Incarto n.
15.98.00177

Lugano

16 novembre 1998 /FC/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 20 ottobre 1998 di

 

                                          __________

                                          (patr. dall'avv. __________)

 

contro l'operato dell'UEF di Mendrisio nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________ promossa dal __________ contro __________;

 

richiamata l'ordinanza 22 ottobre 1998 di trasmissione d'ufficio dell'atto di ricorso, irritualmente inoltrato alla CEF invece che all'organo d'esecuzione forzata competente per l'istruttoria preliminare ex art. 9 LPR;

 

preso atto che non sono state presentate osservazioni nel senso dell'art. 9 LPR;

 

viste le sentenze 14 settembre 1998 di questa Camera e 4 novembre 1998 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale;

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

 

                                          che con provvedimento 19 ottobre 1998 l'UEF di Mendrisio ha stabilito che "le 20 chiavi della proprietà al mappale n. __________ RFD di __________ intestata a __________ restano in custodia dell'UEF di Mendrisio";

 

                                         che con "reclamo" (recte: ricorso) 20 ottobre 1998 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata, postulando la consegna immediata di tutte le chiavi;

 

                                         che gli aspetti esecutivi della complessa vicenda consentono ora di accedere a siffatta richiesta, impregiudicate le questioni - tuttora pendenti avanti le autorità competenti - di natura penale e disciplinare riconducibili alla sentenza 14 settembre 1998 di questa Camera (inc. n. 15.98.11), segnatamente i dispositivi n. 2 e 5 cresciuti in giudicato;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

 

richiamato l'art. 17 LEF,

 

 

PRONUNCIA

 

                                   1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza l'UEF di Mendrisio procederà all'immediata dazione a __________, delle venti chiavi riferite al fondo n. __________ RFD di __________.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione a: Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria