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Incarto n. |
B/fc/fb |
In nome |
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La Camera di
esecuzione e fallimenti |
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composta dei giudici: |
Cometta, presidente |
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segretario: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 30 novembre 1998 di
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__________
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contro |
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l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 17/19 novembre 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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viste le osservazioni: - 10 dicembre 1998 della __________
- 11 dicembre 1998 dell’UE di Lugano,
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 949.75 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 10 settembre 1998 il Giudice di pace del Circolo di Lugano ha condannato l’escusso a pagare alla creditrice l’importo di fr. 949.75 oltre interessi al 18% dall’8 maggio 1998 all’11 maggio 1998 su fr. 1’149.75 e interessi al 18% dal 12 maggio 1998 su fr. 949.75 oltre alle spese esecutive. Con attestazione 8 ottobre 1998 il Giudice di pace ha certificato la crescita in giudicato della sentenza.
B. Su richiesta della __________ il 17 novembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escusso il 19 novembre 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ con ricorso 30 novembre 1998, sostenendo che l’importo non è esatto. Il 15 ottobre 1998 la creditrice stessa ha aggiornato il conteggio a suo carico con un totale di fr. 425’55.
D. Con le sue osservazioni la __________ ha argomentato che, in seguito al diritto di compensazione, due pagamenti di fr. 67.35 e fr. 771.45, altrimenti destinati al ristorante di proprietà di __________ ”, sono stati posti in deduzione sul debito del ricorrente, che pertanto si è ridotto a fr. 110.95 oltre interessi e spese esecutive. La creditrice ha però rilevato che tuttavia, in caso di contestazione, sarebbe costretta a ripristinare la pretesa originaria di fr. 949.75 oltre interessi e spese.
Considerato
in diritto:
1. Ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Dalla comminatoria di fallimento si evince che questa è stata notificata al debitore il 19 novembre 1998. Il termine di 10 giorni per ricorrere ha pertanto iniziato a decorrere il 20 novembre 1998 per scadere il 29 novembre 1998. Dal timbro postale apposto sulla busta con cui è stato inviato il ricorso in esame si evince che esso è stato spedito il 30 novembre 1998, e pertanto quando il termine di ricorso era ormai scaduto.
Il ricorso 30 novembre 1998 di __________ va quindi dichiarato irricevibile per tardività.
2.
a) In via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): anche nell'ipotesi che fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe stato respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 novembre 1998 di __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria: