Incarto n.
15.98.00208

Lugano

22 gennaio 1999

B/fc/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 20 novembre 1998 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 13 novembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n__________ promossa contro la ricorrente da

 

 

__________

 

viste le osservazioni  21 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona;

 

ritenuto

 

in fatto:                 A.      La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’964.80 oltre interessi, dedotti fr. 486.-- d’acconto.  L’escussa  non ha interposto opposizione.

 

                                B.      Su richiesta della __________, l’UEF di Bellinzona  ha emesso il 13 novembre 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 17 novembre 1998.

 

                                C.      Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 20 novembre 1998, sostenendo che la creditrice ha fornito e fatturato la merce al signor __________ e non alla ricorrente stessa. Purtroppo al momento dell’intima-zione del PE non è stata interposta opposizione. Sono poi stati versati tre acconti di fr. 416.-- ciascuno, messi a disposizione dalla __________. La ricorrente ha asserito che con questi versamenti non ha tuttavia inteso riconoscere alcun obbligo, ma solo pagare la merce nel frattempo utilizzata. Determinante è d’altro canto che la consegna e la fatturazione non sono avvenute a suo carico. Ciò non avrebbe nemmeno potuto avvenire, poiché il giorno dell’emissione della fattura, ossia il 22 ottobre 1998, la ricorrente non esisteva, essendo  stata iscritta a RC il 12 novembre 1997.

 

                                D.      Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:               1.      a)     Per  ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

                                                  –   l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

                                                  –   l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

                                                  –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

                                                  –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

                                                  –   l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

 

                                          b)    Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                          c)     La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa,  se del caso, avrebbe dovuto interporre opposizione e poi far valere le sue ragioni  nell’ambito della procedura davanti al Pretore.

                                         

                                5.      Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 10 settembre 1998 della __________, è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                3.      Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

 

                                4.      Intimazione:

                                          – __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il  presidente:                                                                        La segretaria: