Incarto n.
15.98.00136

Lugano

23 ottobre 1998 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sul ricorso 1° settembre 1998 di

 

                                         __________

                                         contro

 

l’operato dell’UEF di Blenio nell’ambito delle procedure di pignoramento gruppo 30/97 promosse nei confronti del ricorrente da

 

                                         __________                                                          patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni 3 settembre 1998 dell’UEF di Blenio

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ procede contro il fratello __________ per l’incasso del proprio credito.

 

                                  B.   Il 28 novembre 1997 l’UEF di Blenio ha  pignorato  9 particelle intestate all’escusso . Su richiesta del legale del creditore l’UEF procedeva  in data 24 marzo 1998 al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi agli inquilini.

 

                                  C.   Con scritto 1. aprile 1998 __________ comunicava all’Ufficio la propria opposizione al pignoramento e al blocco delle pigioni, essendo tali provvedimenti, a suo dire, ingiustificati. In data 8 aprile 1998 l’UEF di Blenio comunicava al debitore che il pignoramento del 28 novembre 1997, non essendo stato interposto alcun ricorso, è da ritenersi cresciuto in giudicato, Per quanto concerne il blocco delle pigioni l’Ufficio conferma di essersi limitato ad applicare i disposti legali vigenti in materia.

 

                                  D.   Con  un primo ricorso datato 14 aprile 1998 (inc. __________) __________ si aggravava contro la decisione dell’UEF di Blenio di ordinare, contestualmente al pignoramento immobiliare 28 novembre 1997, il blocco delle pigioni. Il ricorrente sosteneva che il credito posto in esecuzione sarebbe stato ampiamente garantito dal valore degli immobili senza dover far capo alle pigioni. Il ricorrente sosteneva inoltre che, gli inquilini non avrebbero dovuto essere informati della procedura esecutiva in corso, in quanto ciò potrebbe portare alla disdetta dei contratti di locazione, con grave pregiudizio per il debitore. Con sentenza 19 giugno 1998 questa Camera respingeva il ricorso 14 aprile 1998 di __________, confermando la correttezza dell’operato dell’UEF di Blenio.

 

                                  E.   Con il ricorso 1° settembre 1998 __________ si aggrava, in sostanza, nuovamente contro il pignoramento dei fondi e il conseguente blocco degli affitti effettuato dall’UEF. Egli sostiene inoltre che, non sarebbe stata effettuata la stima degli immobili pignorati

 

                                  F.   Delle osservazioni dell’UEF di Blenio si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella misura in cui il ricorso è diretto contro il pignoramento dei fondi e il blocco delle pigioni, esso è manifestamente tardivo. Infatti il pignoramento degli immobili e il blocco delle pigioni risalgono, rispettivamente al 28 novembre 1997 e al 24 marzo 1998. Ne consegue che il ricorso, su tale punto, deve essere ritenuto irricevibile. Abbondanzialmente va rilevato che il gravame andrebbe respinto anche nel merito, in quanto lo stesso ripropone le medesime censure sollevate con il ricorso 14 aprile 1998, respinto con sentenza 19 giugno 1998  di questa Camera (inc. __________).

                                   2.   Il ricorrente chiede che venga effettuata la perizia degli immobili pignorati. Nelle sue osservazioni l’UEF di Blenio ha affermato di aver richiesto al creditore l’anticipo spese per l’allestimento della perizia (cfr. doc. D). Tale anticipo è stato versato in data 13 agosto 1998 e la relazione di stima sarà allestita entro la fine del 1998. Ne consegue che l'UEF di Blenio si è determinato correttamente e il gravame su questo punto va respinto.

 

                                   3.   Ne consegue la reiezione del ricorso in quanto ricevibile.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 17, 95 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 1° settembre 1998 __________, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria