Incarto n.
15.98.00188

Lugano

4 febbraio 1999/FC//fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

vista l’istanza 29 ottobre 1998 dell’UEF di Leventina tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa

 

                                         __________

                                         rappr. da __________

 

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla

 

Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

 

nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Leventina promossa da

 

                                         __________

 

ritenuto che la comunione ereditaria - benché priva di personalità giuridica - può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 cons.2a);

 

atteso che con l'art. 49 LEF il legislatore ha inteso conferire alla comunione ereditaria la legittimazione passiva nella procedura d'esecuzione (DTF 116 III 7 cons.2a e 102 II 388);

 

preso atto che l’UEF di Leventina propende per la vendita a trattative private del fondo n. __________ di __________ intestato alla Comunione ereditaria ____________________, __________, __________, __________, __________, __________;

 

ritenuto che escussa nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Leventina promossa dall'avv. __________ non è la Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ bensì la Comunione ereditaria fu __________;

 

rilevato che a questo stadio di procedura le prospettate modalità di realizzazione - tendenti nell'esito all'azione di divisione, avuto riguardo alla pluralità di eredi entranti in linea di conto, molti dei quali di domicilio non noto -  eccedono quanto occorra dal profilo esecutivo;

 

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti;

 

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),

 

 

PRONUNCIA:

 

                                   1.   È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante alla Comunione ereditaria fu __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta a sua volta dalla Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________, __________, __________, ____________________, interessenza pignorata nell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Leventina.

 

                                   2.   Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

 

                                   3.   Intimazione all’UEF di Leventina e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria