Incarto n.
15.98.00165

Lugano

18 maggio 1999 /FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 13 ottobre 1998 di

 

                                         __________ rappr. dall'avv. __________

                                         contro

 

__________ in materia di pubblici incanti;

 

viste le osservazioni      15 ottobre 1998 di __________

                                         26 ottobre 1998 degli avv. __________ e __________ __________, __________;

                                         29 ottobre 1998 dell'UE di Lugano;

 

ritenuto che                     con ordinanza presidenziale 13 ottobre 1998 non è stato concesso effetto sospensivo al ricorso;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel gruppo di esecuzione n. __________ relativo al debitore __________, composto dei creditori avv. __________, __________, avv. __________ e avv. __________, l'UE di Lugano ha pignorato in data 3 luglio 1998, tra gli altri oggetti, un dipinto - "__________" - attribuito a __________, dal valore stimato, visti i dubbi circa la sua autenticità, in fr. 2'000.--.

 

                                  B.   L'avv. __________ ha richiesto, il 3 settembre 1998, la vendita del dipinto di __________. Il 2 ottobre 1998 l'UE di Lugano ha comunicato a __________ la ricezione della domanda di vendita e lo ha avvisato che l'incanto avrebbe avuto luogo il 15 ottobre 1998 a Lugano presso la sala incanti dell'UE.

 

                                  C.   Con ricorso 13 ottobre 1998 __________ ha postulato la sospensione del previsto incanto pubblico. A suo dire l'asta non sarebbe stata preparata con la necessaria cura. Essa avverrebbe "negli scantinati del Palazzo di Giustizia", ad opera di funzionari UE e non di addetti ai lavori. Non avendo accertato l'autenticità dell'opera si rischierebbe poi di vendere a basso prezzo un opera del valore di quasi un milione di franchi. Da ultimo l'asta sarebbe stata pubblicizzata in maniera insufficiente.

 

                                  D.   Con le rispettive osservazioni CDI, gli avv. __________ e __________ e l'UE si sono limitati a confermare la legalità e la conformità alle circostanze della prassi adottata dall'ufficio.

 

 

Considerato

 

in diritto:              1.a)   Ex art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, dove occorra, da periti. Contro l'ammontare della stima, la sua mancata esecuzione o contro la mancata consultazione di periti è possibile interporre ricorso ex art. 17 LEF (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 97 LEF e giurisprudenza ivi citata).

                                         A norma dell'art. 9 RFF, in caso di pignoramento di immobili, ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il Tribunale federale ha ritenuto corretta, vigente la vecchia LEF, un'applicazione analogica anche in caso di pignoramento di beni mobili (cfr. DTF 110 III 69/70; 114 III 29/30). Non vi è motivo per scostarsi da siffatta ragionevole giurisprudenza.

 

                                  b)   A prescindere dalla possibilità di chiedere in concreto una perizia del bene pignorato, si deve rilevare che il relativo termine è comunque ampiamente trascorso (10 giorni dall'intimazione, 31 agosto 1998, del verbale di pignoramento concernente il dipinto). Entro il termine indicato __________ non ha nemmeno contestato, tramite ricorso, la stima di fr. 2'000.-- eseguita dall'UE. Non può quindi essere qui esaminato il gravame concernente la mancata determinazione, da parte dell'UE, dell'autenticità del presunto quadro. Questa questione - determinante per la stima del valore del dipinto - poteva essere sciolta solo tramite perizia, che mai è stata chiesta dall'escusso.

 

                               2.a)   Il cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Nel caso in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III 86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di principio all'autorità di esecuzione, solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).

 

                                  b)   In concreto l'avviso di incanto del dipinto è stato regolarmente pubblicato sul FUC __________. Pure i mass media cantonali si sono occupati dell'asta informando gli utenti circa modalità e tempi dell'operazione. Vi erano poi forti dubbi sull'autenticità dell'opera: in una pubblicazione specializzata appariva un soggetto molto simile ma non identico, cosicché il bene pignorato pareva essere una copia. Non era quindi strettamente necessario incaricare una casa d'aste. Ne consegue che la realizzazione del dipinto è stata gestita correttamente e nulla è imputabile all'UE di Lugano. L'incanto è avvenuto alla presenza di numerosi astanti e con un esito ragionevole.

 

                                   3.   Il ricorso va quindi respinto.

                                         Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

 

Richiamati gli art. 97 e 125 LEF e 9 RFF,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 13 ottobre 1998 __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria