Incarto n.
15.98.00159

15.98.00160

15.98.00161

15.98.00162

Lugano

4 novembre 1998

/B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sui ricorsi 7 ottobre 1998 di

 

 

avv. __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 1. ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ promosse contro il ricorrente da

 

 

COMUNE DI __________

(rappr. da: Municipio di __________)

 

 

rilevato che con ordinanze presidenziali 8 ottobre 1998 ai ricorsi non è stato

concesso effetto sospensivo;

 

 

viste le osservazioni:

– 20 ottobre 1998 del Comune di __________

– 21 ottobre 1998 dell’Ufficio esecuzione di __________

 


ritenuto

 

 

in fatto:                 A.      Il Comune di __________ procede in via esecutiva contro il dott. __________ per l’incasso delle imposte comunali 1987, 1988, 1989 e 1990. 

 

 

                                B.      Con avvisi 1. ottobre 1998 l’UE di __________ ha comunicato al debitore che il giorno 23 ottobre 1998 avrebbe proceduto nelle esecuzioni n. __________ al pignoramento di fr. 45’547.35 risp. fr. 45’531.-- risp. 35’175.-- risp. 34’141.65 interessi e spese compresi.

 

 

                                C.      Con ricorsi 7 ottobre 1998 l’avv. __________ si è aggravato contro i predetti avvisi di pignoramento argomentando che per ciascuno dei crediti in esame sono già stati emessi il 23 novembre 1993 risp. il 15 marzo 1994 degli attestati di carenza di beni. Secondo l’art. 149 cpv. 4 LEF il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, per cui i pignoramenti in esame potevano avvenire unicamente per i crediti di fr. 37’804.65, risp. 37’788.40 risp. fr. 29’202.15 risp. fr. 28’173.95 esclusi gli interessi.

 

 

                                D.      Delle osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:               1.      I quattro ricorsi sono diretti contro gli avvisi di pignoramento emessi nell’ambito di quattro esecuzioni promosse dal Comune di __________ nei confronti  dell’avv. __________. Le motivazioni sono le stesse per tutti e quattro i ricorsi, per cui le cause inc. __________ possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza.

 

                                2.      a)     Il Comune di __________ ha escusso l’avv. __________ con:

 

                                                  –       PE n. __________ per fr. 38’309.40 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1997 per l’imposta comunale 1987, fr. 13’357.85 per gli interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997, fr. 20.-- per la tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 8’505.65 versato dal debitore

 

                                                  –       PE n. __________ per fr. 38’309.40 per l’imposta comunale 1988, fr. 13’341.60 per gli interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997, fr. 20.-- per la tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 8’505.65 versato dal debitore

 

                                                  –       PE n. __________ per fr. 40’259.90 per l’imposta comunale 1989, fr. 10’397.75 per gli interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997 e fr. 20.-- per la tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 17’445.95 versato dal debitore

 

                                                  –       PE n. __________ per fr. 40’259.90 per l’imposta comunale 1990, fr. 9’369.55 interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997, fr. 20.-- per la tassa di diffida, dedotto l’importo di fr. 17’445.95 versato dal debitore,

   

                                                  Interposte tempestive opposizioni dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore. Con sentenze 5 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di __________ ha rigettato in via definitiva le opposizioni per gli importi indicati sui PE.

                                                  Con attestazioni 20 febbraio 1998 la Pretura di __________ ha dichiarato che le predette sentenze sono divenute definitive. 

 

                                          b)    Ex art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento. 

                                                  Ritenuto che come risulta dalle sentenze pretorili, rimaste inimpugnate, le opposizioni interposte dall’escusso sono state rigettate per gli importi indicati sui PE, e pertanto sia per il capitale che per gli interessi, l’UE ha correttamente proseguito le esecuzioni  emettendo gli avvisi di pignoramento in esame.

 

                                3.      I ricorsi 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ vanno quindi respinti.

                                          Non si prelevano tasse di giustizia (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 17 e 89 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Le cause inc. __________ sono dichiarate congiunte.

 

                                2.      Il ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.

                                          2.1.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Il ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.

                                          3.1.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                                4.      Il ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.

                                          4.1.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                                5.      Il ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.

                                          5.1.  Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

 

                                6.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                7.      Intimazione:

                                          – avv. __________;

                                          – Municipio di __________;

                                          – Ufficio esecuzione di __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria