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Incarto n. |
/FP/fc/kc
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In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente, |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1998 di
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__________
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contro |
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l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente, rispettivamente da
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__________ (rappr. da __________)
e da
__________ (rappr. da __________) |
viste le osservazioni
– 9 novembre 1998 della __________ e __________
– 10 novembre 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e lo __________ procedono nei confronti di __________
B. Il 26 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato il salario dell’escussa per l’importo mensile di fr. 459.--. In data 27 ottobre 1998 è stato notificato alla datrice di lavoro della debitrice, __________, il pignoramento di salario con effetto immediato.
C. Con ricorso 30 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario 26 ottobre 1998 con la seguente motivazione:
“Mi appello veramente a voi invitandovi a non sottrarmi l’importo di fr. 459.-- dalla mia busta paga e vi prego invece di aiutarmi.”
D. Con osservazioni 9 novembre 1998 la __________ e lo __________ chiedono la reiezione del gravame
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).
2. Nel caso di specie __________ si aggrava contro il verbale di pignoramento 26 ottobre 1998. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche affermazioni riguardanti le difficoltà economiche della debitrice e della sua famiglia. L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare alla ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UE di Lugano, affinché assegni alla ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
3. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 30 ottobre 1998 di __________, è evaso nel senso dei considerandi
2. Gli atti vengono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a:
__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria