Incarto n.
15.98.00131

Lugano

28 agosto 1998/FC/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'amministrazione fallimentare speciale presentata da

 

 

__________

 

contro l'operato della __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare riferita al fallito

 

                                         __________

 

ritenuto in via d'eccezione di dover prescindere dall'istruttoria;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

                                         che l'avv. __________, creditore nella liquidazione fallimentare __________, chiede:

                                         a)  la revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale con contestuale nomina dell'Ufficio fallimenti di Lugano quale amministrazione fallimentare ordinaria;

                                         b)  la fissazione di un termine alla __________ per presentare il rendiconto del suo operato;

                                         c)   l'ordine all'amministrazione fallimentare ordinaria di procedere all'immediato inoltro dell'azione revocatoria del 31% del pacchetto azionario della __________ attribuito a __________;

 

                                         che l'istante motiva la domanda di revoca con tutta una serie di elementi di violenta suspicio partitamente indicati nella memoria 13 agosto 1998, ai quali si rinvia, meritevoli di particolare approfondimento non solo da parte dell'amministrazione fallimentare straordinaria e della delegazione dei creditori ma anche dell'imminente Seconda assemblea dei creditori;

 

                                         che la disponibilità del 31% delle azioni della __________ da parte della moglie del fallito e le modalità di tentata - e sventata, per effetto dell'intervento dell'avv. __________ - assegnazione del rimanente 69% alla moglie del fallito evidenziano comportamenti perlomeno discutibili dell'amministrazione fallimentare speciale;

 

                                         che l'allegazione dell'avv. __________, nel parallelo ricorso inc. 15.98.115, volta alla vendita del pacchetto azionario della __________ ai pubblici incanti - in luogo di quella tra i soli creditori - sembra prima facie essere il modo di realizzazione più vantaggioso per i creditori, benché possa pregiudicare gli interessi di __________ all'acquisto per fr. 120'000.--;

 

                                         che, per dirla con l'istante (cfr. p. 3, n. 3), "è infatti ovvio che la cerchia degli interessati ad acquisire un immobile, che ha la nomea di casa di tolleranza, sia ristretta a gente che non si fa troppi problemi, per cui più è ampia la cerchia dei partecipanti (N.d.r.: esterni) più è probabile che si spunti un prezzo più interessante per la massa";

 

                                         che siffatta questione non deve qui essere vagliata oltre, formando oggetto di disputa autonoma nel parallelo ricorso 10 luglio 1998 dell'avv. __________;

 

                                         che l'intero iter procedurale della liquidazione fallimentare rende ipotizzabile il sospetto che vi possano essere ingerenze del fallito e di sua moglie __________, incompatibili con la disciplina del diritto esecutivo federale;

 

                                         che per il 18 settembre 1998 è prevista la Seconda assemblea dei creditori;

 

                                         che a tale adunanza possono partecipare tutti i creditori, i cui crediti non siano stati rigettati definitivamente (oltre ai creditori con crediti ammessi, anche quelli la cui qualifica dipenda dall'esito di un ricorso ex art. 17 LEF o di un'azione di contestazione della graduatoria nel senso dell'art. 250 LEF), ad esclusione dei creditori rivendicanti con successo nel senso dei combinati art. 242 LEF e 34 RUF e dei creditori privilegiati di massa [ossia di quei creditori con crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, che obbligano non il fallito ma la massa fallimentare (cfr. ad esempio l'art. 262 cpv. 1 LEF); sulla nozione, cfr. Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 48, n. 2-9, p. 391 s., con riferimenti];

 

                                         che il miglior accertamento della qualità di creditore determina la differenza qualitativa tra la Prima e la Seconda assemblea, giustificando le estese competenze di cui solo quest'ultima beneficia;

 

                                         che le estese competenze della Seconda assemblea -riconducibili al senso di responsabilità di chi decide nella consapevolezza che una buona gestione consente un maggior ricavo da distribuire - si riassumono in sostanza nella facoltà di:

                                         a)  ordinare quanto è necessario alla gestione corretta e celere della liquidazione fallimentare (art. 253 cpv. 2 seconda proposizione LEF): in siffatte incombenze rientrano, a titolo esemplificativo, la riattivazione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi sospesi al momento della dichiarazione di fallimento (art. 207 cpv. 1 e 2 LEF), la realizzazione a trattative private dei beni appartenenti alla massa (art. 256 cpv. 1 seconda proposizione LEF), la rinuncia a far valere determinati diritti spettanti alla massa (con cessione ai creditori ex art. 260 cpv. 1 LEF) o la realizzazione di tali pretese nell'ipotesi che non siano state formulate domande di cessione (art. 260 cpv. 3 LEF);

                                         b)  deliberare sulla conferma o la revoca dell'amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori;

                                         c)   deliberare sulla proposta di concordato nella procedura di fallimento ex art. 332 LEF, previo parere dell'amministrazione, purché l'avviso di convocazione ne faccia menzione;

 

                                         che un cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo scopo della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III 89 cons. 2), riservato il caso in cui l'amministrazione fallimentare non sia in grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b);

 

                                         che per ragioni di celerità e per economia di giudizio, approssimandosi la Seconda assemblea già prevista per il 18 settembre 1998 (cfr. osservazioni 15 luglio 1998 di __________), si impone di non pregiudicarne la pienezza decisionale lasciando in sospeso quello che i creditori stessi sono più in grado di valutare;

 

                                         che ne consegue la declaratoria di precocità, a questo stadio di procedura, dell'istanza di revoca, ritenuto che è fatto obbligo all'amministrazione fallimentare speciale di mettere all'ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda della revoca dell'amministrazione speciale, su istanza esplicita del creditore avv. __________;

 

                                         che a tale seduta sarà data facoltà all'avv. __________ di lumeggiare quanto già prospettato con l'istanza qui in esame, distribuendo documentazione scritta che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda assemblea ad opera dell'amministrazione fallimentare speciale;

 

                                         che è opportuno ricordare che l'amministrazione fallimentare speciale svolge, come quella ordinaria, funzioni di diritto pubblico quale organo esecutivo del fallimento e procede pure nel senso degli art. 221 ss. LEF e 25 ss. RUF. Essa è soggetta ai doveri d'ufficio della tenuta di verbali e registri (art. 8 LEF) e della loro messa a disposizione a chiunque ne sia legittimato (art. 8a LEF); deve depositare alla Banca __________ gli importi in denaro, le cartevalori e gli oggetti preziosi di cui non è possibile disporre sollecitamente entro il termine d'ordine di tre giorni (art. 9 LEF e 29 LALEF), riservata la facoltà di far capo al conto corrente postale, nell'ossequio comunque del principio secondo cui gli importi ricevuti a favore di una massa fallimentare, destinati ad essere ripartiti solamente dopo un certo tempo, non devono essere lasciati improduttivi dell'interesse di mercato ma depositati in modo fruttifero e al meglio presso la Banca __________ (cfr. Direttive 30 agosto 1992 della CEF del Tribunale federale alle autorità cantonali superiori di vigilanza concernenti la contabilità degli uffici dei fallimenti);

 

                                         che l'amministrazione fallimentare speciale è pure sottoposta alla disciplina sulla ricusazione (art. 10 LEF) e sui negozi giuridici vietati (art. 11 LEF) e il Cantone è responsabile del danno da essa cagionato illecitamente nell'adempimento dei compiti di diritto pubblico connessi alla funzione (art. 5 LEF e 8 LALEF), riservato l'esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l'agente pubblico che ha causato il danno (art. 9 LALEF). Sono applicabili le sanzioni disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF ed è dato il diritto di ispezione, limitatamente agli atti riferiti ai fallimenti trattati, in conformità del dettato dell'art. 14 cpv. 1 LEF: siffatti diritti sono correlati alla facoltà conferita all'amministrazione fallimentare speciale di determinarsi con provvedimenti impugnabili nel senso dell'art. 17 LEF;

 

                                         che è dato dell'esperienza giudiziaria che talora le amministrazioni fallimentari speciali non hanno corretta nozione dei loro doveri istituzionali;

 

                                         che l'istanza di revoca dell'amministrazione fallimentare speciale formulata dall'avv. __________ va respinta nel senso dei considerandi, con il rilievo che il giudizio è di natura interlocutoria e non pregiudica eventuali future istanze di revoca;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 pv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità 8art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

richiamati gli art. 17, 237 cpv. 2 e 253 cpv. 2 LEF; 1 cpv. 2 lett. c, 9 cpv. 2 e 12 LPR;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   La domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale presentata dall'Avv. __________ è respinta.

 

                                   2.   È fatto obbligo alla __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare __________ di mettere all'ordine del giorno della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda della revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale, su istanza esplicita del creditore avv. __________.

 

                                2.1   Alla seduta del 18 settembre 1998 sarà data facoltà all'avv. __________ di lumeggiare quanto già prospettato con la domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'amministrazione fallimentare speciale, distribuendo documentazione scritta che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda assemblea ad opera dell'Amministrazione fallimentare speciale.

 

                                   3.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   4.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   5.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione all'Ufficio fallimenti di Lugano.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria