|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
21 agosto 1998 /MR/fc/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di
esecuzione e fallimenti |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
|
segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sui ricorsi
1) 19 giugno 1998 (__________)
2) 19 giugno 1998 (__________)
3) 24 giugno 1998 (__________)
4) 6 luglio 1998 (__________)
5) 6 luglio 1998 (__________)
di
__________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________, e meglio contro
l’esecuzione dei sequestri n. __________, decretati dalla Pretura del Distretto di __________, su istanze di sequestro di
nei confronti della ditta ricorrente;
Viste le osservazioni 26 giugno, 30 giugno e 10 luglio 1998 della _______, e 30 giugno, 1° luglio e 13 luglio 1998 dell’UE __________;
Ritenuto
in fatto: A. Per forniture di materiale di vario genere per la costruzione e l’arredamento di un albergo a __________, la __________ ha emesso a favore della ditta __________ di Caltagirone diversi assegni, tutti tratti sulla __________, in particolare gli assegni:
B. Con decisione 27 maggio 1998 il Pretore __________, Sezione 4, ha accolto l’istanza 26 maggio 1998 _________ ordinando sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per un credito di fr. 519’840.-- derivante da asserite inadempienze contrattuali della controparte, il sequestro presso la __________ degli otto assegni citati. Quale titolo di credito, sul decreto di sequestro è indicato “protocollo 18.5.1998” relativo alle asserite “manchevolezze” del debitore __________ (cfr. doc. R -)
C. Lo stesso giorno l’UE ha dato seguito all’ordine pretorile, invitando l’istituto di credito ad accertare l’esistenza dei beni posti sotto sequestro con la diffida a non disporne senza il suo esplicito consenso. Copia del verbale di sequestro (sequestro n. __________) è stata spedita alle parti l’8 giugno 1998.
Contro il decreto di sequestro 27 maggio 1998 __________ ha formulato opposizione; la relativa procedura è tuttora pendente presso la Pretura __________.
D. Con atto di “ricorso/reclamo” 19 giugno 1998 (__________) __________ si è aggravato a questa Camera anche contro l’esecuzione del sequestro n. __________ da parte dell’UE.
E. Nel frattempo __________ ha promosso contro __________ le esecuzioni in via cambiaria n. __________ e n. __________ per l’incasso di due degli assegni oggetto dell’istanza di sequestro 26 maggio 1998, e meglio degli assegni n. __________ (di Lit. 121’600’000) e n. __________ (di Lit.40’000’000), presentando i titoli all’Ufficio di esecuzioni _________. Ai due precetti spiccati il 27 maggio 1998, __________ ha interposto tempestiva opposizione.
F. Con istanza 29 maggio 1998 __________ ha chiesto allora alla Pretura __________, Sezione 4, di ordinare il sequestro direttamente presso l’ UE __________ dei due assegni n. __________ (di Lit. 121’600’000) e n. __________ (di Lit.40’000’000) presentati da __________ con la domanda di esecuzione. Con decreto 2 giugno 1998 la Pretura ha accolto l’istanza __________ e lo stesso giorno l’UE __________ ha eseguito il sequestro (sequestro n. __________) e depositato in cassaforte, sotto il numero N. __________, i due assegni sequestrati. Anche contro il decreto di sequestro 2 giugno __________ ha formulato opposizione e la procedura è pendente in Pretura.
G. Con atto di “reclamo/ ricorso” 19 giugno 1998 __________ ha interposto ricorso anche contro l’esecuzione del sequestro n. __________
H. Su ulteriori istanze __________, sempre sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF e per il medesimo titolo di credito, la Pretura di __________, ha nuovamente ordinato il sequestro presso la __________ degli __________ n. __________ e n. __________ (istanza 4 giugno 1998), dell’assegno n. __________ (istanza 23 giugno 1998) nonché dell’assegno n. __________ (istanza 25 giugno 1998) e l’UE __________ ha dato seguito ai relativi ordini il 5 giugno 1998 (sequestro n. __________), il 25 giugno 1998 (sequestro n. __________), rispettivamente il 26 giugno 1998 (sequestro n. __________). Anche contro la concessione di questi sequestri __________ ha formulato opposizione e le relative procedure sono pendenti presso il giudice del sequestro.
I. Con atti di “ricorso/reclamo” 24 giugno 1998 (__________) , 6 luglio 1998 (__________) e 6 luglio 1998 (__________), __________ postula l’annullamento anche dei sequestri n. __________, n. __________ e n. __________, con tesi e argomentazioni identiche a quelle sostenute nei ricorsi del 19 giugno 1998 (__________). In sostanza con i __________ afferma:
- che il sequestro è abusivo, dal momento che “il provvedimento (...) porta sugli assegni emessi quale mezzo di pagamento, anziché sul credito dell’opponente (la ditta __________, nei confronti della banca assegnata”;
- che “con il sequestro dei titoli la controparte ottiene di annichilire buona parte del significato commerciale di una carta valore rimessa a titolo di mezzo di pagamento”;
- che a meno che in particolare l’UE non trasmetta alla competente Pretura gli assegni sequestrati, “la cui presenza fisica, quale documento, è indispensabile al Pretore per decidere sul rigetto cambiario (recte: sull’ammissibilità dell’opposizione al precetto in via cambiaria, __________.)”, il sequestro produce “effetti negativi ingiustificati” anche nell’ambito della parallela esecuzione in via cambiaria;
- che “nel caso in cui inoltre il sequestro comportasse in qualche modo l’inesigibilità degli assegni nei confronti della __________, il debitore __________ otterrebbe il vantaggio di snaturare totalmente l’essenza dei titoli di credito usati per pagare le forniture”;
- che inoltre “alla __________, avesse davvero voluto solo un provvedimento conservativo, sarebbe senz’altro stato possibile chiedere ed ottenere un sequestro del credito di __________ verso la __________ quale banca incaricata del pagamento”, ciò che “avrebbe avuto quale conseguenza l’obbligo per la __________ di accantonare e quindi bloccare le somme legate alla copertura degli assegni, impedendo in tal modo alla __________ di usare la liquidità per altri scopi”;
- che “stante comunque la possibilità per la __________ di procedere al sequestro delle somme dovute dalla __________, nel caso concreto il sequestro si rivela abusivo, anche perché contravviene alla chiara volontà di mettere il fornitore al beneficio di un mezzo di pagamento astratto, e quindi in sé irrevocabile”;
- che infine il sequestro sugli assegni sarebbe comunque del tutto inutile, “giacché essendo destinati ad un creditore __________, a seguito delle normative valutarie di quel paese, i titoli recano per forza la dicitura non trasferibile , sicché una girata a terzi sarebbe comunque esclusa a priori”.
In via subordinata il ricorrente postula l’assegnazione di un termine alla __________ per depositare presso la Pretura del Distretto di __________, una garanzia bancaria a suo favore di un importo pari a quello degli assegni, le garanzie accordate dal giudice del sequestro, dell’ordine del 10% circa del valore nominale degli assegni, essendo ritenute insufficienti.
I. Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 LEF nonché di beni appartenenti al debitore. Se l’autorità di sequestro (nel caso di specie il pretore) concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto: il suo potere d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è possibile verificarne le condizioni materiali, salvo i casi in cui la nullità del decreto risultasse manifesta (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.49 e 50, p.416). Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
b) All’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli articoli da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Il sequestro infatti quale misura conservativa volta a tutelare i diritti minacciati del creditore e ad assicurare che i beni del debitore non vengano sottratti all’esecuzione, sia essa già avviata o imminente, anticipa di fatto il pignoramento, pur essendo paragonabile al medesimo nei suoi effetti (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.53, p.417). L’organo esecutivo deve in particolare rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro quando i beni da sequestrare sono impignorabili, sia perché sottratti all’esecuzione in forza degli art. 92 e 93 LEF o di altra norma legale speciale (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 34; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.8ss., p.167 ss.), sia perché senza valore di realizzazione (DTF 105 III 94, 97 III 23 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.5 ss, p.166s.).
2. In concreto i cinque sequestri impugnati vertono su assegni bancari (art. 1000 ss. CO) che __________ ha emesso all’ordine __________ e tratto sulla succursale __________ della __________ Ora assegni bancari come tali - che in quanto cartevalori incorporano un credito - costituiscono senz’altro, in un’esecuzione promossa contro il creditore dell’assegno, beni patrimoniali (dell’escusso) suscettibili di divenire substrato esecutivo. I titoli rappresentano infatti l’oggetto diretto del pignoramento (che porta dunque su “beni mobili”, cfr. marginale dell’art. 98 cpv. 1 LEF); con il pignoramento dei titoli - che l’ufficio deve prendere in custodia (art. 98 LEF) - anche i crediti che essi incorporano per la natura stessa di cartavalore vengono automaticamente pignorati (cfr. Peter Jäggi, in Zürcher Kommentar zum OR, n. 324 ss. ad art. 965 CO).
Nel caso in esame si ha la particolarità che il creditore del sequestro (la __________) è nel contempo debitore del credito incorporato nei titoli da sequestrare. Ora se in linea di principio è ammissibile il pignoramento (rispettivamente il sequestro) di un credito il cui debitore è lo stesso creditore procedente (cfr. DTF 109 III 62), ciò non può valere tuttavia senza riserve nel caso di un assegno bancario rispettivamente di una cambiale.
Per l’incasso di questi particolari tipi di cartevalori la LEF ha messo infatti a disposizione del creditore - qualora il debitore è soggetto alla procedura di fallimento - una procedura adattata alle loro specifiche esigenze di strumenti creati per la circolazione del credito e per l’effettuazione dei pagamenti. Gli art. 177 ss. LEF disciplinano infatti la procedura esecutiva in via cambiaria caratterizzata dal principio di celerità nell’interesse appunto della circolazione dei titoli. In particolare nell’esecuzione cambiaria il debitore escusso è limitato nelle sue possibilità di opporsi all’esecuzione, la sua opposizione potendo essere ammessa dal giudice soltanto se fondata sui motivi esaustivamente previsti dall’art. 182 LEF. Inoltre per l’art. 182 cpv.4 LEF qualora l’opposizione fosse motivata da eccezioni fondate sull’art. 1007 CO (derivanti dunque in particolare dai rapporti personali dell’escusso con il traente; per lo chèque cfr. art. 1143 cpv.1 n.5 CO), il debitore - se l’opposizione venisse ammessa - è comunque tenuto a depositare l’importo del credito o a fornire garanzia equivalente.
Ammettere che il debitore (cambiario) di un assegno bancario possa ottenere il sequestro a tutela di un credito (pretesa di risarcimento per inadempienza contrattuale) nei confronti del creditore cambiario e derivante dal medesimo rapporto sotteso al rapporto cambiario, avrebbe l’effetto - inammissibile - di svuotare di ogni significato - snaturandola - la procedura esecutiva in via cambiaria, pregiudicando la “Umlauffähigkeit” (così Meier-Hayoz/ Von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1995,§5 n.1 ss. p.77 ss.) dei titoli. Sequestrando l’assegno, il debitore cambiario otterrebbe infatti di paralizzare l’esecuzione in via cambiaria facendo valere ragioni di diritto inerenti al rapporto base - cosiddetto rapporto causale, sotteso al rapporto cambiario - tuttavia al di fuori della procedura cambiaria, eludendo così anche l’obbligo di depositare l’importo dell’assegno ex art. 182 n.4 LEF.
Il sequestro di una cambiale o di uno chèque si rivela pertanto incompatibile quando - come in concreto - le parti del rapporto cambiario sono le stesse del rapporto di diritto materiale alla base del sequestro e la via dell’esecuzione cambiaria è aperta, le parti essendo in tal caso tutelate nei loro diritti in maniera compiuta ed esaustiva già in quella procedura.
In quanto incompatibili con il sistema dell’esecuzione cambiaria, i sequestri impugnati vanno dichiarati nulli, e in questo senso i ricorsi di __________ vanno accolti.
3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 271 ss., 177 ss. LEF,
pronuncia: 1. Le procedure inc. n. __________ sono dichiarate congiunte.
2. Il ricorso 19 giugno 1998 __________, è accolto.
2.1. L’esecuzione del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è dichiarata nulla.
2.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
3. Il ricorso 19 giugno 1998, è accolto.
3.1.1. L’esecuzione del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è dichiarata nulla.
3.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Il ricorso 24 giugno 1998__________, Caltagirone, è accolto.
4.1.1. L’esecuzione del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione__________ è dichiarata nulla.
4.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Il ricorso 6 luglio 1998, è accolto.
5.1. L’esecuzione del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è dichiarata nulla.
5.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
6. Il ricorso 6 luglio 1998 __________ è accolto.
6.1. L’esecuzione del sequestro n. __________ operata dall’Ufficio esecuzione __________ è dichiarata nulla.
6.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
7. Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria