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Incarto n. |
MR/fc/rgc |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 10 giugno 1998
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contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’assegnazione del termine ex art. 108 LEF di cui al verbale di pignoramento 29 maggio 1998/2 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
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a convalida del sequestro n. __________ decretato il 26 gennaio 1994 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza __________ __________ nei confronti di __________ __________ __________ __________;
procedura interessante pure la
__________,
richiamata l’ordinanza presidenziale 12 giugno 1998 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 26 giugno 1998 della __________ __________ __________ __________ __________ __________, 26 giugno 1998 della __________ __________, e 30 giugno 1998 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 1994 __________ __________ __________ __________, __________, ha ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nei confronti di __________., __________, il sequestro presso la __________ di “crediti di ogni natura (mandato, deposito, conto corrente, ecc.) che la debitrice ha nei confronti della banca; in particolare il conto corrente n__________ intestato alla debitrice, nonché il contenuto di cassette di sicurezza” fino a concorrenza di un credito di Fr. 2’228’923.80 (pari a US$ 1’547’870.--) oltre accessori.
B. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro il 26 gennaio 1994 (sequestro n. __________). Copia del verbale di sequestro è stata spedita alle parti il 14 febbraio 1994.
C. Con PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 __________ __________, __________, ha promosso contro __________ __________ __________, __________, l’esecuzione a convalida del sequestro.
D. Con atto 21/24 aprile 1998 - ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa al citato precetto esecutivo - __________ ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.
E. L’UE di Lugano ha quindi proceduto il 29 maggio 1998 - previo avviso del 27 aprile 1998 - al pignoramento presso la banca di quanto era oggetto del sequestro n.__________, in particolare - per quanto qui di rilievo - del “credito della __________ __________ __________ nei confronti della __________ __________, a dipendenza del saldo del conto corrente N. __________, che presenta un saldo al 29 maggio 1998 di US$ 707’982.02” (cfr. verbale di pignoramento 29 maggio 1998/2 giugno 1998).
F. A seguito della dichiarazione della banca “di far valere la compensazione sul saldo in conto corrente della __________ __________ per un importo complessivo di fr. 540’793.--, corrispondente a US$ 367’787 (...)”(cfr. scritto 29 maggio 1998 __________ /UE), l’ufficio esecuzione - riportando siffatta dichiarazione sul verbale di pignoramento nella finca “Osservazioni”, ha contestualmente assegnato alla creditrice procedente un termine di venti giorni ex art. 109 LEF per contestare in giudizio le pretese della banca. Copia del verbale di pignoramento è stato poi spedito alle parti l’8 giugno 1998.
G. Con ricorso 10 giugno 1998 __________ contro il verbale di pignoramento postulando l’annullamento dell’assegnazione del termine ivi contenuta e di procedere al pignoramento del citato credito della __________ nei confronti della banca come “credito contestato”, non trattandosi nel caso in ispecie di una rivendicazione ex art. 108ss. LEF del credito oggetto del pignoramento, bensì della sua (parziale) contestazione da parte del terzo debitore.
H. Delle osservazioni delle altre parti si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia, ossia per quanto compatibili con la natura del sequestro, le norme concernenti il pignoramento. Nell’esecuzione di un sequestro l’Ufficio deve in particolare limitarsi ai beni indicati nel decreto del sequestro (DTF 112 III 115; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6.ed., Berna 1997, §51 n.45 p.415; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.7 ad art. 275 LEF). Nell’esecuzione (in via di pignoramento) a convalida del sequestro i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.99 p.426) - saranno l’oggetto specifico del pignoramento.
b) In caso di crediti non incorporati in cartevalori si avvertirà il terzo debitore che non potrà fare un pagamento valido se non all’Ufficio, atteso che - diversamente dal pignoramento - l’esecuzione del sequestro in assenza del debitore sequestrato dev’essere considerata come avvenuta - seppure non ancora terminata - già al momento della notifica al terzo debitore ex art. 99 LEF (cfr. DTF 120 III 75ss.; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.73 ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.10 ad art. 275 LEF).
c) Nel sequestro di un conto bancario oggetto specifico del provvedimento è il saldo (attivo) al momento dell’esecuzione del sequestro, saldo che rappresenta in sostanza un credito del debitore sequestrato nei confronti della banca. Il sequestro comprende anche gli accessori del credito, in particolare nel caso di un conto corrente o di deposito anche gli interessi che dovessero maturare sull’importo sequestrato dal momento dell’esecuzione del sequestro (Reiser, op.cit., Vol. III, n.63 e ad art. 275 LEF) al netto tuttavia delle spese di gestione del conto. La determinazione del saldo deve inoltre tenere conto anche delle operazioni che al momento del sequestro non erano ancora state allibrate, ma delle quali la banca già disponeva dei giustificativi da allibrare (DTF 100 III 81 ss. cons.4). Sono invece in principio escluse dal sequestro le entrate in conto (così come del resto le uscite) riconducibili a rapporti sorti dopo il momento dell’esecuzione del sequestro (Reiser, op.cit., Vol. III, n.63 ad art. 275 LEF).
d) Nell’esecuzione di un pignoramento, per l’art. 92 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno in linea di principio lo stesso obbligo di informare del debitore, ossia quello di indicare, sino a concorrenza di quanto necessario per un pignoramento sufficiente, i beni del debitore in loro possesso rispettivamente i crediti del debitore nei loro confronti. Nell’ambito di un sequestro siffatto obbligo è tuttavia limitato ai beni indicati nel decreto di sequestro esistenti al momento dell’esecuzione del sequestro (Reiser, op.cit., Vol. III, n.75ss. ad art. 275 LEF).
2.
a) Per gli art. 106 e ss. (applicabili nella procedura di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF) l’Ufficio esecuzione deve dare avvio alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del sequestro) sia proprietà o pegno di un terzo rispettivamente quando un terzo faccia valere sul bene un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto incompatibile con il sequestro e la pretesa del terzo sia contestata dal debitore o dal creditore. La procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF entra in considerazione anche quando oggetto del provvedimento esecutivo è un credito o un altro diritto. Se la titolarità del credito sequestrato è rivendicata da un terzo, l’ufficio ne fa esplicita menzione sul verbale. In tal caso l’assegnazione dei ruoli processuali nella causa di rivendicazione - avente per oggetto appunto la titolarità del credito pignorato o sequestrato (cosiddetto “Prätendentenstreit”, cfr. Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §26 n.39, p.377) - avverrà in base al criterio della “maggiore verosimiglianza”; se cioè la posizione del terzo rivendicante che si pretende titolare del credito sequestrato appare provvista di maggior fondamento rispetto a quella del debitore, sarà il creditore o il debitore a dover agire giudizialmente contro il terzo (art. 108 cpv. 1 n.2 e cpv. 2 LEF), mentre nell’ipotesi in cui la pretesa del debitore appaia più fondata di quella del terzo, sarà quest’ultimo a dover agire - in caso di contestazione della sua pretesa - contro il creditore rispettivamente contro il debitore (art. 107 cpv. 1 n.2 e cpv. 5 LEF). L’esito della procedura di rivendicazione deciderà la sorte del sequestro di quel credito, nel senso che se verrà riconosciuta la titolarità del terzo rivendicante, il credito in questione - non rappresentando un bene appartenente al debitore - non potrà essere neppure sequestrato.
b) Se tuttavia oggetto della contestazione non è la titolarità del credito in quanto tale, bensì la sua esistenza o il suo ammontare, allora la procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF non entra in considerazione, il credito in questione - se esistente - facendo parte del patrimonio dell’escusso. Esso va dunque senz’altro sequestrato, tuttavia come credito contestato, e come tale potrà essere realizzato, se del caso mediante assegnazione al creditore ex art. 131 LEF (cfr. DTF 120 III 18; BlSchK 1993, p.60ss.; Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.13 ad art. 106 LEF; Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. I, §23 n.40-42, p.296s.; Amonn/Gasser, op.cit., §27 n.45 p.223; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.7 ad art. 99 LEF e n.5 ad art. 100 LEF).
3. In concreto oggetto del pignoramento 29 maggio 1998 (nell’esecuzione a convalida del sequestro n.__________) è in particolare - per quanto qui di rilievo - il “credito della __________ __________ __________ nei confronti della __________ __________, a dipendenza del saldo del conto corrente N. __________ ”, già oggetto del sequestro 26 gennaio 1994. Con la sua dichiarazione 29 maggio 1998 “di far valere la compensazione sul saldo in conto corrente della __________ __________ __________ per un importo complessivo di Fr. 540’793.--, corrispondente a USD 367’787 (...)”(scritto 29 maggio 1998 __________ /UE), la banca non contesta la titolarità del credito in quanto tale (saldo attivo del conto sequestrato), bensì di fatto l’ammontare a favore della debitrice sequestrata, deducendo dal saldo al 29.5.1998 di USD 707’982.02 l’importo di USD 367’887 per pretese nei suoi confronti.
Non vi è pertanto spazio per dare avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF. Il credito di __________ __________ __________ nei confronti della __________ __________ è dunque senz’altro pignorato nella sua totalità, nella misura in cui era già sequestrato, equivalente al saldo del conto al momento dell’esecuzione del sequestro, maggiorato degli interessi nel frattempo (tra l’esecuzione del sequestro e l’esecuzione del pignoramento a convalida) maturati e dedotte le spese relative all’importo sequestrato e al quel medesimo periodo. Tuttavia per la parte corrispondente all’importo fatto valere in compensazione dalla banca (USD 367’887) esso dovrà essere pignorato come credito contestato, ciò che dovrà figurare in modo esplicito sul verbale di pignoramento.
Va qui rilevato che l’obbligo di informazione della banca che ha atteso il pignoramento per rendere noto l’esito del sequestro non è per questo motivo limitato al saldo del conto al momento dell’esecuzione del pignoramento, ma si estende anche al saldo che esisteva al momento dell’esecuzione del sequestro, e meglio al momento della notifica ex art. 99 LEF. La banca è pertanto tenuta ad indicare all’Ufficio di esecuzione anche il saldo del conto al 26 gennaio 1994. Conseguentemente va completato anche il verbale di pignoramento 29 maggio 1998.
Parimenti va osservato che anche le (contro-)pretese fatte valere in compensazione dalla banca - ad esclusione delle spese riferite al conto sequestrato - dovranno in linea di principio riferirsi al periodo precedente l’esecuzione del sequestro, e non anche a quello precedente l’esecuzione del pignoramento. In questo senso la banca è pure tenuta ad indicare l’ammontare delle sue pretese al momento della notifica 26 gennaio 1994.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 106 ss., 131, 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 1998 di __________ (__________), è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è annullata l’assegnazione di termine ex art. 106 ss. LEF a __________ __________ __________ __________, __________ (__________), di cui al verbale di pignoramento 29 maggio 1998/2 giugno 1998.
1.2. Sul verbale di pignoramento 29 maggio 1998/2 giugno 1998 dovrà essere indicato, previa completazione dopo richiesta ex art. 91 cpv.4 LEF alla __________ __________ __________ __________ __________ __________, dei dati mancanti:
“Sub.1. Credito della __________ __________ __________ nei confronti della __________ __________ __________ __________ __________ __________ a dipendenza del saldo conto corrente N.__________, che presenta un saldo al 29.5.98 di USD 707’982.02 e che presentava un saldo di ... al momento dell’esecuzione del sequestro 26 gennaio 1994.
Il credito pignorato è contestato dalla __________ debitrice ___________, __________, e meglio nella misura di ____ USD 367’887.-- il 29 maggio 1998 al momento dell’esecuzione del pignoramento (scritto 29.5.1998 __________ /UE Lugano) e nella misura di ... il 26 gennaio 1994 al momento dell’esecuzione del sequestro.“
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
_________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La Segretaria