Incarto n.
15.98.00138

Lugano

17 dicembre 1998

B/fc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 4 settembre 1998 di

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la comminatoria di fallimento 18/26 agosto 1998 emessa  nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

__________

patr. dallo Studio legale __________

 

rilevato che con ordinanza presidenziale al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni  9 ottobre 1998 dell’UEF di Mendrisio;

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 5/12 febbraio 1998 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso il dott. __________ per l’incasso di fr. 30’915.30 oltre interessi e spese  Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente con istanza 16 febbraio 1998 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 10’915.-- più interessi e spese. Dal verbale dell’udienza di contraddittorio 23 marzo 1998 emerge che l’escusso si è impegnato a pagare delle rate mensili di fr. 3’000.-- a partire dal mese di maggio 1998 ed ha ritirato l’opposizione interposta al PE, mentre la procedente si è impegnata a non chiedere la continuazione dell’esecuzione fintanto che i versamenti promessi venivano pagati regolarmente.

 

                                  B.   Su domanda di proseguire l’esecuzione presentata da __________ il 18 agosto 1998 l’UEF di Mendrisio ha emesso la comminatoria di fallimento contro il ricorrente per l’importo di fr. 30’915.30 più interessi e spese.

 

                                  C.   Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato il dott. __________ asserendo che la procedura esecutiva in oggetto è stata promossa per l’importo di fr. 30’915.--, di cui fr. 10’915.-- a titolo di contributi alimentari e fr. 20’000.-- per le spese di formazione della figlia. Il ricorrente ha rilevato che con istanza 16 febbraio 1998 la procedente ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente all’importo di fr. 10’915.--, considerato che solo per tale somma esisteva un titolo di rigetto, la sentenza di divorzio prevedendo il versamento di contributi per il mantenimento dei figli unicamente fino alla maggiore età. In occasione dell’udienza 23 marzo 1998, in cui si era discusso unicamente degli alimenti arretrati a favore della moglie, le parti hanno raggiunto un accordo, nel senso che il ricorrente avrebbe provveduto a versare gli alimenti arretrati mediante rate regolari. L’asserito debito di fr. 20’000.-- per le spese di formazione della figlia non è stato in alcun modo oggetto di discussione. L’opposizione è stata quindi ritirata evidentemente solo per l’importo oggetto dell’istanza, ossia per fr. 10’915.--. L’escusso ha dichiarato di avere effettuato diversi versamenti a favore della moglie durante il periodo da aprile a luglio 1998, per un importo complessivo di fr. 9’267.50. La procedente ha tuttavia chiesto l’emissione di una comminatoria di fallimento per l’intero importo indicato sul PE, ignorando i pagamenti nel frattempo effettuati e sfruttando una poco felice formulazione contenuta nel verbale di udienza. Essa ha fatto pertanto credere che l’opposizione fosse stata ritirata anche per le spese di formazione della figlia, nonostante l’importo sia assolutamente contestato, non sia assistito da alcun titolo di rigetto, non sia stato indicato nell’istanza di rigetto e non sia neppure mai stato discusso in Pretura.   

                                  D.   Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.

                                  a)   Ex art. 159 LEF, ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.

 

 

                                  b)   Con domanda 11 agosto 1998 __________ ha chiesto all’UEF di Mendrisio di proseguire l’esecuzione promossa contro il dott. __________ per un credito di fr. 30’915.30, producendo quali documenti il PE n. __________ ed il verbale dell’udienza di contraddittorio 23 marzo 1998 relativa alla procedura di rigetto dell’opposizione. Ritenuto che da questo documento risulta che il debitore ha ritirato l’opposizione interposta al predetto  PE, l’UEF di Mendrisio, dovendosi attenere alla documentazione prodotta, ha correttamente compilato la comminatoria di fallimento indicando quale credito l’importo indicato sul PE. Non rientra infatti nelle competenze dell’UEF  interpretare risp. modificare le decisioni emesse in sede pretorile.

                                         L’escusso può d’altronde domandare ex art. 85a LEF in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. 

 

                                   2.   Il ricorso 4 settembre 1998 del dott. __________ va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 159 LEF

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 4 settembre 1998 del dott. __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione:    -    __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria