Incarto n.
15.98.00205

Lugano

16 novembre 1998 FA/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

visto il ricorso per ritardata giustizia 10 novembre 1998 di

 

                                          avv. __________

                                          e

                                          avv. __________

patr. dall’avv. __________

 

 

contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse dai ricorrenti nei confronti di

 

                                          __________ (esecuzione n. __________)

                                          __________ (esecuzioni __________ e __________)

                                          __________ (esecuzione  n. __________)

 

 

e meglio per non aver dato seguito alle domande di continuazione nelle esecuzioni indicate;

 

richiamato l’art. 89 LEF, secondo cui “se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare”;

 

ritenuto di dover accedere indilatamente alla giustificata richiesta dei ricorrenti;

 

accertato che l’UEF di Riviera necessita di interventi strutturali urgenti per far fronte agli adempimenti di diritto esecutivo federale;

 

 

richiamati gli art. 17 cpv. 3 e 89 LEF,

 

 

pronuncia:            1.     Il ricorso per ritardata giustizia è accolto e di conseguenza l’UEF di Riviera procederà senza indugio alla fissazione dei pignora-menti richiesti e alla loro esecuzione.

 

                                 2.     L’ispettorato d’esecuzione e fallimenti assisterà l’UEF di Riviera nella corretta gestione del ripristino della normalità nell’ambito della tempestiva esecuzione dei pignoramenti.

 

                                 3.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                 4.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                          - __________

 

                                          Comunicazione al Dipartimento Istituzioni, Divisione Giustizia, Bellinzona

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria