Incarto n.
15.98.00120

Lugano

13 agosto 1999 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 19 settembre 1997 di

 

                                         __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro lo “stato di riparto” 12 settembre 1997  nell’ambito della realizzazione della part. __________ RFD di __________ nel fallimento di

 

                                         __________

 

procedura concernente anche

 

                                         __________

                                         patr. dallo Studio legale __________

 

viste le osservazioni  

- 21 ottobre 1997 della __________

- 29 luglio 1998 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con decreto 7 ottobre 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società __________ in liquidazione. Essendo stato rinvenuto quale unico bene l’immobile part. __________ RFD di __________, con un valore di stima peritale di fr. 4’000’000.-- gravato da oneri ipotecari per fr. 5’700’000.--, l’UF di Lugano pubblicava il 24 settembre 1993 la chiusura del fallimento per mancanza di attivi.

 

                                  B.   Con istanza 29 settembre 1993 lo __________ chiedeva la continuazione della procedura giusta l’art. 134 RFF. L’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ è stato depositato il 14 agosto 1995. La __________ con azione ex art. 250 LEF ha contestato le pretese fiscali notificate dallo __________ e dal Comune di __________. In data 19 giugno 1997 le parti hanno sottoscritto un accordo extragiudiziale, il quale prevedeva la riduzione degli importi notificati dagli enti pubblici.

 

                                  C.   L’elenco oneri veniva pertanto modificato sulla base di tale accordo e si presenta come segue:

 

                                         No.1  Comune di __________

                                                   Imposta comunale 1991                             fr.   8’488.30

                                                   Imposta comunale 1992                             fr.   8’488.30

                                                   Imposta comunale 1993                             fr.   8’488.30

                                                   Totale                                                           fr. 25’464.90

 

                                         No.2  __________

                                                   Imposta cantonale 1991                             fr. 12’776.65

                                                   Imposta cantonale 1992                             fr. 12’776.65

                                                   Imposta cantonale 1993                             fr. 12’776.65

                                         Totale                                                                      fr. 38’329.95

 

 

                                  D.   In occasione della realizzazione dell’immobile lo __________ notificava il 30 giugno 1997 le proprie pretese fiscali per gli anni 1994/1997 :

 

                                         Imposta cantonale 1994                                       fr.  12’776.65

                                         Imposta cantonale 1995                                       fr.  12’776.65

                                         Imposta cantonale 1996                                       fr.  12’776.65

                                         Imposta cantonale 1997                                       fr.  46’486.65

                                         Imposta federale diretta                                        fr.  49’000.---

                                         Totale                                                                      fr.133’816.60

 

                                  E.   Il fondo veniva realizzato a trattative private il 7 agosto 1997 per l’importo di fr. 3’000’000.--. L’acquirente oltre al prezzo di vendita si assumeva anche l’imposta immobiliare cantonale e comunale per il 1997.

 

                                  F.   Incassato il prezzo di vendita , le spese di realizzazione e il provento netto degli affitti percepiti durante la procedura di liquidazione, l’Ufficio ha provveduto ad allestire e depositare, in data 12 novembre 1997, lo stato di ripartizione.

 

                                  G.   Con ricorso 19 settembre 1997, trasmesso a questa Camera solo il 30 luglio 1998, lo __________ insorge contro lo stato di ripartizione, asseverando che l’UF non avrebbe considerato quali spese di amministrazione del fondo le imposte cantonali relative al 1997 ammontanti a :

                                         Imposta sugli ammortamenti                                fr.  39’819.--

                                         Imposta immobiliare                                             fr.   6’667.65

                                         Totale                                                                      fr. 46’486.65

 

                                  H.   Con osservazioni 29 luglio 1998 l’UF di Lugano comunica che l’oggetto del contendere è limitato all’imposta sugli ammortamenti, essendo l’imposta immobiliare 1997 già stata pagata dall’acquirente del fondo ed il relativo importo depositato presso l’Ufficio per essere distribuito alla crescita in giudicato dello stato di ripartizione. L’UF di Lugano postula comunque la reiezione del gravame non ritenendo l’imposta sugli ammortamenti  un debito di massa ex art. 262 cpv. 2 LEF.

 

                                    I.   Delle osservazioni della __________ si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza  lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto  dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF).

 

                                   2.   Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi  pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss.,  p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi).  La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF).  L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale  e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

 

                                   3.   In concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo __________, non ritenendole spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione. Si rileva inoltre che l’oggetto del contendere è limitato all’imposta sugli ammortamenti, essendo l’imposta immobiliare 1997 già stata pagata dall’acquirente del fondo ed il relativo importo depositato presso l’Ufficio per essere distribuito alla crescita in giudicato dello stato di ripartizione.

                                         Nella misura in cui l’ufficio qualifica la pretesa in questione quale debito del fallito e non  “spesa di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: la pretesa fiscale, riferita alla realizzazione della part. __________ RFD di __________, risulta a un esame prima facie caratterizzarsi più come debito della massa , in quanto sorta posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso del Cantone si rivela fondato.  L’esame definitivo della qualifica della pretesa fatta valere __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

                                     

                                   4.   Altra questione invece è quella inerente alla qualifica della pretesa dello __________ quale debito di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobili quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEFda prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie l’imposta notificata dallo __________ sorge per effetto della realizzazione dell’immobile, in quanto solo in tale occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che servirà da base di calcolo per l’imposta in oggetto. Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, l’imposta cantonale sugli ammortamenti di fr. 39’819.--, calcolata sull’utile pari alla ripresa degli ammortamenti, è da ritenere quale spesa di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.

 

                                   5.   Ne consegue l’accoglimento del gravame

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 261 e 262 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 19 settembre 1997 dello __________ è accolto.

 

                                   2.   E’ fatto ordine all’UF di Lugano di rettificare lo stato di ripartizione a p. 1 nel senso che l’importo di fr. 39’919.-- relativo all’imposta cantonale sugli ammortamenti è da ritenere spesa di massa, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione del ricavo della vendita della part. __________ RFD di __________.

 

                               2.1.   L’UF di Lugano procederà inoltre ai necessari adeguamenti conseguenti alla pregressa rettifica.

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   4.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

 

 

                                   5.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione all’UF di Lugano, Viganello

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria