Incarto n.
15.98.00206

Lugano

22 dicembre 1998 /FP/fc/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente
Pellegrini e Zali

 

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

 

statuendo sul ricorso 12 novembre 1998 di

 

                                         __________

 

                                         contro

 

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro le comunicazioni delle domande di realizzazione 6 novembre 1998 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse da

 

                                         __________

                                         rappr. da __________

 

nei confronti di

 

                                         __________

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 16 novembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

 

viste le osservazioni  

- 30 novembre 1998 del __________

- 1° dicembre 1998 __________

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Il Comune __________ procede con diverse procedure esecutive nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti per imposte comunali arretrate.

 

                                  B.   Il 30 settembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato diversi beni mobili proprietà dell’escusso. In data 5 novembre 1998 il Comune di __________ ha chiesto la vendita degli oggetti pignorati. Le relative comunicazioni delle domande di realizzazione sono state notificate al debitore il 6 novembre 1998.

 

                                  C.   Con ricorso 12 novembre 1998 __________ postula l’annullamento delle domande di vendita sostenendo che il debito posto in esecuzione sarebbe stato estinto per compensazione a seguito delle pretese vantate dall’escusso nei confronti del Comune di __________.

 

                                  D.   Con osservazioni 30 novembre 1998 il Comune di __________ chiede la reiezione del ricorso, sostenendo che le pretese vantate dall’escusso sono integralmente contestate ed inoltre esse  non avrebbero alcuna attinenza con le esecuzioni oggetto del gravame.

 

                                  E.   Con osservazioni 1° dicembre 1998 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato chiedendo che il ricorso venga respinto.

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF). L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha domandato la realizzazione (art. 120 LEF):

 

                                   2.   Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito il 30 settembre 1998 e la domanda di vendita è stata formulata il 5 novembre 1998 e la relativa comunicazione è stata notificata al ricorrente il 6 novembre 1998. L’operato dell’UE di Lugano è quindi da ritenere corretto, avendo quest’ultimo agito conformemente all’art. 120 LEF.

 

                                   3.   Il ricorrente sostiene che la pretesa posta in esecuzione sarebbe stata compensata con il credito di oltre fr. 300’000.-- vantato dall’escusso nei confronti del Comune di __________. Tale tesi è però smentita dalla lettera 5 ottobre 1998 nella quale il Comune di __________ contesta la compensazione fatta valere dal ricorrente e manifesta la volontà di proseguire nell’incasso del credito per imposte comunali arretrate.

 

                                   4.   Ne consegue la reiezione del gravame.

                                         Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

 

 

Richiamati gli art. 116,120, 121 e 124 LEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 12 novembre 1998 di __________, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

                                        

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria