Incarto n.
15.98.00202

Lugano

29 gennaio 1999

/FP/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 30 ottobre 1998 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente, rispettivamente da

 

 

             __________

(rappr. da __________)

 

e da

 

             __________

(rappr. da __________)

 

viste le osservazioni      

– 9 novembre 1998 della __________ e __________

– 10 novembre 1998 dell’UE di Lugano

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      La __________ e lo __________ procedono nei confronti di __________

 

                                B.      Il 26 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato il salario dell’escussa per l’importo mensile di fr. 459.--. In data 27 ottobre 1998 è stato notificato alla datrice di lavoro della debitrice, __________, il pignoramento di salario con effetto immediato.

 

                                C.      Con ricorso 30 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario 26 ottobre 1998 con la seguente motivazione:

                                          “Mi appello veramente a voi invitandovi a non sottrarmi l’importo di fr. 459.-- dalla mia busta paga e vi prego invece di aiutarmi.”

 

                                D.      Con osservazioni 9 novembre 1998 la __________ e lo __________ chiedono la reiezione del gravame

 

                                E.      Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerando

 

in diritto:               1.      Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).

 

                                2.      Nel caso di specie __________ si aggrava contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 1998. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche affermazioni riguardanti le difficoltà economiche della debitrice e della sua famiglia. L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare alla ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UE di Lugano, affinché assegni alla ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.

 

                                3.      Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 30 ottobre 1998 di __________, è evaso nel senso dei considerandi

 

                                2.      Gli atti vengono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.                 

 

                                3.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                         

                                4.      Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                5.      Intimazione a:

                                          __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria