Incarto n.
15.98.00170

Lugano

10 marzo 1999 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 16 ottobre 1998 di

 

 

                                         __________

                                         contro

 

__________ e meglio contro l’ammontare delle spese nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

                                         __________

 

nei confronti di

 

                                         __________

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                     A.   __________ procede nei confronti di __________ e __________, debitori solidali, per l’incasso di un credito di fr. 1’900.--

 

                                  B.   Il 29 settembre 1998 il Giudice di Pace del circolo di Lugano ha decretato il sequestro di tutto il mobilio ed ogni altro oggetto di valore situato nell’appartamento locato dai coniugi __________.

 

                                  C.   In data 8 ottobre 1998 il decreto di sequestro viene notificato ai debitori. Lo stesso giorno __________ ha versato l’importo di fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n. __________. Il 12 ottobre 1998 __________, su richiesta dell’UE di Lugano, ha versato un ulteriore importo di fr. 190.-- a valere quale saldo spese relativo all’istanza di sequestro in oggetto.

 

                                  D.   Con ricorso 16 ottobre 1998 __________ si aggrava contro la richiesta di un ulteriore versamento di fr. 190.-- sostenendo che le spese relative all’esecuzione in oggetto sarebbero già coperte dall’importo di fr. 2108.40 versato l’8 ottobre 1998.

 

Considerando

 

 

in diritto:                   1.   Per l’art. 9 cpv. 2 LPR si può prescindere dall’istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza. Sono formali quelle riferite a tardività, infondatezza o temerarietà del ricorso, mentre sono materiali quelle che consentono di superare la soglia di ricevibilità e di giungere celermente alla reiezione o all’accoglimento del gravame. Di regola non vi è istruttoria quando l’oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2. c) ad art. 9).

 

                                   2.   Nel caso di specie il ricorso è stato direttamente inoltrato all’Autorità di vigilanza. Esso verte essenzialmente sull’ammontare delle spese esecutive e può essere già deciso sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente. Di conseguenza si giustifica l’assenza di istruttoria.

 

                                   3.   __________ contesta il fatto che l’UE di Lugano abbia richiesto alla moglie il pagamento dell’importo di fr. 190.--, avendo egli già versato fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n__________. Orbene dalla copia della ricevuta dell’Ufficio prodotta dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 190.-- è stato versato da __________ a copertura delle spese di sequestro. Essendo __________ e __________ debitori solidali nei confronti di __________ ed avendo il Giudice di pace di Lugano emanato due distinti decreti di sequestro, si giustifica la riscossione delle spese anche nei confronti della debitrice solidale __________   

                                   4.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

Richiamati gli art. 17 LEF e 9 LPR

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 16 ottobre 1998 __________ __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         -__________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria