Incarto n.
15.98.00019

Lugano

25 novembre 1998 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 9 febbraio 1998 di

 

                                         __________

                                         patr. dall’ avv. __________

 

 

                                         contro

 

l’operato dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

                                         __________

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 13 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni 12 marzo 1998 dell’UEF di Bellinzona                    

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                     A.   La __________ ( in seguito __________) procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

 

                                  B.   Il 15 settembre 1995 l’UEF di Bellinzona ha pignorato l’autovettura Toyota Corolla Wagon 4 WD di proprietà dell’escusso.

 

                                  C.   Il 2 febbraio 1998, avendo fissato la vendita per il 12 marzo 1998, l’Ufficio ha diffidato il debitore ad essere presente il 9 febbraio 1998 per la visione dei beni pignorati.

 

                                  D.   Contro tale avviso si è aggravato con ricorso 9 febbraio 1998 __________ sostenendo di non essere debitore nei confronti della __________. Infatti il debito sarebbe stato contratto dalla ex moglie, la quale in sede di divorzio si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti del marito per l’importo di fr. 30’000.--. Il ricorrente chiede quindi che la procedura esecutiva venga annullata, in quanto la __________, pur essendo a conoscenza di tali fatti, si rifiuta di ritirare il precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti di __________.

 

                                  E.   Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

 

                                   2.   Nel caso di specie la __________ ha domandato la vendita dei beni pignorati il 20 luglio 1996, quindi entro un anno dal pignoramento eseguito il 19 settembre 1995. L’avviso di ricezione della domanda di vendita è stato notificato al debitore il 2 agosto 1996, mentre l’avviso d’incanto gli è stato trasmesso il 21 gennaio 1998.

                                         Orbene a prescindere dal fatto che tali atti esecutivi sono cresciuti in giudicato, non essendo stati impugnati dal debitore, l’operato dell’UEF di Bellinzona deve essere ritenuto corretto. Le allegazioni del ricorrente concernono questioni di merito che sfuggono al potere di cognizione di questa Camera. Abbondanzialmente va rilevato che la volontà della creditrice __________ di proseguire l’esecuzione nei confronti del ricorrente emerge chiaramente dalla lettera 12 gennaio 1998 indirizzata all’UEF di Bellinzona, nella quale si chiedono informazioni sullo stadio di avanzamento della procedura.

 

                                   3.   Ne consegue la reiezione del ricorso.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 116, 121 e124 LEF

 

pronuncia:              1.   Il ricorso  9 febbraio 1998 di __________, è respinto

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria