Incarto n.
15.98.00166

Lugano

3 maggio 1999/B/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sull’istanza 9 ottobre 1998 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da

 

 

__________

 

 

 

 

nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da

 

                                         __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 ottobre 1998;

 

completata l’istruttoria;

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 24 marzo 1999;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto

 

 

                                         che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 24 settembre 1998;

 

                                         che con atto 9 ottobre 1998 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione tardiva, essendo stato trattenuto all’estero per motivi di lavoro;

                                     

                                         che con ordinanza presidenziale 14 ottobre 1998 è stato fissato alla __________ un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammetteva l’opposizione tardiva dell’escusso;

 

                                         che la precettante ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________ non essendo stata interposta nei termini di legge;

 

                                         che interrogato formalmente l’istante ha dichiarato che il PE in questione, emesso il 23 settembre 1998, è stato notificato a sua moglie il 24 settembre 1998; che il giorno della notifica sua moglie gli ha telefonato in __________, a __________ presso il __________, per comunicarglielo; che le ha risposto di non preoccuparsi, non trattandosi di un suo debito personale; che è poi partito per l’estero, se ben ricorda per la __________, pensando dapprima di rientrare in tempo per inoltrare regolare opposizione, mentre esigenze di lavoro lo hanno però trattenuto lontano dal suo domicilio per un lasso di tempo superiore al previsto, con brevissimi rientri a casa in orari inusuali;

                                   

                                         che l’istante ha affermato di poter presentare la documentazione relativa ai suoi spostamenti entro il termine di 10 giorni;

 

                                         che la __________ ha dapprima chiesto di tenere in sospeso la procedura, alfine di trovare un accordo;

 

                                         che il 22 febbraio 1999 la precettante ha chiesto che venisse riattivata la procedura, non essendo intervenuto alcun accordo;

                                    

                                         che entro il termine di 10 giorni fissato con ordinanza  24 marzo 1999, __________ non ha presentato documentazione alcuna;

 

                                         che ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;

 

                                         che la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato per un impedimento non imputabile all’istante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997,  § 11 n. 28 p. 83);

                                         che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;

 

                                         che secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;

 

                                         che trovandosi l’istante in Italia al momento della comunicazione da parte di sua moglie della notifica del PE risp. essendosi poi in seguito  recato in __________, egli era facilmente in grado di interporre opposizione al PE in esame entro il termine di dieci giorni sia telefonicamente, che per iscritto con l’invio di una lettera all’UE di Lugano, oppure tramite sua moglie od un suo rappresentante;

 

                                         che in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile all’istante, per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;

 

                                         che l’istanza di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   L'istanza di restituzione del termine 9 ottobre 1998 di __________, __________, è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

 

 

                                   4.   Intimazione:       - __________

                                         __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria