Incarto n.
15.98.00121

Lugano

5 agosto 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 30 luglio 1998 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che con PE n. __________ del 17 ottobre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 800.90 oltre interessi;

 

                                         che interposta opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto;

 

                                         che con sentenza 30 aprile 1998 il Giudice di pace supplente del Circolo di __________ ha condannato l’escusso al pagamento di fr. 800.90 oltre interessi, rigettando in via definitiva l’opposizione;

 

                                         che su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 giugno 1998 la comminatoria di fallimento, notificata al ricorrente il 28 luglio 1998;

 

                                         che contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non avere ricevuto la convocazione all’udienza di contraddittorio del 30 aprile 1998, per cui non ha potuto far valere i suoi diritti.

 

                                         che ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;

 

                                         che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                         -     l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                         -     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                         -     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                         -     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

                                         -     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2);

 

                                         che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

 

                                         che le questioni sollevate dal ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la sentenza di rigetto dell’opposizione e ottenendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 330 CPC, mentre egli nemmeno ha sostenuto di aver interposto ricorso;

 

                                         che pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:                

 

                                   1.   Il ricorso 30 luglio 1998 __________ è respinto.

                                     

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

                                     

                                   4.   Intimazione:                  

                                         - __________

                                        

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria