Incarto n.
15.1998.00157

Lugano

18 novembre 1999 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

statuendo sul ricorso 5 ottobre 1998 di

 

                                          __________

patr. dall’avv. __________

contro

 

__________ e meglio contro lo “stato di riparto” 25 settembre 1998  del fallimento

 

                                         __________

 

procedura concernente anche

 

                                         __________

                                         rappr. __________ e

 

                                         __________

                                         rappr. __________

 

nonché

 

                                         __________

                                         rappr. __________

 

 

 

viste le osservazioni  

- 19 ottobre 1998 della __________ - 22 ottobre 1998 del __________ - 22 ottobre 1998 dello __________

- 5 marzo 1999 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con decreto 28 luglio 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ in liquidazione. Essendo stato rinvenuto quale unico bene l’immobile part. __________ di __________, con un valore di stima peritale di fr. 3’250’000.-- gravato da oneri ipotecari per fr. 3’450’000.--, l’UF di Lugano pubblicava il 2 ottobre 1992 la chiusura del fallimento per mancanza di attivi.

 

                                  B.   Con istanza 26 ottobre 1992 l’UF chiedeva al Giudice del fallimento di decretare la continuazione della procedura in via sommaria avendo un creditore anticipato fr. 3’000.-- a garanzia delle spese. La graduatoria e l’elenco oneri della part. __________ di __________ sono stati depositati in data 8 luglio 1996 dando adito a due contestazioni ex art. 250 LEF concernenti le pretese fiscali notificate dallo __________ e dal __________

                                  C.   Il deposito delle condizioni d'incanto ha dato luogo ad un ricorso da parte di __________ sfociato nella sentenza 23 aprile 1998 di questa Camera (inc. 15.97.168). Il 30 settembre 1997 ha avuto luogo l'incanto pubblico della part.__________ __________, aggiudicata per fr.1'100'000.--

 

                                  D.   Il 12 dicembre 1997 l'UF di Lugano depositava uno " Stato di riparto provvisorio "così articolato:

 

                                         1. __________ Imp. Cant. 1988/92                           fr.   36'448.--

                                         2. Comune di __________ Imp.Com. 1988/92 fr.   22'514.90

                                         3. __________                                                             fr. 768'056.75

                                         4. __________ (art. 250 cpv. 2 LEF )                        fr.   82'370.35

                                         Totale                                                                             fr. 909'390.--

 

 

 

                                  E.   In data 24 settembre 1998 l'UF di Lugano depositava lo " Stato di riparto " definitivo del fallimento __________ liquidazione:

 

                                         A. Riassunto del ricavo

                                         Immobili                                                                         fr. 1'100'000.--

                                         Reddito degli immobili                                                 fr.   361'332.50

                                         Titoli crediti e altri diritti                                                fr.       4'267.90

                                         Denaro contante                                                           fr.       3'000.--

                                         Totale attivo                                                                   fr. 1'468'600.40

 

                                         B. Riparto

                                         Spese di massa

                                         a) crediti ex art. 262 cpv. 2 LEF

                                         Imposta cantonale 1993/97                                         fr.     69'551.50

                                         Imposta comunale 1993/97                                         fr.     55'524.75

 

                                         Spese di amministrazione del fondo

                                         Tassa di canalizzazione                                               fr.       1'405.25

                                         Contr. Costruzione impianto di depurazione

                                                                                                                                fr.         243.75

 

                                         Ricavo netto da ripartire                                              fr. 1'334'607.25

 

                                         Liquidazione

                                         __________

                                         Imposta cantonale 1988/92                                         fr.      36'448.--

                                         __________

                                         Imposta comunale 19988/92                                       fr.      22'514.90

                                         __________

                                         Cartella ipotecaria di I e II rango                                 fr. 1'193'274.--

                                         __________Cartella ipotecaria di VI rango              fr.   *82'370.35

                                         * ex art. 250 cpv.2 LEF

 

                                         Totale distribuito                                                           fr. 1'334'607.25

 

 

                                  F.   Con ricorso 5 ottobre 1998 __________ formula il seguente petitum:

                                        

                                         " In via principale

 

                                         1.   Il ricorso è accolto.

 

                                         2.   I crediti per imposta cantonale 1993/1997 di fr. 69'551.50 iscritti, come spese di massa alla posta B, a) del riparto definitivo 25 settembre 1998, sono stralciati.

                                         3.   I crediti per imposta comunale 1993/1997 di fr. 55'524.75 iscritti, come spese di massa alla posta B, a) del riparto definitivo 25 settembre 1998, sono stralciati.

 

                                         4.   Conseguentemente il netto ricavo da ripartire a favore della ricorrente ammonta a fr. 1'327'267.15.

 

                                         5.   Gli avvisi ai creditori concernenti il deposito dello stato di ripartizione ( compreso l'avviso speciale), devono essere modificati di conseguenza."

 

                                         La ricorrente rileva innanzi tutto che i crediti per imposta cantonale e comunale relativi al 1993 sarebbero esposti sia nell'elenco oneri, come debiti della fallita, sia nello stato di riparto definitivo, come spese di massa. __________ postula il riconoscimento di tali importi unicamente quali debiti della fallita. La ricorrente assevera inoltre che l'UF di Lugano inserendo nello stato di riparto definitivo gli importi relativi alle imposte cantonali e comunali per gli anni 1994/97, nonché il contributo di costruzione impianto di depurazione, avrebbe violato la legge, in quanto non sarebbe lecito inserire nello stato di riparto definitivo elementi non contenuti nello stato di riparto provvisorio, se non nella misura in cui ciò è imposto dall'esito di tutti i processi inerenti la determinazione dell'attivo e del passivo della massa, che hanno fatto seguito allo stato di riparto provvisorio. La Banca sostiene inoltre che  non essendo le tassazioni state intimate anche ad __________ con la possibilità d'interporre reclamo ed avendo le tassazioni stesse carattere provvisorio i relativi crediti andrebbero stralciati dallo stato di riparto definitivo, indipendentemente da ogni giudizio di merito.

                                     

                                  H.   Delle osservazioni dell'UF di Lugano e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale. In sostanza  lo stato di ripartizione darà atto della misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art. 261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale, esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite (in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.12 p.392). Per poter procedere all'allesti-mento dello stato di ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”; cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF). Per l'art. 266 cpv. 1 LEF si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostoché sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria. La ripartizione provvisoria non deve tuttavia intaccare la ripartizione definitiva, di conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i debiti della massa. (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF)

 

                                   2.   Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi  pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss.,  p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). Se un debito non è riconosciuto come debito della massa, compete al creditore che sostiene invece il contrario, promuovere entro un adeguato termine una causa contro la massa innanzi al giudice civile o all'autorità amministrativa competente (cfr. DTF 125 III 293 ss.). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale  e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

 

                                   3.   In concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo Stato e dal Comune di __________, ritenendole spese di massa da porre a carico del prezzo di aggiudicazione. 

                                         Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali  “spese di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite alla realizzazione della part. __________ di __________, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa , in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso di __________ va respinto. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo Stato e dal Comune di __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.

                                     

                                   4.   Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato e del Comune di __________ quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile, sorte dopo la dichiarazione di fallimento, quali spese di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 da prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III 248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo Stato e dal Comune di __________ sono sorte dopo la dichiarazione di fallimento essendo riferite agli anni 1993/1997 Di conseguenza, con riserva di diverso parere del giudice del merito, le imposte cantonali 1993/1997 di complessivi fr. 69'551.50 e le imposte comunali 1993/1997 di complessivi fr. 55'524.75, sono da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2 LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.

 

                                   5.   La ricorrente sostiene che l'UF di Lugano avrebbe esposto i crediti per imposta cantonale e comunale relativi al 1993 sia nell'elenco oneri, come debiti della fallita, sia nello stato di riparto definitivo.Orbene dagli atti risulta che a seguito della sentenza 24 aprile 1997 della II CCA i crediti fiscali relativi al 1993 sono stati stralciati dall'elenco oneri della part. __________ di __________ Di conseguenza la censura si rivela priva di fondamento. La Banca sostiene inoltre che l'Ufficio avrebbe violato la legge, in quanto non sarebbe lecito inserire nello stato di riparto definitivo elementi non contenuti nello stato di riparto provvisorio, rimasto incontestato. Tale tesi non può essere condivisa, in quanto, la ripartizione provvisoria effettuata dall'UF di Lugano non deve compromettere la ripartizione definitiva. Di conseguenza anche dopo la liquidazione di cui all'art. 266 LEF devono essere coperti i costi e i debiti della massa, in casu le pretese fiscali del Cantone e del Comune di __________ (cfr. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 266 LEF).

 

                                   6.   Le richieste formulate dallo Stato con le osservazioni 20 ottobre 1998 di inserire nello stato di riparto ulteriori pretese fiscali, quali debiti di massa, non possono essere accolte non prevedendo la LPR il ricorso adesivo. 

 

                                   7.   Ne consegue la reiezione del gravame di __________.    Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

 

 

Richiamati gli art. 261 e 262 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 5 ottobre 1998 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria