr. 4’036’921.-- vantato dal debitore nei confronti di __________, corrispondente all’importo complessivo di n.__________ cambiali di fr. 504’615.23 cadauna protestate in __________.

 

                                 C.     Contro tale provvedimento si è aggravato con ricorso 19 maggio 1998 __________, in via principale, l’annullamento del verbale di pignoramento 1° aprile 1998, e in via subordinata che l’opera del cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il pignoramento di averi non rivendicati dal creditore e laddove essa viola l’art. 97 cpv. 2 LEF. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio pignorando l’importo di fr. 4’036’921.--, relativo ad un credito vantato dall’escusso, a fronte di un credito posto in esecuzione di fr. 701987.-- avrebbe violato l’art. 97 cpv. 2 LEF.

 

                                 D.     Delle osservazioni dell’UE  __________ si dirà, se del caso in seguito.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                1.     Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario dell’ufficio di esecuzione stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF). La determinazione della stima e la conseguente estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120 III 81). L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997,  § 22 n. 49, p. 158; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung un d Konkurs, Zurigo 1997, n.8 ad art. 97, p. 502).

 

                                 2.     Nel caso di specie l’UE _________ ha pignorato un credito contestato vantato dall’escusso pari a fr. 4’036’921.-- a copertura di un credito posto in esecuzione di fr. 701’987.--. Il credito pignorato è stato stimato dall’Ufficio in fr. 1.--, in considerazione delle difficoltà d’incasso. Orbene tale importo, peraltro non contestato dal ricorrente, risulta di gran lunga inferiore al credito posto in esecuzione. Di conseguenza nessuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF può essere addebitata all’UE di Lugano, e il verbale di pignoramento 1° aprile 1998 deve quindi essere integralmente riconfermato.

 

                                 3.     Ne discende la reiezione del ricorso.

                                          Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 e 97 LEF

 

pronuncia:            1.     Il ricorso 19 maggio 1998 __________, è respinto.

 

                                 2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                 3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                          - avv. __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria